TREMONTI BIS -
ULTERIORI CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Min. finanze - Circ. 13/5/02, n. 41/E)
Con la circolare dell'Agenzia delle Entrate del Ministero
dell'Economia e delle Finanze 13 maggio 2002, n. 41/E sono stati forniti
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative del beneficio fiscale
concesso ai sensi degli artt.4 e 5 della Legge 383/2001 (cd Tremonti bis).
Applicazione dei benefici agli immobili
Il Ministero fornisce significative precisazioni in ordine
all'applicazione dei benefici fiscali per l'acquisto di beni immobili
strumentali nuovi, ed in particolare relativamente all'acquisto da cooperative
edificatrici e di immobili ristrutturati.
Sul primo punto, l'Agenzia precisa che ai fini
dell'agevolazione in esame, l'acquisto di un immobile da cooperative
edificatrici rileva a partire dal momento in cui il bene si considera fiscalmente
appartenente al "socio" acquirente, ovvero dal momento
dell'assegnazione del bene che attribuisce al socio il diritto di possesso e
utilizzo dello stesso. Non rileva pertanto a tali fini il fatto che il rogito
per l'acquisto del diritto di proprietà sia successivo all'assegnazione.
Profondamente innovativa è altresì l'apertura concessa
dall'Amministrazione finanziaria in merito al requisito di "novità"
dei beni agevolati, in particolare nel caso di un immobile che venga acquistato
già utilizzato e sul quale vengano realizzati, successivamente all'acquisto,
interventi strutturali che ne determinano l'ampliamento o la riattivazione.
In generale, si ricorda, che l'agevolazione compete sia per
i beni acquistati che per quelli autoprodotti, mediante contratto d'appalto o
in economia, anche nell'ipotesi in cui alla realizzazione dell'immobile abbia
concorso un bene usato (cd beni complessi), a condizione, però, che il costo
d'acquisto di quest'ultimo non sia di rilevante entità rispetto al costo
complessivamente sostenuto.
Nel caso in cui l'oggetto dell'investimento sia un
fabbricato strumentale ceduto da un'impresa di costruzione, sul quale questa
abbia precedentemente effettuato interventi di radicale trasformazione,
l'Amministrazione non aggiunge nessuna ulteriore precisazione rispetto a quanto
già indicato nella precedente Circolare n.90/E del 17 ottobre 2001.
Rimangono valide le condizioni necessarie per usufruire del
beneficio, ovvero:
- l'intervento non deve configurare semplice cambiamento di
categoria catastale
- i costi sostenuti dall'impresa cedente per eseguire gli
interventi devono essere prevalenti rispetto al costo di acquisto del bene.
Nel caso, invece, in cui l'immobile venga acquistato usato e
su questo l'acquirente intenda successivamente effettuare interventi che ne
comportino l'ampliamento la riattivazione o l'ammodernamento, il Ministero, che
ha finora sostenuto l'agevolabilità ai fini del beneficio fiscale previsto
dagli artt.4-5 della Legge 383/2001 esclusivamente per i costi sostenuti per la
ristrutturazione, con il presente pronunciamento, modifica il proprio
orientamento, distinguendo due diverse soluzioni.
La prima soluzione proposta, ovvero l'agevolazione
commisurata solo al costo sostenuto per l'intervento strutturale successivo,
che ricalca esattamente quanto finora affermato, si applica nell'ipotesi in cui
l'acquirente intervenga sull'immobile con lavori di ristrutturazione di valore
inferiore rispetto al costo originario da lui sostenuto per l'acquisto del
bene.
Il soggetto che acquista altresì un immobile usato potrà
detassarne anche il costo originario d'acquisto a condizione che:
- l'acquisto sia avvenuto dopo il 30 giugno nell'ambito di
un unitario progetto finalizzato alla realizzazione di un immobile strumentale
per natura;
- il soggetto cedente (produttore/costruttore, rivenditore o
altro soggetto) attesti di non aver fruito del beneficio previsto dalla stessa
Legge 383/2001 per il bene immobile oggetto della vendita;
- l'intervento realizzato non costituisca un mero
adattamento della struttura alle caratteristiche di una diversa categoria
catastale;
- i costi complessivi dei lavori effettuati siano
prevalenti, quindi di valore superiore, rispetto costo storico d'acquisto del
bene.
Tremonti-formazione
Relativamente alle spese di formazione ed aggiornamento del
personale, il regime agevolativo è contenuto nel comma 2 dell'art.4 della Legge
383 che dispone che: "l'incentivo si applica …alle spese sostenute per la
formazione e l'aggiornamento del personale" precisando, poi che "…a
questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività
di formazione e aggiornamento fino a concorrenza del 20% del volume delle
relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta
". Con quest'ultimo pronunciamento, l'Amministrazione finanziaria ha
fissato nel dettaglio le modalità di calcolo del limite del 20%.
Come già indicato nella Circolare ministeriale n.4/E del
gennaio scorso, il suddetto limite va calcolato sulla quota parte di
retribuzione annua corrispondente al rapporto fra il numero di giorni di
partecipazione al corso e numero contrattuale annuo di giorni di lavoro.
Va quindi innanzitutto determinato il costo giornaliero del
dipendente che si ottiene dividendo la somma della retribuzione annua fissa di
base, dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
e della quota T.F.R. annua per il numero contrattuale annuo
di giorni di lavoro.
Il costo giornaliero del dipendente va così moltiplicato per
i giorni di formazione/aggiornamento in cui questi è impegnato e maggiorato
degli oneri connessi con la trasferta (spese di vitto e alloggio, spese di
viaggio, indennità di trasferta). Sull'importo così ottenuto si applica la
percentuale del 20% che individua il limite massimo agevolabile.
L'ammontare totale dell'agevolazione è quindi dato dalle
spese sostenute per la partecipazione al corso di formazione a cui si aggiunge
il costo del personale impegnato calcolato così come sopra descritto.
Sembra opportuno ricordare che l'agevolazione spetta
esclusivamente per i costi di formazione sostenuti a favore del personale
dipendente, a prescindere dal tipo di contratto (a tempo determinato o
indeterminato), ma non possono costituire oggetto di agevolazione le spese di
formazione obbligatorie per legge, tipiche di specifiche tipologie contrattuali
(per esempio, l'apprendistato o i contratti di formazione lavoro).
Ulteriori precisazioni
Nella medesima Circolare n.41/E l'Agenzia delle Entrate
fornisce i seguenti ulteriori chiarimenti:
- relativamente al fatto che l'investimento agevolabile deve
essere assunto al netto di eventuali contributi erogati, viene specificato che,
nel caso in cui questi vengano erogati in esercizi successivi a quello in cui
si è fruito della detassazione, il soggetto beneficiario dovrà provvedere al
ricalcolo dell'agevolazione nel periodo d'imposta in cui si verifica la
certezza del diritto a percepire il contributo.
L'ammontare del contributo dovrà essere considerato sia ai
fini della determinazione del valore dell'investimento agevolabile, sia ai fini
del calcolo della media di riferimento, qualora sia riferibile ad un
investimento realizzato nel quinquennio precedente;
- con riferimento agli investimenti realizzati tramite
contratti di lease back, anche immobiliari, l'Agenzia conferma che costituisce
motivo di revoca dell'agevolazione il mancato esercizio del diritto di riscatto
ovvero la cessione del contratto di leasing, se tali circostanze si verificano
entro i limiti temporali previsti dal comma 6 dell'art.4 della Legge 383/2001,
ovvero entro il II periodo d'imposta successivo all'investimento in beni mobili
o entro il V periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili;
- per quanto riguarda i cosiddetti contratti di
"locazione operativa", al cui termine non è previsto per
l'utilizzatore il diritto al riscatto del bene dalla società di leasing, il
Ministero, in forza alla natura prettamente finanziaria del contratto, esclude
per le stesse società di leasing la possibilità di fruire della detassazione
per l'acquisto di detti beni;
- vengono infine ammessi al beneficio fiscale della Tremonti-bis anche i beni strumentali nuovi acquistati con patto di riservato dominio di cui all'art.1523 del Codice Civile, fermo restando che l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento del compratore costituisce motivo di revoca dell'agevolazione.