RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO OPERAI - DANNO BIOLOGICO
In considerazione della sempre più diffusa richiesta di
risarcimento per il danno biologico e soprattutto della rilevanza delle somme
richieste (non solo dagli infortunati ma anche dagli eredi in caso di morte),
si invitano le imprese a verificare che tale tipo di rischio sia espressamente
previsto nelle polizze di "Responsabilità Civile verso Operai.
Si ritiene opportuno riportare il testo di come dovrebbe essere
l'oggetto della garanzi:
"La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di
quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale
civilmente responsabile:
1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124,
per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da Lui dipendenti addetti
alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni
non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, ma
risarcibili ai sensi:
a) della sentenza n. 365 dell'11 - 18 luglio 1991 della Corte
Costituzionale;
b) della sentenza n. 37 del 7 - 17 Febbraio 1994 della Corte
Costituzionale, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da Lui
dipendenti, durante il periodo di validità della presente polizza".