SICUREZZA SUL
LAVORO ‑ MODIFICA DEL D.LGS 626/94 ‑ PROTEZIONE DEI LAVORATORI
CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI
Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo u.s.
è stato pubblicato il D.Lgs. 2 febbraio 2002 n.25 concernente l’”Attuazione
della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro".
Il provvedimento, che modifica il D.Lgs. 626/94 integrandolo con
l'introduzione del Titolo VII bis, individua le misure necessarie per la
protezione dei lavoratori dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di
lavoro.
La normativa identifica come "attività che comporta la presenza di
agenti chimici", ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti
chimici, o se ne prevede l'utilizzo, e in ogni tipo di procedimento, compresa
la gestione dei rifiuti, che risultino da tale attività lavorativa. Le
disposizioni non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto
che restano disciplinate dalla normativa specifica (D.Lgs. n.277/91)
Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro dovrà, nella valutazione dei rischi di cui all'art.4
del D.Lgs. n. 626/94, determinare preliminarmente l'eventuale presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutarne i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
La valutazione dei rischi dovrà tener conto:
-
delle proprietà pericolose degli agenti chimici;
-
delle informazioni fornite dal produttore/fornitore tramite le schede di
sicurezza;
-
del livello, del tipo e della durata dell'esposizione;
-
delle circostanze in cui viene svolto il lavoro.
E’ pertanto importante sottolineare che il fornitore o il produttore di
agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente
tutte le informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio oltre
a quelle obbligatorie definite nelle schede di sicurezza (art.60 quater, comma
4).
Altri parametri da considerare per una corretta valutazione dei rischi
sono il "valore limite biologico" ed il "valore limite di
esposizione professionale" definito come il limite della concentrazione
media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona
di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un determinato periodo di
riferimento, ed il valore limite biologico.
Al fine della valutazione del rischio si considerano sostanze o
preparati pericolosi quegli agenti chimici classificati dal D.Lgs. 52/97 e dal
D.Lgs. 285/98 e quegli agenti chimici che, pur non essendo classificabili come
pericolosi possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei
lavoratori a causa delle loro proprietà e del modo in cui sono utilizzati o
presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato
un valore limite di esposizione professionale.
Rischio moderato
Il provvedimento introduce il concetto di "rischio moderato"
in presenza del quale il datore di lavoro non è obbligato ad attuare le misure
specifiche di protezione e prevenzione e di sorveglianza sanitaria, ma solo
misure e principi generali come la corretta progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavoro, la fornitura di attrezzature idonee, la riduzione al minimo
del numero di lavoratori esposti, misure igieniche approprìate e la riduzione
al minimo delle quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro.
Appositi decreti determineranno cosa si intende per rischio moderato in
relazione al tipo, alle quantità e all'esposizione di agenti chimici. Nel
frattempo i ministeri competenti dovranno definire entro 45 giorni dalla data
di entrata in vigore del provvedimento, i parametri per la definizione del
"rischio moderato" anche sulla base di proposte delle associazioni di
categoria dei datori di lavoro interessate. Scaduto il suddetto termine di 45
giorni, il datore di lavoro potrà valutare il rischio moderato sulla base di
criteri di buona tecnica.
Sorveglianza sanitaria
I lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi classificati come
"molto tossici" "tossici", "nocivi",
"sensibilizzanti", "irritanti", "tossici per il ciclo
produttivo" sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Essa è effettuata
prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione, con
periodicità di norma annuale (o diversa se adeguatamente motivata dal medico
competente) e all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'organismo di
vigilanza può, con provvedimento motivato, disporre contenuti e periodicità
della sorveglianza sanitaria diversi da quelli definiti dal medico competente.
Il provvedimento
abroga inoltre il Capo Il e gli allegati I, Il, III, IV e VIII del D.Lgs. 277/91
relativi alle misure di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti
dall'esposizione dei lavoratori al piombo, e le voci da 1 a 44 e 47 della
tabella allegata al D.P.R. 303/56. Pertanto le periodicità delle visite mediche
ivi previste si intendono sostituite dalla periodicità annuale come prima
definita.
Il Decreto stabilisce che i datori di lavoro dovranno conformarsi alle nuove disposizioni entro il 23 giugno 2002.
Poiché sorgono notevoli perplessità riguardo le suddette modalità di
valutazione, cosi come i risultati legati alla conseguente sorveglianza
sanitaria se non verranno forniti i previsti chiarimenti ministeriali, si fa
riserva di tornare sull'argomento alla luce delle indicazioni da parte
dell’ANCE.
Nel contempo pare opportuno che le imprese si attivino:
-
esigendo che il fornitore il
produttore delle sostanze consegnino le schede di sicurezza (mod. CEE con 16
punti);
-
designando un numero limitato di lavoratori addetti all’uso dei
prodotti;
-
determinando i tempi e le modalità di utilizzo.