INPS - DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 - CONGEDO
STRAORDINARIO PER I FAMILIARI DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - INDENNITA’ E
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA - IMPORTI MASSIMI ANNO 2002
L’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 ha introdotto a
favore dei lavoratori dipendenti il diritto, in presenza di gravi e documentati
motivi familiari ‑ fra cui le patologie individuate con decreto 21 luglio
2000, n. 278 ‑ ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non
superiore a due anni.
Durante tale periodo è prevista la sola conservazione del
posto di lavoro.
Il dipendente non ha, invece, diritto alla retribuzione, e
gli è inibito lo svolgimento di altra attività lavorativa.
E’ espressamente escluso il computo del congedo ai fini
dell’anzianità di servizio ed ai fini previdenziali. Per quest’ultimo profilo
il lavoratore può, comunque, provvedere al riscatto o al versamento del
contributi relativi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria
(cfr. Not. 5/2001). Il citato decreto 21 luglio 2000, dando attuazione all’art.
4 della legge, dispone all’art. 2 che i congedi per gravi motivi familiari
possono essere riferiti, tra l’altro, alla situazione dei portatori di
handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche se non conviventi con il
lavoratore richiedente e che per gravi motivi s’intendono, fra l’altro, le
situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria
famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone prese in considerazione
dalla norma, tra cui appunto i portatori di handicap. L’art. 80, comma 2, legge
n. 388/2000 ha introdotto, con l’aggiunta del comma 4-bis all’art. 4 della
legge n. 53/2000 e con effetto dal 1° gennaio 2001, il diritto dei lavoratore
al trattamento economico e alla copertura previdenziale figurativa nel caso in
cui il congedo di cui al comma 2 dell’art. 4, della citata legge n. 53, venga
richiesto per l’assistenza di un soggetto con handicap grave.
La disposizione è poi confluita nell’art. 42, comma 5, del
decreto legislativo n. 151/2001, con conseguente abrogazione dei citato comma
4-bis. Possono beneficiare del congedo in parola:
- alternativamente tra loro, la madre lavoratrice e il padre
lavoratore, anche adottivi;
- dopo la loro scomparsa, un fratello o una sorella
conviventi con il disabile grave.
In particolare, perché il congedo possa essere assistito
dalle provvidenze economiche e previdenziali previste dalla norma citata deve
essere finalizzato all’assistenza di un soggetto con handicap in situazione di
gravità, non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, secondo la
nozione di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, a condizione che:
- tale situazione sia stata accertata, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, della legge n. 104 citata, da almeno cinque anni;
- i soggetti richiedenti abbiano titolo a fruire, per
l’assistenza del soggetto, di uno dei benefici di cui all’art. 33, commi 1, 2 e
3 della legge n. 104.
Il periodo di congedo non può superare, per ciascun soggetto
handicappato, la durata massima complessiva di due anni tra i due genitori, che
ne possono fruire, l’uno alternativamente all’altro (cioè non
contemporaneamente). Solo dopo la scomparsa di entrambi i genitori ha diritto
al congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con il disabile. Il
periodo del congedo è coperto:
‑ da una indennità, a carico dell’Ente previdenziale
cui il lavoratore è iscritto, commisurata all’ultima retribuzione;
‑ da contribuzione figurativa.
L’una e l’altra fino ad un importo complessivo massimo annuo
di lire 70 milioni, rivalutati annualmente a partire dall’anno 2002 in base
all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro, con le stesse modalità previste
per l’anticipo dell’indennità di maternità, ed è poi recuperata, con il noto
sistema dell’autoconguaglio, detraendone l’importo dall’ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all’Ente previdenziale competente. Pertanto,
per i lavoratori con qualifica di apprendista, di operaio e di impiegato le
somme anticipate sono recuperate dall’INPS, attraverso la denuncia contributiva
mensile mod. DM 10. Le prime istruzioni diramate dall’Istituto per l’erogazione
dell’indennità in parola e le modalità per il recupero erano contenute nella
circolare 15 marzo 2001, n. 64 (cfr. Not. 5/2001). Tali istruzioni sono però
ora superate. Infatti, l’INPS ha modificato il proprio orientamento, e con
circolare 26 aprile 2002, n. 85, diramata per dettare i criteri per l’accredito
figurativo dei suddetti periodi di congedo, ha espressamente chiarito che “l’indennità e la contribuzione figurativa
spettano fino ad un importo complessivo massimo fissato per l’anno 2001 in lire
70 milioni annui”.
Nella citata circolare è, inoltre, chiarito che “le domande
di accredito per le quali, si rilevi che l’importo complessivo dell’indennità
di maternità e della retribuzione figurativa riconoscibile superi i 70 milioni
di lire annui (pari ad euro 36.151,81), dovranno essere tenute in apposita
evidenza in attesa di indicazioni mínisteriali”.
Tetto rivalutato
per l’anno 2002
La circolare rende anche noto che, a seguito della
prescritta rivalutazione Istat, per l’anno 2002 l’importo massimo della
provvidenza in parola è pari ad euro 37.128,09 (lire 71.890.000),
comprensivo di indennità e contribuzione figurativa.
Compilazione dei Modelli
CUD 2002 e 770/2002 semplificato
Al fine di consentire l’esatta identificazione dei periodi di congedo straordinario, agli stessi è stata data particolare evidenza attraverso la previsione di una specifica casella denominata “Congedi art. 42, D. Lgs. 151/2001” nella sezione 3 della Parte C “Dati previdenziali ed assistenziali INPS” dei Modelli CUD 2002 e 770/2002 semplificato, per la cui compilazione valgono le indicazioni riportate al par. 1.4 della circolare n. 85, alle quali si rimanda.