LIBRETTI
DELLE VERIFICHE PER SCALE AEREE, ARGANI E GRU - CIRCOLARE ISPESL
Il
Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, con propria
circolare n.162054 del 25 giugno 1997 (pubblicata in G.U. del 4 luglio 1997
n.154) ha sostanzialmente confermato le vigenti procedure da seguire per gli
apparecchi soggetti a verifiche periodiche.
Con la circolare n.71/97 del 16 luglio scorso
e che si pubblica qui di seguito per conoscenza, l'ISPESL riconferma le
disposizioni del MICA e acclude alla stessa circolare una nota tecnica che
affronta il delicato problema delle "modifiche costruttive non rientranti
nella ordinaria o straordinaria manutenzione" offrendo anche utili
indicazioni e esemplificazioni in materia.
ISPESL
Circolare
n.71/97 del 16 luglio 1997
Oggetto:
Disposizioni applicative del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n.459, art.11, comma 3, in merito alla compilazione del libretto delle
verifiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L. - Circolare 25 giugno
1997, n.162054.
A seguito della pubblicazione sulla G.U.
n.154 del 4.7.1997 della circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato di cui all'oggetto che si trasmette in allegato, si riportano
appresso i necessari chiarimenti tecnici ed amministrativi al fine della
attuazione delle disposizioni in essa contenute e che dovranno essere messe in
atto alla data di ricezione della presente circolare. Di conseguenza le
disposizioni emanate con la circolare n.90/96 sono abrogate.
- Tutte le macchine denunciate in conformità
all'art.11 - comma 3 del DPR 459/96 devono essere immatricolate secondo le
modalità previste dalla circolare n.8/97 e con le procedure già note
provvedendo eventualmente alla regolarizzazione della denuncia.
- Devono essere attivate, per le macchine del
punto 1, le procedure di addebito secondo le modalità vigenti e con le tariffe
in vigore di cui al D.M. 8 maggio 1996 (Tariffa XI, p.ti 2,3,4 e 5).
- Il servizio deve essere effettuato secondo
le procedure già esplicitate nella circolare n.64/94 e successive
integrazioni.Per quanto riguarda la compilazione del verbale di verifica
"Libretto delle verifiche" non possono essere richiesti all'utente
dati costruttivi, ma devono essere riportati esclusivamente i dati
caratteristici rilevabli direttamente sulla macchina o desumibili dal manuale
delle istruzioni d'uso a corredo della macchina stessa, l'eventuale non
rilevabilità o non riscontrabilità dal manuale di istruzione di qualche dato
deve essere indicata alla corrispondente voce del libretto. Per l'espletamento
del servizio devono essere utilizzati i modelli già in dotazione dei
Dipartimenti, sovrapponendo alla voce "Omologazione" la voce "1a
verifica".
- I Dipartimenti periferici devono inviare
agli organi di vigilanza competenti per territorio gli elenchi delle denunce di
cui all'art.11-comma 3 del DPR 459/96, contenenti la data della denuncia, il
nome della ditta, il tipo di apparecchio, il numero di fabbrica e la località
di installazione, al fine di consentire ai suddetti organi di vigilanza
l'esercizio della loro attività.
- Per le macchine già in servizio provviste
di Libretto di immatricolazione e messe a disposizione dopo aver subito
modifiche costruttive o variazioni di modalità di utilizzo, i Dipartimenti
periferici devono accettare le relative denunce solo se tali modifiche
costruttive o variazioni di utilizzo hanno comportato la marcatura CE della
macchina in conformità al combinato disposto dell'art.1, commi 3 e 4
dell'art.11, comma 3 del DPR 459/96.
- Qualora l'intervento su macchina omologata
non comporti "nuova immissione sul mercato" o "nuova messa in
servizio", la verifica sarà di competenza esclusiva degli organi di
vigilanza territoriale. A tale proposito i Dipartimenti periferici ed il
Dipartimento centrale omologazione terranno a disposizione degli organi di
vigilanza le documentazioni depositate agli atti dell'Istituto.
- Al fine di una rapida
definizione delle pratiche di omologazione di apparecchi di sollevamento
materiali in giacenza presso i Dipartimenti periferici, l'esame della
documentazione presentata ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro
n.77/76 dovrà vertere nel controllo della sola completezza formale di quanto
richiesto dalla circolare stessa.
A chiarimento di alcune problematiche
operative si allega la nota CE 1.
La presente circolare deve essere portata a conoscenza
di tutto il personale addetto al servizio.
NOTA
TECNICA CE1
1 -
In relazione all'art.1 commi 3 e 4 del DPR 459/96, si ritiene che non debbano
considerarsi "modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o
straordinaria manutenzione" o "variazioni delle modalità di
utilizzo" quelle contenute nell'ambito delle caratteristiche progettuali o
delle prestazioni previste dal costruttore originario. In particolare: a) - Il
cambiamento di automezzo di una "gru su autocarro", omologata in
conformità alle disposizioni previgenti al DPR 459/96, qualora le
caratteristiche del nuovo veicolo rientrino in quelle minimali previste nella
documentazione già a suo tempo prodotta dal fabbricante della gru, non
costituisce nuova immissione sul mercato e non richiede che sia presentata
all'ISPESL denuncia di installazione. Al riguardo si allega la nota del
Ministero dell'Industria sull'argomento (All.1).
Pertanto l'utente di una gru su autocarro,
immessa sul mercato antecedentemente all'entrata in vigore del DPR 459/96 e non
accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità che trasferisca il braccio
idraulico su un nuovo autocarro, dovrà darne comunicazione, ai sensi
dell'art.16 del DM 12/9/59, all'organo di vigilanza competente per territorio
fornendo anche la documentazione necessaria a valutarne la correttezza
dell'installazione.
Sarà cura dell'organo di vigilanza effettuare
tutti gli accertamenti sulla macchina e le nuove prove di carico in conformità
alle disposizioni previgenti al fine di valutarne la sicurezza al ribaltamento.
b) - Qualora una gru omologata in una
determinata configurazione/allestimento o con determinate attrezzature o
accessori di sollevamento, venga reinstallata in una
configurazione/allestimento diverso o dotata di nuove attrezzature o di nuovi
accessori di sollevamento (ad esempio: gru a torre reinstallata con altezza
torre o con lunghezza braccio diverse da quelle riportate nel certificato di
omologazione; gru su autocarro o autogru equipaggiate con prolunghe o altre
attrezzature, oppure con accessori di sollevamento non presenti al momento
dell'omologazione; ecc) già previsti nella documentazione tecnica di cui alla
circolare del Ministero del Lavoro n.77/76 presentata all'ISPESL per
l'omologazione, non si ha nuova immissione sul mercato e non è richiesta quindi
nuova denuncia all'ISPESL.
Anche in questo caso, ai sensi dell'art.16
del DM 12/9/59, l'utente dovrà darne comunicazione all'organo di vigilanza
competente per territorio attestando che tale nuovo assetto della macchina era
già previsto dal fabbricante e fornendo la nuova tabella di portata prevista
dal costruttore.
L'organo di vigilanza effettuerà sulla
macchina tutti gli accertamenti e le prove di propria competenza.
c) - La sostituzione di componenti della
macchina di sollevamento (ad.es.: paranco, carrello, motori, ecc.) con altri
aventi caratteristiche tali da non determinare incrementi di sollecitazioni
sulle strutture della macchina non costituisce nuova immissione sul mercato.
L'organo di vigilanza effettuerà gli accertamenti e le prove che si renderanno
necessari.
d) - In generale ogni intervento strutturale
su una macchina che sia finalizzato al mantenimento od al ripristino delle
condizioni iniziali (ad esempio per riparazione a seguito di danneggiamento od
altro), oppure che riduca lo stato di sollecitazione sulla struttura stessa (ad
esempio riduzione dello scartamento di una gru a ponte a seguito di spostamento
su altre vie di corsa, ecc.) non costituisce nuova immissione sul mercato e
quindi non richiede nuova denuncia all'ISPESL, ma comunicazione all'organo di
vigilanza competente per territorio, in base all'art.16 del DM 12/9/59.
2) - L'installazione di un sistema di comando
ad onde elettromagnetiche (vedi anche al riguardo nota ISPESL del 15/1/97 n.588
di trasmissione del relativo parere del Ministero dell'Industria Commercio e
Artigianato), così come l'inserimento o l'aggiunta di qualsiasi altro
componente di sicurezza, rispondente alle disposizioni di immissione sul
mercato, su una gru già omologata, per una maggiore funzionalità con
conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'utilizzatore,
mantenendo l'apparecchio nei limiti di utilizzazione previsti dal costruttore,
non costituisce nuova immissione sul mercato dell'intera macchina e pertanto
non richiede una nuova denuncia di installazione all'ISPESL.
L'utente deve comunicare all'organo di
vigilanza competente per territorio l'avvenuta installazione del sistema di
comando ad onde elettromagnetiche, secondo l'art.16 del DM 12/9/59, per i
conseguenti accertamenti di competenza.
Al riguardo si allegano il parere 77 del
Comitato permanente (All.2) e lo schema sulle parti principali dei sistemi di
comando del prEN 12077 (All.3).
3) - Non fanno parte della macchina, e quindi
della Dichiarazione CE di conformità, le strutture fisse di appoggio quali le
vie di corsa di gru a torre, a ponte, a cavalletto e simili, le travi di
scorrimento dei carrelli di gru monorotaia, gli elementi di sospensione dei
paranchi fissi, ecc. Per l'installatore rimangono ferme le responsabilità di
cui all'art. 2 - comma 6 del DPR 459/96 circa la corretta installazione della
macchina secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.