RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO OPERAI - DANNO BIOLOGICO

 

In considerazione della sempre più diffusa richiesta di risarcimento per il danno biologico e soprattutto della rilevanza delle somme richieste (non solo dagli infortunati ma anche dagli eredi in caso di morte), si invitano le imprese a verificare che tale tipo di rischio sia espressamente previsto nelle polizze di "Responsabilità Civile verso Operai.

Si ritiene opportuno riportare il testo di come dovrebbe essere l'oggetto della garanzi:

"La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

 

1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da Lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

 

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, ma risarcibili ai sensi:

 

a) della sentenza n. 365 dell'11 - 18 luglio 1991 della Corte Costituzionale;

 

b) della sentenza n. 37 del 7 - 17 Febbraio 1994 della Corte Costituzionale, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da Lui dipendenti, durante il periodo di validità della presente polizza".