RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE - AGEVOLAZIONE DEL 36% SOLO AI CONVIVENTI
(Min. finanze - Ris. 6/5/02, n. 136/E)
Per usufruire del beneficio fiscale relativo a lavori di
ristrutturazione su un immobile, occorre che le condizioni, ossia la situazione
di convivenza o l'eventuale qualità di comodatario del bene oggetto degli
interventi di recupero, sussistano nel momento in cui si attiva la procedura
finalizzata all'esercizio della detrazione, con l'inoltro della comunicazione
preventiva di inizio lavori al competente ufficio dell'Amministrazione
finanziaria.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, rigettando la
soluzione contraria prospettata dal contribuente in sede di interpello.
Fatto
Nel 2000 la madre dell'istante aveva iniziato la
ristrutturazione di un'unità immobiliare di sua proprietà non adibita ad
abitazione principale. I pagamenti delle relative opere di ristrutturazione per
gli anni 2000 e 2001, sostenuti in parte dalla madre, in parte dal coniuge
convivente, ammontavano a una spesa di Lit. 220.000.000 ciascuno.
Dal momento che i lavori di ristrutturazione proseguono
anche nel corso dell'anno 2002, il richiedente chiede se può usufruire
anch'egli dell'agevolazione consistente nella detrazione del 36%, pur essendo
residente e domiciliato in un alloggio distinto da quello dei genitori, nonché
se sia confermato il diritto alla detrazione del 36% per i propri genitori per
l'anno 2002.
Risposta
L'Agenzia delle Entrate rigetta l'istanza, per assenza delle
condizioni necessarie ad usufruire della detrazione.
Tanto la situazione di convivenza che l'eventuale qualità di
comodatario del bene oggetto degli interventi di recupero, dovrebbero
sussistere nel momento in cui si attiva la procedura, momento coincidente con
l'inoltro della comunicazione preventiva di inizio lavori al competente ufficio
del Fisco.
Nel caso di specie, invece, l'istante, all'atto dell'avvio
della procedura non era né comodatario dell'immobile, né convivente della
proprietaria dello stesso. Non è neanche ipotizzabile, nel caso di specie,
l'invio di un nuovo modulo di comunicazione per i lavori da eseguire nel corso
del 2002, trattandosi solo di un'opera di prosecuzione.
Detrazione per i lavori del 2002
La detrazione per i lavori del 2002 non spetta nemmeno ai genitori: le spese sostenute nel 2002 per lavori iniziati in precedenza, infatti, sono detraibili solo se gli ammontari delle detrazioni fruite negli anni precedenti, complessivamente considerati, non abbiano superato il limite di euro 77.468,53 (pari a 150 milioni di lire) (cfr. art. 9, Finanziaria 2002; Circ. 1° febbraio 2002, n. 15/E). Pertanto, essendo stato ampiamente superato il detto limite, nessuna ulteriore agevolazione può essere concessa, per lo stesso immobile agli stessi soggetti.