ICI - ACCATASTAMENTO
SEPARATO - INAPPLICABILITA' DELL'ALIQUOTA RIDOTTA
(Ministero finanze - Ris. 7/5/02, n. 6/DPF)
Nel caso di un'abitazione costituita da due unità
immobiliari accatastate separa-tamente con l'attribuzione di due distinte
rendite catastali, non è corretto utilizzare come base imponibile la somma
algebrica delle rendite risultanti in catasto. Pertanto non è applicabile
l'aliquota ridotta eventualmente deliberata dal comune e la detrazione spettante
per l'abitazione principale.
Per poter usufruire per intero degli effetti sia
dell'aliquota ridotta sia della detrazione il contribuente deve richiedere
l'accatastamento unitario dei due distinti cespiti.
Per unità immobiliare si intende la più piccola entità da
iscrivere in catasto, alla quale possa essere attribuita un'autonoma rendita
catastale.
Non è corretto affermare che il contribuente dimora in
un'unica unità immobiliare che si presenta divisa catastalmente con
l'attribuzione di due rendite catastali.
In tal caso ci si trova infatti in presenza di due unità immobiliari che come tali vanno singolarmente e separatamente soggette ad imposizione, ciascuna per la propria rendita: una unità può essere assoggettata ad ICI come abitazione principale con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni per questa previste, l'altra invece va considerata come seconda abitazione, con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.