INPS - PROCEDURA DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MEDIANTE RUOLI ESATTORIALI - INNOVAZIONI RELATIVE ALLA CARTELLA UNICA DI PAGAMENTO

 

La Direzione Generale dell’INPS ha comunicato, con circolare n. 75 dell’11 aprile 2002, che sono in corso di notifica ai contribuenti le cartelle uniche di pagamento, formate dal Consorzio Nazionale Concessionari sulla base dei flussi telematici dei ruoli relativi ai crediti di competenza degli anni 2000 e precedenti.

Nella citata circolare l’Istituto precisa, fra l’altro, che le cartelle di cui trattasi riportano gli importi riferiti ai contributi e/o alle sanzioni in valuta euro ed evidenziano il regime sanzionatorio al quale è stata assoggettata la partita debitoria.

Quest’ultima innovazione, sottolinea l’INPS, si è resa necessaria a seguito dell’applicazione della disciplina delle sanzioni per i casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali introdotta dall’art. 116, comma 8 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.  Ai sensi del comma 18 della richiamata norma, il nuovo regime sanzionatorio, dalla stessa delineato, interessa i crediti sorti o accertati a far tempo dal 1° ottobre 2000. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000, le sanzioni, invece, sono dovute sulla base della previgente disciplina, contenuta nell’art. 1, commi 217‑224, della Legge 23 dicembre 1996, n. 62 (Cfr. Not. 7/2001).

Conseguentemente, in una medesima cartella possono essere ricompresi crediti soggetti ai due diversi sistemi sanzionatori sopra menzionati. Allo scopo di dare una corretta informazione circa il regime al quale è stata assoggettata la partita debitoria, nella sezione INPS relativa al dettaglio degli addebiti, è stato inserito lo specifico riferimento normativo, e, precisamente, «Legge n. 662/96», «Legge n. 388/2000 art. 116, comma 8, lett. a» (concernente la sanzione dovuta nei casi di omissioni contributive rilevabili dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie regolarmente effettuate), ovvero «Legge n. 338/2000 art. 116, comma 8, lett. b» (relativo alla sanzione dovuta nei casi di evasione contributiva accertata d’ufficio ovvero consolidatasi oltre un anno dalla scadenza di legge).

L’Istituto precisa che l’indicazione del regime sanzionatorio è motivata dalla circostanza che nella ipotesi di pagamento tardivo delle somme dovute, e cioè oltre 60 giorni dalla data di notificazione della cartella, il contribuente è tenuto a versare, per i giorni intercorrenti fra la data di notifica della cartella e quella di pagamento, un’ulteriore somma aggiuntiva, le cui modalità di calcolo variano a seconda della disciplina sanzionatoria alla quale il credito è stato assoggettato. Sono state, pertanto, integrate le istruzioni riportate nella pagina della cartella «Quando e come il contribuente può presentare ricorso» alla voce «Modalità di calcolo degli ulteriori oneri accessori». L’INPS, infine, pone in evidenza che l’introduzione, stabilita dal comma 9 dell’art. 116 della Legge n. 388/2000, degli interessi di mora dopo il raggiungimento del tetto massimo delle somme aggiuntive ‑ pari, rispettivamente, al 40%, in caso di morosità, ed al 60%, in caso di evasione, dei contributi iscritti a ruolo ‑ ha determinato la necessità di utilizzare i nuovi codici tributo indicati nella circolare in esame.