INPS - DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 - CONGEDO STRAORDINARIO PER I FAMILIARI DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - INDENNITA’ E CONTRIBUZIONE FIGURATIVA - IMPORTI MASSIMI ANNO 2002

 

 

L’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 ha introdotto a favore dei lavoratori dipendenti il diritto, in presenza di gravi e documentati motivi familiari ‑ fra cui le patologie individuate con decreto 21 luglio 2000, n. 278 ‑ ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.

Durante tale periodo è prevista la sola conservazione del posto di lavoro.

Il dipendente non ha, invece, diritto alla retribuzione, e gli è inibito lo svolgimento di altra attività lavorativa.

E’ espressamente escluso il computo del congedo ai fini dell’anzianità di servizio ed ai fini previdenziali. Per quest’ultimo profilo il lavoratore può, comunque, provvedere al riscatto o al versamento del contributi relativi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (cfr. Not. 5/2001). Il citato decreto 21 luglio 2000, dando attuazione all’art. 4 della legge, dispone all’art. 2 che i congedi per gravi motivi familiari possono essere riferiti, tra l’altro, alla situazione dei portatori di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi con il lavoratore richiedente e che per gravi motivi s’intendono, fra l’altro, le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone prese in considerazione dalla norma, tra cui appunto i portatori di handicap. L’art. 80, comma 2, legge n. 388/2000 ha introdotto, con l’aggiunta del comma 4-bis all’art. 4 della legge n. 53/2000 e con effetto dal 1° gennaio 2001, il diritto dei lavoratore al trattamento economico e alla copertura previdenziale figurativa nel caso in cui il congedo di cui al comma 2 dell’art. 4, della citata legge n. 53, venga richiesto per l’assistenza di un soggetto con handicap grave.

La disposizione è poi confluita nell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, con conseguente abrogazione dei citato comma 4-bis. Possono beneficiare del congedo in parola:

- alternativamente tra loro, la madre lavoratrice e il padre lavoratore, anche adottivi;

- dopo la loro scomparsa, un fratello o una sorella conviventi con il disabile grave.

In particolare, perché il congedo possa essere assistito dalle provvidenze economiche e previdenziali previste dalla norma citata deve essere finalizzato all’assistenza di un soggetto con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, secondo la nozione di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, a condizione che:

- tale situazione sia stata accertata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 104 citata, da almeno cinque anni;

- i soggetti richiedenti abbiano titolo a fruire, per l’assistenza del soggetto, di uno dei benefici di cui all’art. 33, commi 1, 2 e 3 della legge n. 104.

Il periodo di congedo non può superare, per ciascun soggetto handicappato, la durata massima complessiva di due anni tra i due genitori, che ne possono fruire, l’uno alternativamente all’altro (cioè non contemporaneamente). Solo dopo la scomparsa di entrambi i genitori ha diritto al congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il disabile. Il periodo del congedo è coperto:

‑ da una indennità, a carico dell’Ente previdenziale cui il lavoratore è iscritto, commisurata all’ultima retribuzione;

‑ da contribuzione figurativa.

L’una e l’altra fino ad un importo complessivo massimo annuo di lire 70 milioni, rivalutati annualmente a partire dall’anno 2002 in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro, con le stesse modalità previste per l’anticipo dell’indennità di maternità, ed è poi recuperata, con il noto sistema dell’autoconguaglio, detraendone l’importo dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’Ente previdenziale competente. Pertanto, per i lavoratori con qualifica di apprendista, di operaio e di impiegato le somme anticipate sono recuperate dall’INPS, attraverso la denuncia contributiva mensile mod. DM 10. Le prime istruzioni diramate dall’Istituto per l’erogazione dell’indennità in parola e le modalità per il recupero erano contenute nella circolare 15 marzo 2001, n. 64 (cfr. Not. 5/2001). Tali istruzioni sono però ora superate. Infatti, l’INPS ha modificato il proprio orientamento, e con circolare 26 aprile 2002, n. 85, diramata per dettare i criteri per l’accredito figurativo dei suddetti periodi di congedo, ha espressamente chiarito che  “l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo fissato per l’anno 2001 in lire 70 milioni annui”.

Nella citata circolare è, inoltre, chiarito che “le domande di accredito per le quali, si rilevi che l’importo complessivo dell’indennità di maternità e della retribuzione figurativa riconoscibile superi i 70 milioni di lire annui (pari ad euro 36.151,81), dovranno essere tenute in apposita evidenza in attesa di indicazioni mínisteriali”.

Tetto rivalutato per l’anno 2002

La circolare rende anche noto che, a seguito della prescritta rivalutazione Istat, per l’anno 2002 l’importo massimo della provvidenza in parola è pari ad euro 37.128,09 (lire 71.890.000), comprensivo di indennità e contribuzione figurativa.

Compilazione dei Modelli CUD 2002 e 770/2002 semplificato

Al fine di consentire l’esatta identificazione dei periodi di congedo straordinario, agli stessi è stata data particolare evidenza attraverso la previsione di una specifica casella denominata “Congedi art. 42, D. Lgs. 151/2001” nella sezione 3 della Parte C “Dati previdenziali ed assistenziali INPS” dei Modelli CUD 2002 e 770/2002 semplificato, per la cui compilazione valgono le indicazioni riportate al par. 1.4 della circolare n. 85, alle quali si rimanda.