ATTUAZIONE LR 23/97 -
CIRCOLARE
Si porta a conoscenza che la Regione Lombardia ha
predisposto la circolare n. 25 del 13/5/2002 (S.O. n. 21 del 20/5/2002), in
attuazione della l.r. 23 giugno 1997, n. 23, per rispondere ai recenti problemi
derivanti da applicazioni improprie della dicsiplina, oggetto di censura anche
a livello giurisprudenziale.
La circolare fa riferimento, in particolare, all'art. 2, II
comma, lett. e), laddove si consente l'utilizzazione della procedura
semplificata di variante, nel caso si tratti di incrementare la capacità
edificatoria sino ad un massimo del 10%
nelle zone residenziali di completamento o di espansione e in quelle produttive
(zona B,C,D), anche attraverso un ampliamento della relativa superficie
territoriale.
Viene chiarito che non è possibile consentire tale
ampliamento di superficie interessando aree aventi altra destinazione di zona
(ad esempio agricola E o per servizi di
interesse generale F).
Infatti, la norma fa riferimento ad aree aventi già le
destinazioni residenziali o produttive, come si deduce dal riferimenti al
possibile incremento di superficie azzonata, che è quella in essere prima della
variazione che viene introdotta.
Ogni altra ipotesi diversa è ricondotta alla procedura
ordinaria di variante urbanistica, necessitante dell'approvazione della
Regione.
Viene evidenziato che deve sussistere una relazione di
complementarietà e di interconnessione tra la zona omogenea di riferimento e
l'ambito oggetto di variante, da evidenziare chiaramente in azzonamento.
Ne deriva da un lato la necessità della contiguità
urbanistica tra gli ambIti, dall'altro la non possibilità di concentrare
nell'ambito di variante la volumetria indotta da perimetrazioni artificiose
delle zone di riferimento (ad es. Considerando tutte le zone residenziali del
P.R.G.).
Viene precisato, altresì, che l'incremento ex art. 2, II,
lett e) nel medesimo ambito può essere operato una sola volta.
La circolare richiama l'attenzione, infine, sulla responsabilità dell'Amministrazione comunale alla corretta applicazione della I.r. 23/'97. e, in particolare, sull'attestazione di conformità della variante a cura del responsabile del procedimento.