FINANZIARIA 2002 -
CHIARIMENTI PER LE IMPRESE
(Min. finanze Circ. 13/5/02, n. 40/E)
L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle
disposizioni della Finanziaria 2002 destinate alle imprese, soffermandosi in
particolare su:
- rivalutazione dei beni;
- estromissione;
- assegnazione agevolata;
- affrancamento dei fondi;
- riserve in sospensione d'imposta.
Rivalutazione dei beni
La disciplina in materia di rivalutazione facoltativa dei
beni d'impresa e delle partecipazioni è stata innovata dai primi commi
dell'art.3 della Finanziaria per il 2002 (legge n. 448/ 2001).
Gli obiettivi e le caratteristiche fondamentali della
materia (legge n. 342/2000; D.M. 13 aprile 2001, n. 162) non sono variati. In
particolare, è confermato il carattere economico di tale rivalutazione,
finalizzata a garantire una maggiore rappresentatività dei dati di bilancio.
Le novità riguardano invece:
- l'ambito applicativo: sono rivalutabili anche i beni
risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2000;
- le modalità di calcolo: il maggior valore attribuito ai
beni non può eccedere il loro valore economico calcolato, in modo uniforme per
ogni categoria omogenea, in base al valore di mercato, al valore di
utilizzazione per l'impresa, ovvero ad uno degli altri criteri indicati nella
legge n. 342/2000. Nel rispetto di tale limite economico, i diversi metodi di
rivalutazione possono essere utilizzati anche contestualmente per rivalutare il
medesimo bene;
- l'imposta sostitutiva: il riconoscimento fiscale dei nuovi
valori conseguenti alla rivalutazione è subordinato al pagamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive.
Estromissione
Nell'intento di assicurare all'imprenditore individuale una
maggiore flessibilità nell'individuazione dei beni strumentali, la Finanziaria
per il 2002 ripropone l'estromissione agevolata degli immobili strumentali,
utilizzati alla data del 30 novembre 2001.
Requisiti soggettivi
L'Agenzia ha precisato in proposito che possono avvalersi
dell'agevolazione i soggetti che alla data del 30 novembre rivestono la qualifica
di imprenditore individuale e la conservano fino al 1° gennaio 2002.
Beni immobili strumentali
Per quel che attiene all'ambito oggettivo, invece, viene
specificato che l'agevolazione si riferisce ai beni immobili strumentali per
destinazione, utilizzati dall'imprenditore esclusivamente per l'esercizio
dell'impresa.
Occorre tuttavia distinguere tra gli immobili acquisiti fino
al 31 dicembre 1991 e quelli acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992, data in
cui è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 77 del TUIR che considera gli
immobili strumentali relativi all'impresa, solo se indicati nell'inventario. Al
contrario, prima della modifica normativa, lo erano sempre, anche se non
indicati nell'inventario.
Alla luce di quest'osservazione, fra gli immobili acquisiti
a partire dal 1° gennaio 1992, possono essere estromessi quelli strumentali per
destinazione che siano relativi all'impresa stessa a norma dell'art. 77 del
TUIR; mentre gli immobili acquisiti fino al 31 dicembre 1991, possono essere
estromessi se strumentali per destinazione ed anche se non indicati
nell'inventario.
Non possono, in ogni caso, essere estromessi gli immobili
che:
- costituiscono beni "merce";
- sono strumentali per natura e non sono utilizzati
nell'esercizio dell'impresa, anche se indicati nell'inventario;
- anche se indicati nell'inventario, non sono strumentali né
per natura, né per destinazione.
Base imponibile
La base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva è
data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Quest'ultimo è determinato assumendo il valore
iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili,
al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo
d'imposta 2001.
L'estromissione può essere comunque effettuata anche
nell'ipotesi in cui non emerga alcuna differenza tra il valore normale dei beni
ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, da assoggettare ad imposta
sostitutiva.
L'assenza di base imponibile non preclude la possibilità di
fruire del beneficio, poiché, in tali casi, il valore dei beni estromessi ha
già concorso alla formazione del reddito d'impresa secondo le ordinarie regole.
Modalità di esercizio dell'opzione
L'opzione per fruire dell'agevolazione deve essere
effettuata entro il 30 aprile 2002, con effetto dal periodo d'imposta in corso
alla data del 1° gennaio 2002.
Circa le modalità di esercizio dell'opzione, viene precisato
che assume rilevanza anche il comportamento concreto del contribuente.
Pertanto, si ritiene sia sufficiente per l'esercizio dell'opzione il
comportamento concludente dell'imprenditore che effettui adempimenti che
presuppongono la volontà di escludere i beni immobili strumentali per
destinazione dal patrimonio dell'impresa.
Imposta sostitutiva
L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa avviene
mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, IRAP e IVA.
L'imposta è determinata applicando per ciascun bene l'aliquota del 10% alla
differenza tra il valore normale ed il valore fiscalmente riconosciuto.
Per gli immobili la cui estromissione è considerata cessione
soggetta ad IVA l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30%
dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.
Modalità di versamento
Il versamento del 40% dell'imposta sostitutiva dovuta deve
avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d'imposta 2001.
L'importo residuo deve essere versato in due rate di pari
importo entro il 16 dicembre 2002 ed il 16 marzo 2003.
Assegnazione agevolata
L'Agenzia ha fornito sul tema alcuni chiarimenti, superando
talune interpretazioni restrittive.
Viene premesso innanzitutto che le assegnazioni e le
trasformazioni devono essere effettuate entro il 30 settembre 2002, mediante
l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP
nella misura del 10% sulla differenza tra il valore normale ed il costo
fiscalmente riconosciuto dei beni, da assegnare o compresi nel patrimonio della
società oggetto della trasformazione.
Effetti nei confronti dei soci assegnatari
L'aspetto più rilevante su cui la circolare si sofferma
attiene agli effetti impositivi dell'assegnazione nei confronti dei soci
destinatari.
Si precisa che l'imposta sostitutiva, pagata dalla società,
sia di persone che di capitali, sulla differenza tra il valore normale dei beni
e il loro costo fiscalmente riconosciuto, ha effetto liberatorio rispetto a
qualsiasi altro debito tributario, sia in capo alla società, sia in capo al
socio, fino a concorrenza dell'ammontare tassato.
Pertanto, limitatamente alla differenza su cui la società ha
applicato l'imposta sostitutiva, si producono in capo al socio destinatario
dell'assegnazione i seguenti effetti:
- disapplicazione dell'art. 44 del TUIR;
- irrilevanza, dal punto di vista reddituale, delle riserve,
sia di utili che di capitale, utilizzate come contropartita patrimoniale
dell'assegnazione.
Assume invece rilevanza in capo al socio la differenza tra
il valore normale del bene e l'ammontare su cui la società ha assolto l'imposta
sostitutiva, secondo le regole ordinarie, ossia come dividendo se saranno state
annullate riserve di utili, ovvero in riduzione del costo della partecipazione
se saranno state annullate riserve di capitale.
Affrancamento valori fiscalmente
sospesi
La Finanziaria per il 2002 prevede la proroga, con alcune
modifiche, delle disposizioni contenute negli articoli da 17 a 20 della legge
21 novembre 2000, n. 342 (attuate con D.M. 22 ottobre 2001, n. 408), che
consentono l'affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio in
occasione di conferimenti effettuati in regime di neutralità e continuità di
valori fiscali.
Novità
Il contesto normativo ha subito poche modifiche; le novità
riguardano:
- il bilancio con riferimento al quale devono essere individuate
le differenze di valore oggetto dell'affrancamento;
- le misure dell'imposta sostitutiva;
- le modalità di rateazione e versamento dell'imposta;
- la possibilità di effettuare l'affrancamento anche da
parte dei soggetti conferenti.
Riserve e fondi in sospensione
d'imposta
L'Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulla disciplina
relativa all'affrancamento delle riserve (art. 4, Finanziaria 2002) per
precisarne alcuni aspetti.
La disciplina, che si applica alle riserve e ai fondi esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2001, consente di affrancare le riserve e i fondi in sospensione di imposta, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ma non dell'Irap, nella misura del 19%.