MODELLO 770 SEMPLIFICATO - ANNO 2001

 

Sul Supplemento Ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2002, n. 18, è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze 21 dicembre 2001, recante, fra l'altro, l'approvazione del Modello 770/2002 Semplificato, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto nell'anno 2001 somme o valori soggetti alla ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAI, all’INPDAP e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL, nonché i dati relativi all'assistenza fiscale prestata.

Le istruzioni ed il tracciato del Modello sono reperibili nei siti Internet www.finanze.it. e www.agenziaentrate.it..

Come noto, la dichiarazione dei sostituti  d'imposta è stata rivista dal recente regolamento sulle semplificazioni tributarie, approvato con D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. In particolare, la nuova normativa prevede, a decorrere dell'anno 2002, la suddivisione in due tipologie della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 Semplificato e Ordinario), con differenti termini di presentazione, come verrà meglio illustrato più avanti.

La dichiarazione di Mod. 770/2002 Semplificato deve essere presentata dai soggetti che nel corso dell'anno 2001 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL.

Per quanto concerne i datori di lavoro, i dati fiscali e previdenziali da indicare nel Mod. 770/2002 Semplificato, sono, sostanzialmente, quelli già contenuti nella certificazione unica (CUD 2002) che è stata rilasciata ai dipendenti entro l'ordinario termine del 31 marzo 2002.

Le modifiche di maggior rilievo riguardano la struttura della dichiarazione e le modalità di presentazione.

Di seguito sono evidenziate le principali innovazioni.

 

Composizione del Modello

Il Mod. 770/2002 Semplificato si compone di:

- un frontespizio, contenente i dati relativi al dichiarante, al sostituto d'imposta, al tipo di dichiarazione nonché l'informativa ai sensi della legge n. 675/1996;

- quadro relativo alla "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale";

- quadro relativo alla "comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi";

- il prospetto ST, concernente le ritenute alla fonte operate, le trattenute per assistenza fiscale e le imposte sostitutive;

- il prospetto SX, relativo al riepilogo delle compensazioni effettuate.

 

Modalità generali di compilazione

La dichiarazione è stata predisposta in due versioni grafiche, ciascuna corrispondente alla valuta scelta per la compilazione della dichiarazione. Al riguardo, si rammenta che il Ministero delle Finanze, con circolare 21 dicembre 2001, n. 106, ha confermato che la dichiarazione del sostituto d'imposta relativa ai redditi corrisposti nell'anno 2001 può essere compilata sia in lire che in euro (salvo che il contribuente non avesse già adottato nel periodo transitorio l'euro per la compilazione delle dichiarazioni fiscali).

In particolare, sono state predisposte le versioni:

- in lire di colore verde; in tal caso i dati fiscali devono essere esposti in migliaia di lire, mediante troncamento delle ultime tre cifre. I dati contributivi e previdenziali vanno, invece, indicati mediante arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre sono superiori a 500 lire, ovvero per difetto in caso contrario;

- in euro di colore azzurro; in questa ipotesi, i dati fiscali vanno esposti in unità di euro, mediante troncamento delle cifre decimali, quelli da indicare ai fini contributivi e previdenziali in unità di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Le istruzioni per la compilazione sono, invece, uniche per entrambe le versioni del modello.

 

Comunicazione dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Il prospetto in parola, nelle parti A (dati del percettore), B (dati fiscali) e C (dati previdenziali ed assistenziali) riporta, in larga misura, gli stessi dati contenuti nella certificazione CUD 2002, salvo alcune integrazioni relative ai dati fiscali. Contiene, inoltre la parte D, relativa all'assistenza fiscale 2001.

Ogni comunicazione relativa al singolo lavoratore o percettore deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo, da indicare nell'apposito riquadro posto in alto a sinistra della comunicazione, nonché dal codice fiscale del dichiarante.

 

Dati fiscali

Per quanto concerne la PARTE B della comunicazione, relativa ai dati fiscali, le integrazioni del Mod.770 rispetto alle informazioni contenute nella certificazione CUD concernono i dati relativi al T.F.R. e altre indennità o somme di fine rapporto.

Conformemente a quanto indicato nella certificazione unica da consegnare la dipendente, nei punti da 57 a 60 del Mod. 770/2002 Semplificato devono essere indicati i dati relativi all'ammontare del T.F.R., delle altre indennità e somme erogate nell'anno ed eventualmente in anni precedenti, e le ritenute operate. Inoltre, stante il diverso regime fiscale, le istruzioni precisano che nelle Annotazioni devono essere indicati gli importi del T.F.R. e delle altre indennità e somme, distinguendo tra quelli maturati entro il 31 dicembre 2000 e quelli maturati dal 1° gennaio 2001. Tale distinzione trova riscontro anche alle informazioni di dettaglio richieste nei punti 75 e segg. In particolare nel punto 75 deve essere indicato l'importo relativo al T.F.R. maturato entro il 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato a tale data, aumentato delle somme destinate alla previdenza complementare, delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati.

Nel punto 76 va indicato l'importo del T.F.R. erogato nel 2001 riferibile al T.F.R. maturato al 31 dicembre 2000, assunto, quest'ultimo, al netto di acconti ed anticipazioni erogate dal 1974 al 2000, che dovranno essere distintamente esposte nel  punto 102, e diminuito delle quote eventualmente destinate al fondo di previdenza.

Nel punto 82 va riportato l'ammontare del T.F.R. maturato dal 1 gennaio 2001, al netto della quota di rivalutazione già assoggettata ad imposta sostitutiva, mentre il successivo punto 83 richiede l'indicazione del T.F.R. erogato eccedente il T.F.R. maturato al 31 dicembre 2000, di cui al punto 75.

Nei punti 80 e 87 vanno indicati gli ammontari di T.F.R. destinato alle forme pensionistiche complementari, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001.

Il punto 88, denominato "incentivo all'esodo" va compilato, indicando il relativo importo, solamente nel caso in cui siano state corrisposte, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis del T.U.I.R., somme in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e dei 55 se uomini. Come noto, tali incentivi sono assoggettati ad imposta con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del T.F.R.. L'importo da indicare deve essere comprensivo delle somme relative all'anno 2000.

Infine, l'imponibile riferibile all'importo maturato fino al 31 dicembre 2000 deve essere indicato nel punto 109, mentre il successivo punto 110 richiede l'indicazione dell'imponibile riferibile all'importo maturato dal 1° gennaio 2001, ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Nel punto 117 devono essere indicate le detrazioni d'imposta sul T.F.R. maturato dal 1° gennaio 2001. Infatti, come noto, l'art. 17, comma 1-ter del T.U.I.R., inserito dal decreto legislativo n.47/2000, e integrato dal decreto legislativo n. 168/2001, prevede due distinte tipologie di detrazione d'imposta.

In particolare, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a 2 anni, l'imposta è diminuita di lire 120.000 per ciascun anno. Per i periodi inferiori all'anno tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (es. part-time), la somma è proporzionalmente ridotta. In tal caso deve essere barrato anche il punto 70 del quadro di parola. Se i predetti rapporti di lavoro sono iniziati prima del 2001, la detrazione compete solo per tale anno, mentre per i periodi precedenti spetta la deduzioni dalla base imponibile (pari a lire 600.000) prevista dall'art. 17 T.U.I.R., vecchio testo. Inoltre, le cessazioni di rapporti di lavoro, che intervengano dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della riforma del T.F.R., e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, fruiscono di una detrazione di importo pari a lire 120.000 per ciascuno degli anni compresi nel predetto periodo. Tale detrazione si cumula con quella prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Le detrazioni competono esclusivamente sull'imposta lorda, e fino a capienza della stessa, calcolata sull'imponibile del T.F.R. maturato dal 1° gennaio 2001. L'ammontare di detta imposta deve essere indicato nel punto 16. Al riguardo, si rammenta, infine, che entrambe le detrazioni in parola non competono per le somme liquidate a titolo di anticipazione, mentre spettano in relazione a quelle liquidate a titolo di acconto.

In ordine ai dati fiscali concernenti il T.F.R., l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 34/E del 18 aprile 2002, rispondendo ad alcuni specifici quesiti, ha fornito ulteriori chiarimenti, che di seguito si riportano.

 

- Erogazioni di indennità per trattamenti di fine rapporto e connessa rivalutazione.

Domanda

In caso di erogazioni di indennità per trattamenti di fine rapporto e suoi acconti, la rivalutazione di cui all'art. 2120 c.c., relativa al 2001, deve essere compresa nell'importo da indicare al punto 57 della "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 Semplificato?

Risposta

Nel punto 57 (indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno) della citata comunicazione devono essere indicati, fra l'altro, i trattamenti di fine rapporto e suoi acconti, al netto di quanto destinato al fondo pensione completamente, erogati nell'anno di riferimento. A tale riguardo si rende necessario precisare che, trattandosi di somme erogate nell'anno, le stesse devono essere indicate comprensive della rivalutazione sul trattamento di fine rapporto maturata a far data dal 1° gennaio 2001 e determinata ai sensi dell'art. 2120 del codice civile. A nulla, pertanto, rileva la differente modalità di tassazione, mediante l'assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento, della rivalutazione effettuata posteriormente al 1° gennaio 2001, rispetto a quanto previsto anteriormente a tale data (capitalizzazione della rivalutazione con il T.F.R. ed assoggettamento a tassazione separata all'atto dell'erogazione) in quanto tale importo rappresenta comunque una componente reddituale corrisposta al percipiente e, come tale, oggetto di evidenziazione in sede di rilascio del CUD. Resta inteso che quanto indicato al punto 57, trattandosi di un importo erogato, dovrà essere esposto al netto della citata imposta sostitutiva dovuta, da evidenziare nel prospetto ST del modello 770 Semplificato.

Nel successivo punto 59 (ritenute operate nell'anno), devono essere indicate le sole ritenute operate sulle somme esposte nel punto 57. L'imposta sostitutiva determinata sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto erogato non deve, quindi, essere inclusa in questo punto, anche qualora il sostituto abbia ritenuto di darne distinta evidenziazione nelle annotazioni del CUD già rilasciato.

 

- Erogazione di anticipazioni o acconti di T.F.R. al dipendente prima del decesso ed erogazione del saldo agli eredi.

Domanda

Come deve essere compilata la "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770 Semplificato in caso di erogazione di indennità agli eredi del dipendente deceduto?

Risposta

Come precisato nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, le indennità di cui all'art. 2122 del codice civile percepite dagli aventi diritto o dagli eredi devono essere assoggettate a tassazione con le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al deceduto. Conseguentemente la riliquidazione operata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del TUIR, avrà riguardato all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti, determinata con riferimento allo stesso de cuius. Ciò premesso, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine alle corrette modalità di compilazioni:

- relativamente alla comunicazione intestata al dipendente deceduto, riferita al CUD ad esso rilasciato, nel punto 57 dovranno essere indicate le indennità corrisposte al soggetto prima del decesso, nel successivo punto 59, le relative ritenute operate oltre che tutte le informazioni necessarie, da riportare nei punti da 62 a 124, con esclusione del punto 122, al fine di evidenziare la tassazione effettuata dal sostituto in capo al de cuius sulle somme complessivamente erogate allo stesso ed agli altri aventi diritto o eredi;

- nella comunicazione intestata a ciascun erede, in relazione al CUD a questi rilasciato, nel punto 57 dovrà essere indicato l'ammontare delle indennità così come complessivamente maturate in capo al deceduto, nel punto 59 le relative ritenute operate, nel successivo punto 61, la percentuale dell'indennità spettante all'avente diritto o erede e, nel punto 122 il codice fiscale del dipendente deceduto.

 

- Corresponsioni di anticipazioni del trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

Domanda

Come devono essere compilati i punti della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 Semplificato nel caso di anticipazioni di T.F.R. erogate nel 2001?

Risposta

Nel caso di erogazione di anticipazioni del T.F.R. i punti 64, 75, 76, 77, 82, 83 e 84 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770 Semplificato, nella parte relativa all'indicazione dei dati concernenti le indennità di fine rapporto ed altre indennità e somme soggette a tassazione separata, devono essere compilati indicando, rispettivamente:

- nel punto 64, il periodo di commisurazione compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di richiesta dell'anticipazione o, in alternativa, il 31 dicembre dell'anno precedente;

- nel punto 75, l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato a tale data, aumentato delle anticipazioni eventualmente già erogate entro la predetta data al lordo delle somme destinate alle forme pensionistiche;

- nel punto 76, l'ammontare dell'anticipazioni erogata riferibile al trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2000 e riportato nel precedente punto 75. Al fine della determinazione dell'ammontare massimo da indicare nel presente punto, il trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2000 deve essere considerato al netto di quanto eventualmente erogato dal 1974 al 2000 a titolo di anticipazione, indicato nel punto 102 e al netto di quello destinato al fondo di previdenza complementare. L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel punto 83;

- nel punto 77, il codice "A", ovvero il codice "E" se l'erogazione è avvenuta tra il 1° gennaio 2001 ed il 19 marzo 2001;

- nel punto 82, l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001, inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle anticipazioni eventualmente già erogate' a decorrere dalla predetta data e delle somme destinate alle forme pensionistiche ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;

- nel punto 83, l'ammontare dell'anticipazione erogata riferibile al trattamento di fine rapporto maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001, riportato nel precedente punto 82, assunto al netto di quello destinato al fondo di previdenza complementare.

- nel punto 84, il codice "A" ovvero il codice "E" se l'erogazione è avvenuta tra il 1° gennaio 2001 ed il 19 marzo 2001.

 

- Percentuale del T.F.R. destinato ed un fondo di pensione.

Domanda

La percentuale del T.F.R. destinato ad un fondo pensione va indicata anche nel caso di "vecchio iscritto" alle forme pensionistiche dei cosidetti "vecchi fondi"?

Risposta

Nel punto 81 va indicata la percentuale media del T.F.R. destinata al fondo pensione. Si precisa che tale punto non va compilato con riferimento ai "vecchi iscritti" alle forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

In tal caso, nel punto 107 deve essere indicato l'ammontare spettante delle riduzioni (lire 600.000 per gli anni presi a base di commisurazione, al netto dei periodi convenzionali), indipendentemente dall'eventuale destinazione di T.F.R. alle forme pensionistiche complementari.

Le stesse considerazioni devono essere tenute presenti anche con riferimento alla compilazione del punto 95. Tale punto, infatti, non deve essere compilato in caso di "vecchio iscritto a vecchi fondi pensione" e, conseguentemente, sulle prestazioni in forma di capitale erogate da forme pensionistiche complementari non deve essere compilato il punto 107.

 

- Applicazione dell'imposta sul T.F.R. afferente al 2001.

Domanda

Su quali somme deve essere calcolata l'imposta afferente al 2001 da indicare nel punto 116?

Risposta

Nel punto 116 deve essere indicata l'imposta calcolata con riferimento all'imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001. Si precisa che, a questi fini, tale imponibile deve riferirsi esclusivamente alle erogazioni definitive di T.F.R. e/o di suoi acconti. Ciò in quanto le detrazioni competono esclusivamente sull'imposta lorda riferita alla somma degli imponibili di T.F.R. e relativi acconti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001, come già precisato al punto 1.1.4 della circolare 20 marzo 2001, n. 29/E.

 

- Rivalutazione sul T.F.R. già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Domanda

In quali casi deve essere compilato il punto 121, relativo alle somme soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 11 per cento?

Risposta

In base alla nuova disciplina della tassazione del trattamento di fine rapporto, introdotta dai decreti legislativi n.47 del 2000 e n. 168 del 2001, le rivalutazioni sul trattamento di fine rapporto sono tassate annualmente applicando alle stesse un'imposta sostitutiva nella misura dell"11 per cento. L'ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva deve essere indicato nel punto 121 (Rivalutazioni sul T.F.R. già assoggettate ad imposta) al lordo dell'imposta sostitutiva. Tuttavia, è utile precisare che il medesimo punto 121 dovrà essere compilato esclusivamente nei casi in cui siano state erogate somme, nel corso dell'anno 2001, a titolo di T.F.R., di suoi acconti ed eventualmente di altre indennità e somme percepite in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro (corrisposte anche non contestualmente al T.F.R.).

Nel caso, invece, di erogazione nel corso dell'anno 2001 della sola anticipazione di T.F.R., il punto 121 non deve essere compilato. Ciò in quanto le rivalutazioni sul T.F.R. maturano esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o alla fine di ciascun anno. Trattandosi, infatti, di un'anticipazione erogata nel corso dell'anno 2001, risulta indifferente, ai fini dell'ammontare della rivalutazione già assoggettata ad imposta sostitutiva da escludere dal numeratore del reddito di riferimento (e dall'imponibile), il fatto che il sostituto d'imposta assuma l'importo del T.F.R. maturato al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di richiesta dell'anticipazione ovvero quello maturato alla data della richiesta stessa, atteso che, in entrambi i casi, non vi sono rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Ferma restando l'irrilevanza della scelta operata dal sostituto d'imposta in ordine all'ammontare delle rivalutazioni da prendere in considerazione, diverso sarebbe il caso di un'anticipazione erogata nel corso dell'anno 2002.

Infatti, in questa ipotesi, mentre il numeratore del reddito di riferimento sarebbe influenzato dall'ammontare complessivo delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva alla data del 31 dicembre 2001, per la parte dell'anticipazione che eccede il T.F.R. maturato fino al 31 dicembre 2000, assunto al netto delle quote destinate alle forme di previdenza di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, l'imponibile è costituito  dall'anticipazione, ridotta delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva dell'11 per cento riferibile all'anticipazione eccedente.

 

- Recupero dell'eccedenza di imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R..

Domanda

Con quali modalità è possibile recuperare l'imposta sostitutiva versata in eccesso con il modello di pagamento F24 relativamente all'acconto ed al saldo sulle rivalutazioni del T.F.R. del 2001?

Risposta

Nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 è stato precisato che "in tutti i casi in cui il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono  applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445 del 1997". Tale possibilità è, ovviamente, consentita anche in caso di versamento eccessivo del saldo della medesima imposta. Il sostituto d'imposta è comunque, tenuto a evidenziare il credito spettante nel prospetto ST del modello 770/2002 Semplificato indicando:

- nel punto 2 (ritenute operate), l'importo dell'imposta sostitutiva effettivamente dovuta;

- nel punto 5 (differenza), l'importo dell'imposta sostitutiva effettivamente versata;

- nel punto 10 (codice tributo), il codice tributo 1712 ovvero il codice tributo 1713 a seconda che il versamento si riferisca, rispettivamente, all'acconto (effettuato entro il 17 dicembre 2001) ovvero al saldo (effettuato entro il 18 febbraio 2002) dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R..

Ciò premesso, il sostituto d'imposta può recuperare il credito così evidenziato (inteso come differenza tra il punto 5 e il punto 2) secondo le disposizioni del D.P.R. n. 445 del 1997 e successive modificazioni ovvero, in alternativa, tramite il modello di pagamento unificato F24.

In tale ultimo caso, utilizzerà il codice tributo 1713 per indicare nella colonna "importi a credito compensati" l'eccedenza di versamento anche qualora la stessa derivi esclusivamente dal versamento dell'acconto effettuato in misura superiore a quella complessivamente dovuta per l'anno 2001.

 

- Indennità di fine mandato, assoggettate a tassazione separata, percepite dai soggetti che hanno effettuato prestazioni a titolo di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. C), del TUIR.

Domanda

In quali punti della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente assimilati ed assistenza fiscale", presente nel modello 770/2002 Semplificato devono essere indicati i dati relativi alle indennità di fine mandato corrisposte nel 2001?

Risposta

In caso di indennità di fine mandato erogate per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui diritto risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto  di collaborazione, assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell'art.16, comma 1, lett. C) del TUIR, devono essere compilati i seguenti punti:

- 57 (indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell’anno);

- 59 (ritenute operate nell’anno);

- 57 (indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell’anno);

- 59 (ritenute operate nell’anno);

- 62 (data di inizio del rapporto di lavoro);

- 63 (data di cessazione del rapporto di lavoro);

- 85 (altre indennità), indicando esclusivamente le indennità di fine mandato erogate nel 2001, anche eventualmente per acconti o anticipazioni;

- 86 (titolo), riportando il codice “D” anche nel caso di anticipazioni o acconti dell’indennità di fine mandato, per la cessazione del rapporto  di collaborazione coordinata e continuativa;

- 111 (totale imponibile);

- 119 (ritenute totali).

Nel caso in cui il sostituto avesse anche corrisposto in anni precedenti somme a titolo di acconto o anticipazione relative all’indennità oggetto del quesito, oltre ai punti sopra precisati, dovrà provvedere alla compilazione dei punti 58 e 60 (già presenti nel CUD/2002) e dei punti 103 e 118 della comunicazione; in questo caso il punto 111 (totale imponibile) della medesima comunicazione corrisponderà alla somma dei punti 85 e 103.

Qualora invece, il diritto a percepire l’indennità in questione non risulti da atto di data certa anteriore all’inizion del rapporto di collaborazione, le somme erogate, in quanto soggette a tassazione ordinaria, devono essere evidenziate nel punto 1 della “Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” del modello 770 Semplificato, intestata al percipiente.

 

- Ergazione di anticiapzione e/o di acconto e saldo del T.F.R. nello stesso perodo di imposta.

Domanda

Avendo erogato nel corso del periodo di imposta 2001, allo stesso percipiente un acconto ed un saldo del T.F.R.,  è necessario compilare e trasmettere due distinte “Comunicazioni dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” del modello 770 Semplificato?

Risposta

Nel caso in cui, nello stesso periodo di imposta e per lo stesso rapporto di lavoro, siano state effettuate più erogazioni di somme del T.F.R. a diverso titolo, può essere compilata un’unica “Comunicazioni dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” del modello 770 Semplificato, nella parte relativa alle indennità di fine rapporto ed altre indennità e somme soggette a tassazione separata.

Pertanto, qualora siano stati corrisposti un acconto e/o un’anticipazione ed un successivo saldo, i dati relativi potranno essere trasmessi con una singola comunicazione, avendo cura di indicare come “titolo” il codice “B” relativo al saldo.

Qualora, invece, sia stata corrisposta un’anticipazione e un successivo acconto di T.F.R., i dati relativi potranno essere trasmessi con una singola comunicazione, avendo cura di indicare come “titolo” il codice “C” relativo all’acconto.

 

- Modalità di indicazione nel prospetto ST delle due rate versate per l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R..

Domanda

Quale periodo di riferimento è necessario indicare al punto 1 del prospetto ST per evidenziare le due rate di imposta sostitutiva versate sulle rivalutazioni del T.F.R. relative al 2001?

Risposta

Analogamente alle modalità seguite per indicare le ritenute riferite ai conguagli di fine anno effettuate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73, anche per l'imposta sostitutiva versata sulla rivalutazione del T.F.R. relativa al 2001, al punto 1 del prospetto ST è necessario indicare sempre il periodo 12/2001, sia nell'ipotesi in cui al punto 10 dello stesso prospetto è stato indicato il codice tributo 1712 per il versamento dell'acconto effettuato entro il 17 dicembre 2001, sia nell'ipotesi in cui è stato evidenziato il codice tributo 1713 per il versamento del saldo effettuato entro il 18 febbraio 2002.

 

- Giorni di Sospensione di lavoro (punto 69) e contratti a tempo determinato (punto 70).

Domanda

Quando deve essere barrata la casella di cui al punto 70 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale", ed in quali casi devono essere indicati i giorni di sospensione dal lavoro di cui al punto 69 della stessa comunicazione?

Risposta

La casella di cui al punto 70 deve essere barrata esclusivamente per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non  superiore a due anni (ad esempio contratti di formazione lavoro) per i quali spettano le detrazioni d'imposta pari a lire 120.000 annue (euro 61,97) così come previsto dall'art. 17, comma 1/ter del TUIR. Con riferimento alla durata effettiva del rapporto di lavoro, la circolare n. 29/2001 chiarisce che non rilevano "…in alcun modo i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per una delle cause previste dall'art. 2110 del codice civile." Il sostituto, nel caso in cui spetti la detrazione per i redditi di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni, dovrà indicare gli eventuali giorni di sospensione dal lavoro nel punto 69 ai fini del corretto calcolo delle medesime.

 

Dati previdenziali ed assicurativi

Il Mod. 770/2002 Semplificato richiede le stesse identiche informazioni contenute nella certificazione CUD 2002, e identica è anche la numerazione delle relative caselle. Pertanto, nelle istruzioni per la compilazione del Mod.770 sono riportate integralmente, in Appendice, le istruzioni predisposte per la compilazione del CUD.

La parte relativa ai dati assicurativi INAIL non presenta novità di rilievo rispetto a quella contenuta nel Mod. 770/2001. Si rammenta, comunque, l'obbligo di utilizzare più righi della relativa Sezione nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, attività lavorative, riconducibili a due diverse P.A.T., riferite alla stessa azienda. In tal caso devono essere compilati anche i punti 95 e 96, con indicazioni della "data inizio" e della "data fine" del periodo di appartenenza ad ogni singola posizione assicurativa.

Analogamente, nel caso in cui si sia verificato in corso d'anno una variazione della qualifica del soggetto assicurato e/o delle condizioni contrattuali, o una trasformazione del tipo di rapporto del soggetto stesso, sarà necessario utilizzare più righi, riportando su ognuno di essi le informazioni relative al periodo assicurato.

 

Modalità di presentazione

Il Mod. 700/2002 Semplificato deve essere presentato esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediano abilitato.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiori a 20;

- dal servizio telematico Internet, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a 20.

Per il computo dei soggetti al fine dell'utilizzo dei due diversi sistemi di trasmissione occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel frontespizio del Modello.

 

Termini di presentazione

Il Mod. 770/2002 Semplificato deve essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il 1° luglio 2002. Si rammenta che, sulla scorta delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 345/2001, i sostituti d'imposta che abbiano effettuato anche ritenute su redditi di capitale devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 ottobre, anche la dichiarazione di Mod. 770 ORDINARIO, contenente i dati relativi alle ritenute operate sui redditi di capitale, nonché i dati riassuntivi relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive operate e all'utilizzo dei crediti d'imposta, contenuti nei quadri ST e SX del Modello. Pertanto, i sostituti d'imposta, che non abbiano effettuato, nel corso del 2001, ritenute sui redditi da capitale, esauriscono gli adempimenti relativi alla dichiarazione di sostituto d'imposta con la trasmissione, entro il prossimo 1° luglio, del Mod. 770/2002 Semplificato, comprensivo dei prospetti ST e SX, relativi ai dati delle ritenute e delle imposte sostitutive operate e all'utilizzo dei crediti d'imposta. Peraltro, i prospetti ST e SX possono essere trasmessi autonomamente entro il più lungo termine del 31 ottobre 2002, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del termine del 1° luglio per la trasmissione dei dati contenuti nel Mod. 700 Semplificato. I sostituti che siano, invece, obbligati a presentare il 770  ed abbiano effettuato nell'anno precedente ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, compensi per provvigioni e redditi diversi, dovranno comunque, presentare entro il 1° luglio 2002 la dichiarazione di Mod. 770 Semplificato senza compilare i prospetti ST e SX, e procedere all'invio del Modello Ordinario, comprensivo dei quadri ST e SX, entro il successivo 31 ottobre. La dichiarazione di Mod. 770/2002 Semplificato non può essere presentata all'interno della dichiarazione unificata annuale (Mod. Unico). Inoltre, non è consentito separare in più parti il Mod. 770 Semplificato. Solo nell'ipotesi in cui l'invio del Mod. 770 Semplificato sia disgiunto da quello dei prospetti ST e SX, o nell'eventualità che sussista l'obbligo di presentare sia il Modello ordinario che quello semplificato, la presentazione telematica potrà essere effettuata da due soggetti diversi.