ISTITUZIONE DEL COMANDO CARABINIERI ISPETTORATO DEL LAVORO - D.M.

31 LUGLIO 1997

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1997, n. 189, è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro 31 luglio 1997, che ha istituito presso il Dicastero stesso il "Comando carabinieri ispettorato del lavoro".

Il provvedimento dà attuazione all'art. 9 - bis, comma 14, della legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede la facoltà del Ministro del Lavoro di "attribuire compiti specifici al personale dell'Arma dei Carabinieri in materia di ispezione, al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro".

Tale nuovo reparto dell'Arma dei Carabinieri opererà alle dirette dipendenze del Ministro del Lavoro. Il personale che lo costituirà sarà sottoposto a specifica formazione da parte del Dicastero; allo stesso verranno affidati poteri ispettivi e di vigilanza per l'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica in materia di lavoro. Il Comando svolgerà la sua azione su tutto l territorio nazionale e, all'occorrenza, anche all'estero.

Il decreto determina la consistenza dell'organico del nuovo comando e dei Nuclei operativi presso le Sezioni Ispezione del lavoro delle Direzioni Provinciali del lavoro: il numero del personale complessivamente impiegato è pari a 373 unità. A Brescia sono destinate quattro unità.

Appare opportuno segnalare, infine, che, a norma dell'art. 6 del decreto, i militari dell'Arma, su valutazione dei comandanti dei Nuclei, potranno prestare il loro servizio in abito borghese, qualora le condizioni operative ambientali lo rendessero necessario. I medesimi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

 

Si pubblica qui di seguito il testo del provvedimento in parola.

 

 

Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1997,

n. 189

Decreto 31 luglio 1997

istituzione del "Comando carabinieri ispettorato del lavoro"

 presso

il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, concernente la riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n; 628, di modificazione all'ordinamento del Ministero medesimo, e in particolare gli articoli da 3 a 10, riguardanti gli ispettorati del lavoro;

Visto il decreto 2 maggio 1996 dell'assessorato lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione della regione siciliana;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge del 28 novembre 1996, n. 608 concernente "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";

Visto l'art. 9-bis, comma 14, della predetta legge nella parte in cui prevede che "il personale dei nuclei delI'Arma dei carabinieri in servizio presso Ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro";

Ritenuta urgente la necessità di dare attuazione alla predetta disposizione normativa allo scopo di rafforzare la fumzione ispettiva onde garantire una maggiormente tutela delle condizioni di lavoro;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 - "Criteri generali di organizzazione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura";

Vista la propria nota di Gabinetto n. 624521G/41 del 18 luglio 1997 concernente la richiesta di parere al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

Vista la nota del Comando generale dell'Arma dei carabinieri n. 349/1993-2-1987 del 23 luglio 1997, con la quale viene espresso parere favorevole all'istituzione di un apposito reparto da denominarsi "Comando carabinieri ispettorato del lavoro", al fine di uniformarlo ad altri comandi operanti alle dipendenze di vari Dicasteri;

 

Decreta:

 

Art. 1.

È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle dirette dipendenze del Ministro, il "Comando carabinieri ispettorato del lavoro", composto da personale selezionato secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma e che abbia frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Art. 2

Il Comando Carabinieri ispettorato del lavoro opera su tutto il territorio nazionale e, se necessario, anche all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive del Ministro. Per la regione Sicilia, resta fermo quanto previsto dal decreto 21 maggio 1996 dell'assessorato lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione, citato in premessa.

 

Art. 3

Al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 1 sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle normative vigenti in materia di lavoro.

 

Art.4

Sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale e per il funzionamento del Comando e delle sue articolazioni periferiche.

Le spese relative all'arrnamento ed equipaggiamento ordinario individuale del personale sono sostenute dall'Arma dei carabinieri.

La consistenza organica del Comando e dei nuclei periferici è fissata nell'annessa tabella.

 

Art. 5

Il personale dell'Arma che presta servizio presso il comando è munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Art. 6

Al personale dell'Arma dei carabinieri di cui al presente decreto può essere consentito, su valutazione dai comandanti dei nuclei, l'uso dell'abito civile, anche in relazione alla tipologia del servizio da svolgere ed alle condizioni operative ambientali.

 

Art. 7

II presente decreto sara inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.