PREMIO ANNUO IMPIEGATI
Entro il 30 giugno p.v., secondo quanto previsto
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, deve essere corrisposto
agli impiegati il premio annuo. Il premio è da calcolarsi nella misura di una
mensilità. Tale mensilità va computata considerando le voci di stipendio
normalmente erogate, con esclusione, peraltro, dell'importo di EURO 10,33 (pari
a £. 20.000) riconosciuto a titolo di E.D.R. ex prot. 31 luglio 1992.
Agli impiegati che al 30 giugno 2002 non avessero
maturato un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una
frazione del premio proporzionale ai mesi di servizio prestati presso
l'impresa. Non deve essere computata la frazione di mese non superiore a 15
giorni.
- Contributi previdenziali
L'ammontare del premio è soggetto a contribuzione
previdenziale. Si ricorda che la decontribuzione opera anche sull'Elemento
Economico Territoriale corrisposto con la 14° mensilità.
- Ritenute Irpef
Il
"Premio" va sottoposto a ritenute Irpef. Peraltro l'importo dello
stesso non va cumulato con la retribuzione del periodo di paga per la
determinazione della relativa aliquota di tassazione. E' anche il caso di
ricordare che non si devono riconoscere le usuali detrazioni d'imposta.