IVA - DICHIARAZIONE
DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE Dl ATTIVITA'
(Min finanze - Circ. 28/2/2002 n. 22/E)
La Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del
28/2/2002 fornisce chiarimenti in ordine al regolamento di semplificazione e
razionalizzazione degli adempimenti fiscali, di cui al DPR 5/10/01, n. 404, con
particolare riguardo, fra l'altro, alla presentazione, trasmissione e ricezione
di documenti mediante servizio telematico e alle dichiarazioni di inizio,
variazione e cessazione attivitā. Le nuove disposizioni risultano di
particolare interesse per le imprese edili tenute con frequenza alla denuncia di
apertura e chiusura cantieri.
La circolare ha precisato che le dichiarazioni IVA di
inizio, variazione e cessazione di attivitā devono essere redatte, a pena di
nullitā, su modelli conformi a quelli approvati con decreto del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, prelevabili dal sito internet dell'Agenzia stessa e
possono essere presentate mediante una delle seguenti modalitā:
- presentazione
diretta, in duplice esemplare, presso un qualunque ufficio locale dell'Agenzia
delle entrate ovvero presso un Ufficio provinciale dell'imposta sul valore
aggiunto;
- presentazione telematica all'Agenzia delle entrate,
direttamente da parte del contribuente o per il tramite di uno degli
intermediari abilitati. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in
cui si conclude il procedimento di trasmissione all'Agenzia;
- presentazione tramite servizio postale, utilizzando in
questo caso un unico esemplare. Per la validitā della denuncia, la norma
regolamentare prevede che la spedizione avvenga a mezzo di lettera raccomandata
e che sia corredata da documentazione idonea a garantire l'identitā del
soggetto dichiarante: a tal fine č sufficiente l'allegazione di un documento di
riconoscimento in copia fotostatica. La dichiarazione si considera presentata
il giorno in cui č spedita la raccomandata, mentre la prova dell'avvenuta
presentazione č data dalla ricevuta di spedizione.
L'Ufficio rilascia o invia al contribuente il certificato di
attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione
dell'attivitā e, nel caso di consegna diretta, la copia della dichiarazione
debitamente timbrata.
Il numero di partita IVA attribuito resta invariato anche nell'ipotesi di variazione di domicilio fiscale, fino al momento di cessazione dell'attivitā.