IRPEF - INAIL - INPS
- DIFFERIMENTO SCADENZE MESE DI AGOSTO
2002 - PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MOD. 770 SEMPLIFICATO
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
maggio 2002, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale al momento
della redazione della presente nota, ha differito, per l’anno 2002, la scadenza
per i versamenti fiscali e contributivi da effettuare nel periodo estivo,
nonché il termine di presentazione del Mod. 770 Semplificato. Le proroghe sono
state adottate al fine di consentire un adempimento più agevole da parte dei
contribuenti, che non saranno costretti ad effettuare i versamenti d’imposte e
contributi in pieno periodo estivo, ed avranno, inoltre, maggior tempo a
disposizione per compilare la nuova dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Il DPCM stabilisce, in primo luogo, che il termine per i versamenti di imposte e contributi da eseguire nel mese di agosto tramite il Mod. F24 è differito dal giorno 16 al giorno 23 dello stesso mese, senza che sia dovuta alcuna maggiorazione. Pertanto, in base al provvedimento, i sostituti d’imposta possono legittimamente effettuare il versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali ed assicurativi, originariamente in scadenza il 16 agosto, entro il più ampio termine del 23 agosto 2002. Il differimento riguarda, fra l’altro, le ritenute IRPEF, i contributi dovuti all’INPS e all’INPDAI, la terza rata del premio INAIL, per le aziende che si sono avvalse della facoltà di rateizzare in quattro soluzioni il premio dovuto in sede di autoliquidazione. Il differimento non è gravato da alcuna maggiorazione. Come accennato, il provvedimento da ultimo intervento, ha disposto anche la proroga, dal 1° luglio al 30 settembre 2002, del termine di presentazione in via telematica del Mod.770 Semplificato.