IVA
- DIFFERENZE TRA APPALTO E COMPRAVENDITA AI FINI DELL'IMPOSIZIONE
(Comm.
trib. centr. Sez. XV, Dec. 16 aprile 1996, n. 1706)
Ai
fini della determinazione dell'aliquota IVA applicabile alle forniture di beni
effettuate da un'impresa nei confronti di altre imprese č necessario stabilire
se il rapporto, dal punto di vista civilistico, sia qualificabile come appalto
(soggetto all'imposta nella misura ridotta), ovvero come una compravendita,
tassabile con aliquota ordinaria del 19 per cento.
Differenze
tra appalto e compravendita
Il
fondamentale elemento di differenza tra appalto e compravendita č costituito
dal fatto che nel primo vi č l'assunzione del rischio di impresa da parte
dell'appaltatore, e l'obbligazione di "fare" č prevalente rispetto a
quella di "dare", nella seconda, invece, oggetto del contratto č lo
scambio del bene contro il prezzo, eventualmente, ma non necessariamente,
caratterizzato dalla posa in opera a cura del fornitore.
Produzioni
seriali
e
produzioni specifiche
Qualora
il rapporto abbia ad oggetto beni che, per loro natura, si inseriscono come
componenti in beni di maggiore complessitā, di cui vanno a costituire parte
integrante, l'elemento di differenziazione delle due ipotesi č desumibile dal
fatto che il bene oggetto della fornitura rientri in una produzione seriale
piuttosto che in una produzione specifica, di volta in volta necessaria in
riferimento alle particolari caratteristiche richieste dal committente. Nel
primo caso, il rapporto č qualificabile come compravendita, nel secondo si
tratta di un appalto, in cui assume rilevanza la capacitā imprenditoriale e
organizzativa del soggetto che si obbliga a realizzare la cosa a proprio
rischio.
Sulla
base di tali criteri, la Commissione tributaria centrale ha riconosciuto
l'applicabilitā dell'aliquota agevolata, prevista per l'appalto, alle forniture
di beni effettuate da un'impresa operante nel settore della prefabbricazione di
manufatti per l'edilizia, nei confronti di varie imprese esecutrici di opere
costruttive.
Nella
fattispecie, infatti, i committenti avevano richiesto al fornitore elementi
prefabbricati di tipo particolare, elaborati su loro autonomi progetti, i
relativi rapporti prevedevano una fase di collaudo finale delle forniture e
l'esecutore si era impegnato a garantire la buona realizzazione delle opere.