APPALTI PUBBLICI – IL
RISARCIMENTO PER OPERE EXTRA CONTRATTO E’ DOVUTO DAL DIRETTORE LAVORI
(Cassazione, Sez.
II Civile, 9 maggio 2002, n. 6647
Ove il direttore
dei lavori abbia agito non quale mandatario senza rappresentanza del Comune, ma
quale falso procuratore del Comune (vertendosi in tema di opere extra
contrattuali commissionate direttamente e in modo illegittimo dal direttore dei
lavori), il danneggiato può farsi indennizzare per il pregiudizio subito dal
falsus procurator a norma dell’art. 1398 Cc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
… omissis…
6.1. Nella fattispecie giusta la ricostruzione fattuale
operata dalla sentenza impugnata il direttore dei lavori ha agito non quale
mandatario senza rappresentanza del Comune, nel qual caso la prestazione
sarebbe stata effettuata a lui direttamente, salvo l’arricchimento successivo e
quindi indiretto del Comune, ma quale falso procuratore del Comune (donde tutta
la tematica, sopra detta, relativa all’art. 1398 Cc), per cui la prestazione è
stata effettuata dall’attore direttamente al Comune convenuto.
Pertanto, nella ricostruzione fattuale suddetta, sussiste
l’unicità del fatto costitutivo dell’impoverimento e dell’arricchimento sia il
vantaggio diretto dell’arricchito.
Sennonché in questo caso il danneggiato può farsi
indennizzare dal pregiudizio subito dal falsus
procurator a norma dell’art. 1398 Cc.
6.2. La presenza di questa azione rende improponibile, ex
art. 2042 Cc, l’azione sussidiaria di ingiustificato arricchimento.
Né può ritenersi che in questo caso si verificherebbe
l’inconveniente, per cui se il falsus
procurator non ha disponibilità economiche, l’impoverito non potrebbe
essere indennizzato, mentre l’arricchimento
non sarebbe esposto al pagamento di alcun indennizzo.
Infatti in questo caso, ove ne ricorrano le condizioni, il falsus procurator può esercitare
l’azione ex art. 2041 Cc verso il rappresentato nei limiti dell’arricchimento
da questo conseguito e, per conseguenza, il contraente è legittimato, “utendo iuribus” del suo debitore, ad
agire contro l’arricchito in via surrogatoria ex art. 2900 Cc per assicurare
che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni quando il patrimonio del falsus procurator non offra adeguata
garanzia (cfr. Corte Cosa., 24 ottobre 1995, n. 446).
6.3. Stante il disposto dell’art. 2042 Cc, l’inesistenza di
altra azione costituisce condizione, di proponibilità dell’azione.
L’improponibilità di una domanda giudiziale integra una
questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento,
trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, sicché il
giudice è tenuto ad accertare le condizioni che rendono proponibile l’azione
anche in mancanza di una specifica contestazione al riguardo (Cass. Su. 10 aprile 2000, n. 108).
7. Ne consegue in ogni caso che, non essendo proponibile la
domanda, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio a, norma dell’art. 382
Cpc (cfr. Cass. Su 811/1996, n. 6229), quanto alle statuizioni tra l’attore ed
il Comune di Lonato, relativamente alla domanda di arricchimento senza causa
(la sentenza di primo grado risulta già, assorbita da quella di appello).
Il terzo motivo di ricorso rimane, quindi, assorbito.