IMPOSTA SULLA
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI
(Agenzia Entrate -
Circ. 18/4/2002, n. 2)
Il Dipartimento per le politiche fiscali ha fornito alcuni
chiarimenti in materia di pubblicità effettuata con veicoli alla luce delle
recenti novità introdotte dalla Finanziaria 2002. Il provvedimento, infatti,
dispone che questa imposta non è dovuta per l'indicazione, sui veicoli
utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che
effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla
sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
L'art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di
conversione del d.l. 28 dicembre 2001, n. 452, recante "Disposizioni
urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli
usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA, sulla pubblicità
effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio,
sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul
funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su
contributi ad enti ed associazioni", ha introdotto significative
modificazioni all'art. 13 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina
l'imposta comunale sulla pubblicità effettuata con veicoli. Tale modificazione
è intervenuta attraverso l'inserimento nel comma 1 dell'art. 10 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), della lettera b-bis), che ha
aggiunto il comma 4-bis, all'art. 13 del D. Lgs. n. 507 del 1993, con cui si
dispone che "L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli
utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che
effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla
sola superficie utile occupata da tali indicazioni".
Per comprendere l'esatta portata della norma è opportuno
rammentare che l'art. 13 del D. Lgs. n. 507 del 1993 disciplina al comma 3
"la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà
dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto" individuando il
soggetto tenuto al pagamento del tributo e la tariffa applicabile alla
fattispecie. Il successivo comma 4 dispone espressamente che "Per i
veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio,
della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più
di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo
metro quadrato".
La lettura coordinata delle norme appena descritte induce,
innanzitutto, ad escludere l'esistenza di un contrasto tra il dettato del comma
4 e quello del comma 4-bis, quanto piuttosto a ravvisare tra gli stessi un
rapporto di complementarietà. Invero, il comma 4-bis ha la funzione di
disciplinare in modo specifico l'esenzione dall'imposta per le indicazioni ivi
previste, nel caso in cui queste ultime siano riferibili all'impresa che
effettua l'attività di trasporto, rendendo inoltre non operante il limite di
superficie di mezzo metro quadrato previsto dal comma 4. Più in particolare, il
comma 4-bis vale a rendere certa l'esenzione dall'imposta delle suddette
indicazioni senza vincolo di superficie, anche nel caso in cui siano riferite
ad imprese che effettuano trasporto per conto terzi, che in precedenza erano
escluse dal campo di applicazione del comma 4.
La specifica funzione della norma in esame emerge anche dal
fatto che non contempla un tetto massimo di superficie utilizzabile per le
menzionate indicazioni, che è invece ragionevole che permanga nel comma 4, vale
a dire in una norma che è strutturalmente destinata a trovare applicazione in
situazioni in cui l'indicazione dei segni distintivi dell'impresa si accompagna
o addirittura si sovrappone a veri e propri messaggi pubblicitari riferibili
alle imprese produttrici di beni trasportati.
Da quanto esposto consegue che le fattispecie di esenzione
rientranti nel comma 4-bis possono essere schemati-camente identificate nella:
- indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo,
relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto
terzi utilizzando veicoli di loro proprietà;
- indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo,
relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio
utilizzando veicoli di loro proprietà, trattandosi in questo caso, di imprese
di produzione di beni e servizi, che tuttavia effettuano, come attività
meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti.
Nell'ipotesi in cui il trasporto venga eseguito dai
cosiddetti "padroncini", vale a dire dai piccoli trasportatori,
quando il trasporto viene effettuato con veicoli integralmente di loro
proprietà, l'esenzione opera relativamente all'indicazione della loro ditta e
del loro indirizzo, in quanto si rientra nell'ipotesi di trasporto per conto
terzi; quando il trasporto viene effettuato con l'impiego di rimorchi,
containers e simili di proprietà delle imprese committenti che effettuano, come
attività meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti, ferma restando
l'esenzione per le indicazioni presenti sulla motrice, l'esenzione si realizza
altresì relativamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzo delle stesse
imprese committenti apposte sui rimorchi, sui containers e simili, in quanto
essendo gli stessi di proprietà di dette imprese, l'ipotesi è sostanzialmente
riconducibile ad un trasporto per conto proprio ad opera delle imprese
committenti.
Una volta inquadrate le fattispecie esonerative, occorre esaminare
una serie di questioni pratiche sulle quali sono stati richiesti chiarimenti
sia dai comuni e sia dai soggetti interessati. Una di queste attiene al caso in
cui il veicolo sia di proprietà di un soggetto che esercita l'attività di
autotrasporto quale socio di cooperativa o membro di un consorzio di
autotrasporto. Al riguardo si precisa che il particolare vincolo associativo o
consortile che lega il singolo alla cooperativa o al consorzio, proprio al fine
dello svolgimento dell'attività di autotrasporto, comporta che beneficiano
dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità le indicazioni della ditta e
dell'indirizzo della cooperativa o del consorzio di autotrasporto apposte sul
veicolo, sebbene quest'ultimo sia di proprietà individuale.
Altra problematica attiene all'"indirizzo"
dell'impresa, se cioè in tale concetto rientri o meno una qualunque espressione
ulteriore rispetto a quella tradizionale che individua la strada e la località
ove è situata l'impresa. Relativamente a tale questione, occorre precisare che
la nozione di "indirizzo", soprattutto in funzione dello sviluppo
tecnologico, ha subìto nel tempo una notevole estensione, tale da far
ricomprendere in essa anche i nuovi tipi di recapito, quali il sito web,
l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e simili, che
devono, quindi, essere tutti inclusi nella fattispecie esonerativa, in quanto
finalizzati ad indicare elementi utili all'esatta identificazione dell'impresa
e che, oltretutto, risultano essere indicazioni sicuramente prive di contenuto
pubblicitario, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993.
Infine, è opportuno sottolineare che tra gli elementi
identificativi della "ditta" esenti dall'imposta sulla pubblicità, vi
rientra, non solo la ragione sociale della società (sia per esteso che sotto
forma di sigla), ma anche il marchio che sia identificativo non soltanto del
prodotto, ma anche dell'impresa che effettua l'attività di trasporto.
È bene precisare, infatti, che l'esenzione relativa al marchio non opera in via generale, ma solamente nell'ipotesi in cui il marchio non contraddistingue esclusivamente un bene o un servizio, ma costituisca anche il segno distintivo dell'impresa.