DEFINIZIONE
DI PMI - RECEPIMENTO DEI NUOVI PARAMETRI DIMENSIONALI STABILITI DALLA
COMMISSIONE UE
Il Ministero dell'Industria ha messo a punto il decreto che
recepisce nell'ordinamento italiano i nuovi parametri dimensionali per la
definizione di PMI, stabiliti della Commissione UE con Raccomandazione del 3
aprile 1996.
Il provvedimento, da tempo atteso per adeguare le opportunità di
accesso delle PMI al sistema degli incentivi, ridefinisce e coordina la nuova
disciplina in materia fornendo anche, alla luce delle indicazioni espresse
dalla Commissione UE, orientamenti interpretativi su taluni aspetti in
precedenza non chiaramente delineati.
La nuova disciplina lascia invariati i parametri relativi al
numero dei dipendenti, che rimangono fissati in 250 per le "medie" e
50 per le "piccole" imprese; eleva invece i parametri riguardanti il
fatturato annuo ed il totale di bilancio per adeguarli al mutato valore della
moneta. In particolare: - il fatturato annuo passa da 20 a 40 milioni di ECU
per la "media" e da 5 a 7 milioni di ECU per la "piccola"
impresa;
- il totale di bilancio, che rimane alternativo al fatturato
annuo, sale invece da 10 a 27 milioni di ECU per la "media" e da 2 a
5 milioni di ECU per la "piccola" impresa.
Il tasso di conversione lira ECU, ai fini della determinazione dei
valori di cui sopra, è calcolato annualmente sulla base della media dei tassi
di conversione registrati nell'anno precedente. Il tasso di conversione per i
bilanci chiusi al 31 dicembre 1996 è pari a lire 1932,7.
Resta inoltre confermato il principio di "indipendenza",
nel senso che le PMI costituite in forma societaria non possono essere
controllate da imprese di dimensione superiori.
La posizione di "controllo" emerge quando il capitale o
i diritti di voto di una PMI siano detenuti per il 25% o più da una sola grande
impresa oppure congiuntamente da più imprese di maggiori dimensioni.
Al riguardo, il Ministero fa propria l'impostazione comunitaria,
sulla quale erano state sollevate obiezioni da parte di Confindustria, secondo
cui per partecipazione "congiunta" deve intendersi la somma di tutte
le partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto detenuti da imprese
di dimensioni superiori. Le note esplicative allegate al decreto riportano
utili esemplificazioni dei possibili casi di "controllo".
La predetta soglia del 25% può essere superata nei seguenti due
casi: - quando la PMI è detenuta da società di investimenti pubblici, società
di capitali di rischio o investitori istituzionali (per la prima volta viene
data una definizione di tali soggetti nelle note esplicative);
- quando il capitale della PMI sia largamente diffuso e non sia
pertanto possibile stabilire l'entità delle quote detenute da imprese di
maggiori dimensioni. In tal caso la PMI può legittimamente dichiarare di
presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.
Nella nuova disciplina assume inoltre rilevanza il concetto di
"gruppo" con riferimento alle partecipazioni detenute da una PMI in
altre imprese. È infatti stabilito che quando una PMI detenga, anche
indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese
diventa determinante - ai fini del rispetto dei limiti dimensionali - la somma
dei dati (dipendenti, fatturato annuo, totale di bilancio) afferenti le singole
imprese legate da rapporti di partecipazione.
Quanto alle partecipazioni indirette, esse si realizzano quando il
capitale o i diritti di voto di un'impresa sono detenuti da una PMI tramite una
o più altre imprese "partecipate" dalla stessa PMI per il 25% o più.
Il decreto ministeriale fornisce inoltre chiarimenti in ordine a
taluni aspetti applicativi della normativa e riguardanti, in particolare: a) il
fatturato ed il totale di bilancio, che sono desumibili, rispettivamente, dal
conto economico (voce A1) e dalla situazione patrimoniale (redatti secondo le
vigenti norme del codice civile) dell'esercizio precedente quello di
presentazione della domanda di accesso agli incentivi. Per le imprese esonerate
dall'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o di redazione del bilancio
i dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi;
b) il numero dei dipendenti, che va calcolato in
unità-lavorative-anno (ULA) e corrisponde al numero medio mensile di dipendenti
occupati a tempo pieno durante un anno. Per i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali, il numero di unità lavorative è calcolato in proporzione al
tempo lavorato. Le note esplicative forniscono, al riguardo, un'ampia analisi
di possibili situazioni;
c) la composizione della compagine sociale, che è quella
risultante alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Il decreto, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
troverà applicazione, per le diverse leggi agevolative, con separati
provvedimenti, che ne fisseranno anche la data di avvio ad operatività.