INAIL - OBBLIGO ASSICURATIVO NEI CONFRONTI DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ - PRECISAZIONI ISTITUTO

 

Con circolare n. 22 del 28 marzo 2002, la Direzione Generale dell'INAIL ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni che regolano, in relazione alle varie fattispecie configurabili, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti che operano in veste di socio e/o di amministratore di società.

Se ne riassumono, di seguito, gli aspetti di principale interesse.

 

Normativa di riferimento.

L'obbligo assicurativo nei confronti dei "soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata", è previsto dall'art. 4, n. 7, del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ed è correlato alla circostanza che tali soggetti, nell'ambito di una delle attività "protette" individuate dall"art. 1 dello stesso Testo Unico, prestino opera manuale o sovrintendano all'opera manuale di altri lavoratori.

Norma di riferimento per gli amministratori di società è, invece, l'art. 5 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in forza del quale sono stati ricompresi nella tutela assicurativa di legge, a decorrere dal 16 marzo 2000, i lavoratori "parasubordinati" che svolgano una delle attività "protette" come sopra individuate ovvero si avvalgano in via non occasionale, nell'esercizio delle loro mansioni, di veicoli a motore personalmente condotti.

In sede di primo commento al Decreto Legislativo n. 38/2000, la Direzione Generale dell'INAIL, con circolare n. 32 dell'11 aprile 2000 ha avuto modo di precisare che gli estremi dell'obbligo assicurativo nei confronti dei soggetti operanti in veste di socio ricorrono, in concreto, quando, ferme restando le condizioni sopra evidenziate, si viene ad instaurare un rapporto di "dipendenza funzionale" dei medesimi con la società datrice di lavoro caratterizato dalla professionalità, sistematicità ed abitualitàdella prestazione. Peraltro, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ad avviso dell’Istituto, concide sostanzialmente con il rapporto di dipendenza funzionale, di qui la ravvisata necessità di individuare, per le diverse ipotesi di socio e di amministratore che in concreto si possono configurare, la normativa di volta in volta applicabile in materia di obbligo assicurativo.

 

Disciplina relativa ai soci/amministratori.

La circolare in commento individua le seguenti fattispecie:

- socio/amministratore;

- socio/amministratore unico;

- socio unico/amministratore unico.

Relativamente ai primi due casi, l'INAIL sottolinea come il socio debba sempre essere assicurato in quanto tale (e solo in quanto tale), ai sensi del citato art.  4, n. 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, sussistendo, ovviamente, i requisiti della "dipendenza funzionale" e dello svolgimento di una delle attività "protette" rientranti nelle previsioni dell'art. 1 dello stesso decreto.

Risultano, quindi, confermate le direttive già fornite dallo stesso Istituto con la citata circolare n. 32/2000, nella quale veniva rilevato come l'attività di amministratore fosse da ritenersi assorbita, ai fini assicurativi, da quella resa in veste di socio della medesima azienda.

Per quanto concerne, invece, l'ipotesi dei soggetti operanti nella doppia veste di socio unico ed amministratore unico della stessa società, l'INAIL ritiene che, in via generale, sia da escludere la ricorrenza dell'obbligo assicurativo non essendo configurabile un rapporto di "dipendenza funzionale" con l'impresa, salvo che la sussistenza di quest'ultimo sia in concreto verificata.

 

Disciplina relativa ai soci non amministratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative.

Con la circolare in esame, l'Istituto precisa che il regime normativo dell'art. 4, n. 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 risulta applicabile anche al caso dei soci non amministratori che prestino collaborazioni coordinate e continuative nell'interesse dell"azienda, qualora svolgano una delle attività "protette" di cui all'art. 1 del medesimo provvedimento.

 

Disciplina relativa agli amministratori non in possesso della qualifica di socio.

In linea di massima, gli amministratori che non siano anche soci della stessa società sono da assicurare, in qualità di lavoratori "parasubordinati", in presenza delle condizioni indicate dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000.

La circolare in commento ha peraltro confermato che:

- gli incarichi svolti da ragionieri o da dottori commercialisti come amministratori di società od enti, non danno luogo ad obbligo assicurativo nella forma della "parasubordinazione", rientrando i relativi compensi nell'ambito del reddito professionale (risultano, in tal senso, ribadite le indicazioni in precedenza fornite dal'INAIL con nota dell'11 gennaio 2002);

- non è parimenti soggetto alla tutela di legge l'amministratore unico che non svolga attività lavorativa in qualità di socio, in considerazione della sua peculiare posizione di vertice all'interno della società (nello stesso senso, anche la precedente nota della Direzione generale dell'Istituto in data 12 maggio 2000) sempre che tale soggetto non debba attenersi ad un mandato conferitogli dall'assemblea dei soci o da altri organi sociali, con obbligo di riferire in ordine all'attività svolta.