APPALTI PUBBLICI -
ILLEGITTIME LE SANZIONI DELL’AUTORITA’ PRIVE DI DETTAGLIATA MOTIVAZIONE
(Cons. di Stato,
Sez. VI, 8 maggio 2002, n. 2498)
L’Autorità di
Vigilanza sui lavori pubblici è tenuta a verificare l’effettiva assenza di
fondati motivi idonei a giustificare la mancata trasmissione della
documentazione richiesta: la stessa Autorità, quindi, deve esternare le
argomentazioni logico-giuridiche poste a base dell’eventuale giudizio di non
sufficiente congruità delle ragioni difensive addotte dal soggetto passivo del
procedimento sanzionatorio
Diritto
… omissis …
Preliminarmente giova tener conto che il provvedimento
sanzionatorio è stato adottato in applicazione dell’art. 4, comma 7, della
legge n. 109/94 a tenore del quale i soggetti ai quali è richiesto di fornire
la documentazione di cui al comma 6 dello stesso articolo “sono sottoposti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire informazioni o di esibire documenti, ovvero alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se
forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri”.
Orbene, dalla lettura della disposizione citata emerge
agevolmente che il mero ritardo nella trasmissione della documentazione
richiesta, se certo non può reputarsi di per sé inidoneo ad integrare la
fattispecie omissiva, deve tuttavia essere immotivato, non sorretto, cioè, da
ragionevoli giustificazioni.
E’ opportuno rilevare che, diversamente da quanto previsto
da altre disposizioni tra cui, per esempio, in ambito penale, l’art.328 c.p.,
il legislatore non richiede che entro il termine assegnato per assolvere
all’obbligo di comunicazione si ponga in essere l’atto dovuto o,
alternativamente, si esplicitino le ragioni del ritardo, ma si limita a sanzionare
l’omissione non accompagnata da “giustificato motivo”.
Il tenore letterale della disposizione induce a ritenere,
quindi, che nel verificare la sussumibilità della condotta nella fattispecie
astratta delineata dal citato art. 4, comma 7, L. n.109/94, l’Autorità è tenuta
a verificare l’effettiva assenza di fondati motivi idonei a giustificare la
mancata trasmissione della documentazione richiesta: la stessa Autorità,
quindi, deve esternare le argomentazioni logico-giuridiche poste a base
dell’eventuale giudizio di non sufficiente congruità delle ragioni difensive
addotte dal soggetto passivo del procedimento sanzionatorio.
Orbene, come rilevato dal primo Giudice, nella parte motiva
del contestato provvedimento sanzionatorio non è dato rinvenire un apparato motivazionale
idoneo a dare conto delle ragioni in base alle quali l’Autorità ha reputato
insussistenti, ininfluenti o comunque non idonee ad integrare un giustificato
motivo del ritardo le circostanze fattuali dedotte dall’odierno appellato in
seno al procedimento, tra cui la lievità del ritardo, la gravosità dei carichi
di lavoro, l’insufficienza del personale assegnato all’Ufficio tecnico
comunale; al contempo, appare contraddetta dalle emergenze documentali, o
comunque dalle stesse non del tutto confortata, l’affermazione
dell’imputabilità del ritardo allo scarso impegno dell’appellato, reintegrato
nell’incarico ricoperto all’interno dell’Amministrazione comunale in forza di
ordinanza del Giudice del lavoro.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame
va dunque respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione
delle spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso. Compensate le spese del secondo grado di giudizio.