ISTITUZIONE
DEL COMANDO CARABINIERI ISPETTORATO DEL LAVORO - D.M.
31
LUGLIO 1997
Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1997, n. 189, è stato
pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro 31 luglio 1997, che ha istituito
presso il Dicastero stesso il "Comando carabinieri ispettorato del
lavoro".
Il provvedimento dà attuazione all'art. 9 - bis, comma 14, della
legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede la facoltà del Ministro del Lavoro
di "attribuire compiti specifici al personale dell'Arma dei Carabinieri in
materia di ispezione, al fine di potenziare i servizi di vigilanza per
l'applicazione della normativa nel settore del lavoro".
Tale nuovo reparto dell'Arma dei Carabinieri opererà alle dirette
dipendenze del Ministro del Lavoro. Il personale che lo costituirà sarà
sottoposto a specifica formazione da parte del Dicastero; allo stesso verranno
affidati poteri ispettivi e di vigilanza per l'espletamento di tutti i compiti
di controllo e verifica in materia di lavoro. Il Comando svolgerà la sua azione
su tutto l territorio nazionale e, all'occorrenza, anche all'estero.
Il decreto determina la consistenza dell'organico del nuovo
comando e dei Nuclei operativi presso le Sezioni Ispezione del lavoro delle
Direzioni Provinciali del lavoro: il numero del personale complessivamente
impiegato è pari a 373 unità. A Brescia sono destinate quattro unità.
Appare opportuno segnalare, infine, che, a norma dell'art. 6 del
decreto, i militari dell'Arma, su valutazione dei comandanti dei Nuclei,
potranno prestare il loro servizio in abito borghese, qualora le condizioni
operative ambientali lo rendessero necessario. I medesimi saranno muniti di
apposito tesserino di riconoscimento.
Si pubblica qui di seguito il testo del provvedimento in parola.
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1997,
n. 189
Decreto 31 luglio 1997
istituzione del "Comando carabinieri
ispettorato del lavoro"
presso
il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1955, n. 520, concernente la riorganizzazione centrale e periferica del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Vista la legge 22 luglio 1961, n; 628, di modificazione
all'ordinamento del Ministero medesimo, e in particolare gli articoli da 3 a
10, riguardanti gli ispettorati del lavoro;
Visto il decreto 2 maggio 1996 dell'assessorato lavoro, previdenza
sociale, formazione professionale ed emigrazione della regione siciliana;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, recante
norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;
Vista la legge del 28 novembre 1996, n. 608 concernente
"conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";
Visto l'art. 9-bis, comma 14, della predetta legge nella parte in
cui prevede che "il personale dei nuclei delI'Arma dei carabinieri in
servizio presso Ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante
del reparto appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto,
può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare
i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del
lavoro";
Ritenuta urgente la necessità di dare attuazione alla predetta
disposizione normativa allo scopo di rafforzare la fumzione ispettiva onde
garantire una maggiormente tutela delle condizioni di lavoro;
Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 - "Criteri
generali di organizzazione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro e
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura";
Vista la propria nota di Gabinetto n. 624521G/41 del 18 luglio
1997 concernente la richiesta di parere al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri;
Vista la nota del Comando generale dell'Arma dei carabinieri n.
349/1993-2-1987 del 23 luglio 1997, con la quale viene espresso parere
favorevole all'istituzione di un apposito reparto da denominarsi "Comando
carabinieri ispettorato del lavoro", al fine di uniformarlo ad altri
comandi operanti alle dipendenze di vari Dicasteri;
Decreta:
Art. 1.
È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, alle dirette dipendenze del Ministro, il "Comando carabinieri
ispettorato del lavoro", composto da personale selezionato secondo criteri
fissati dal Comando generale dell'Arma e che abbia frequentato specifici corsi
formativi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 2
Il Comando Carabinieri ispettorato del lavoro opera su tutto il
territorio nazionale e, se necessario, anche all'estero nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge e delle direttive del Ministro. Per la regione
Sicilia, resta fermo quanto previsto dal decreto 21 maggio 1996
dell'assessorato lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed
emigrazione, citato in premessa.
Art. 3
Al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 1 sono
attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di
vigilanza necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica
affidati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle normative
vigenti in materia di lavoro.
Art.4
Sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del
personale e per il funzionamento del Comando e delle sue articolazioni
periferiche.
Le spese relative all'arrnamento ed equipaggiamento ordinario individuale
del personale sono sostenute dall'Arma dei carabinieri.
La consistenza organica del Comando e dei nuclei periferici è
fissata nell'annessa tabella.
Art. 5
Il personale dell'Arma che presta servizio presso il comando è
munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Art. 6
Al personale dell'Arma dei carabinieri di cui al presente decreto
può essere consentito, su valutazione dai comandanti dei nuclei, l'uso
dell'abito civile, anche in relazione alla tipologia del servizio da svolgere
ed alle condizioni operative ambientali.
Art. 7
II presente decreto sara inviato alla Ragioneria centrale per il
visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.