ASSICURAZIONE INFORTUNI- DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO ALL'AUTORITA' DI P.S.

 

Si ritiene opportuno riepilogare qui di seguito lo sviluppo del problema, aggiornato alla luce della più recente posizione espressa del Ministero dell'Interno, della decorrenza del termine per la denuncia di infortunio sul lavoro all'Autorità di pubblica sicurezza.

 

Gli artt. 53 e 54 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 fanno obbligo al datore di lavoro di denunciare, rispettivamente all'Inail e alla locale Autorità di pubblica sicurezza, nel termine di due giorni, ogni evento infortunistico che comporti l'inabilità del lavoratore per un periodo superiore a tre giorni.

La mancata, tardiva ovvero incompleta presentazione della denuncia di cui sopra configura, ai sensi della vigente normativa (art. 1, comma 1, lettera d della L. 28 dicembre 1993, n. 561), un illecito amministrativo punibile con una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di L. 500 mila ad un massimo di L. 3 milioni (salvo riduzione, nella misura di 1 milione, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689).

Attesa l'onerosità della sanzione e stante la perentorietà del termine di adempimento soprarichiamato (due giorni), grande incertezza per le aziende è per lungo tempo derivata dalla non chiara individuazione del momento a partire dal quale esso dovesse decorrere.

In proposito, erano infatti andati definendosi, nel corso degli ultimi anni, due divergenti orientamenti, facenti capo, rispettivamente, all'Inail e al Ministero del Lavoro da un lato e al Dicastero dell'Interno dall'altro.

Secondo l'Istituto assicuratore il dies a quo per la presentazione della denuncia presso la dipendente Sede competente per territorio era da individuarsi nella data in cui il datore di lavoro viene in possesso della certificazione sanitaria attestante la condizione prognostica per l'insorgenza dell'obbligo.

In maniera difforme da tale indirizzo, il Ministero dell'Interno aveva fissato nel "momento in cui il sanitario accerta, rilasciandone idonea certificazione, l'inabilità del lavoratore", il termine a partire dal quale dovevano decorrere i due giorni utili ai fini del tempestivo inoltro della denuncia alla locale Autorità di pubblica sicurezza.

Quest'ultimo criterio risultava, del tutto inadeguato, in quanto esponeva frequentemente il datore di lavoro al rischio di un comportamento omissivo (denuncia tardiva) non dipendente dalla propria volontà.

In molti casi infatti, i tempi necessari per il recapito all'azienda, da parte del lavoratore infortunato, della certificazione sanitaria da allegare alla denuncia, finivano per assorbire completamente il termine di legge per l'inoltro all'Autorità di P.S.

Per ovviare a tale inconveniente la Confindustria e l'ANCE si erano attivati sia nei confronti dello stesso Dicastero dell'Interno che presso il Ministero del Lavoro (autorità competente - a livello periferico tramite gli Ispettorati provinciali del lavoro - per l'applicazione della sanzione amministrativa, ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1995, n. 582) affinché venisse generalizzato il criterio suggerito e già ufficialmente adottato dall'INAIL.

Accogliendo tali sollecitazioni, il Ministero del Lavoro si era allineato all'orientamento dell'Istituto assicuratore, esprimendo l'avviso che l'obbligo di segnalare entro due giorni all'Autorità di P.S. l'infortunio prognosticato guaribile oltre tre giorni, dovesse decorrere dalla data di ricezione del certificato medico da parte del datore di lavoro.

Da ultimo, a seguito di una lunga fase di riesame della propria impostazione originaria e al fine di favorire una maggiore uniformità nel computo dei termini per l'adempimento di cui all'art. 54 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, più sopra citato, anche il Ministero dell'Interno ha infine ritenuto di recepire il criterio secondo cui è la data di ricezione della certificazione sanitaria da parte del datore di lavoro a costituire il dies a quo per l'inoltro della denuncia di infortunio all'Autorità di pubblica sicurezza.

Si riporta qui di seguito il testo della comunicazione del Ministero dell'Interno del 12/3/97.

 

 

 

Direttiva Mininterno 12 marzo 1997

Oggetto: Denuncia di infortunio sul lavoro all'Autorità di pubblica sicurezza - Depenalizzazione dell'art. 54, D.P.R. 1124/1965.

 

Ai Signori Prefetti della Repubblica          Loro sedi

Al Signor Commissario del Governo per la Provincia di            Bolzano

Al Signor Commissario del Governo per la Provincia di            Trento

Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta

Ai Signori Questori della Repubblica        Loro sedi

 

e, per conoscenza:

Al Signor Commissario dello Stato per la Regione Siciliana      Palermo

Al Signor Rappresentante del Governo nella Regione Sarda  Cagliari

Al signor Commissario del Governo nella Regione Friuli/Venezia Giulia   Trieste

Ai Signori Commissari del Governo nelle Regioni a Statuto ordinario        Loro sedi

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri        Roma

Al Comando Generale della Guardia di Finanza       Roma

 

Questo Ministero, con la circolare n. 559/c.12982.c.(7)(1) del 25 gennaio 1995 recante norme concernenti le modalità della denuncia di infortunio sul lavoro all'Autorità di Pubblica sicurezza, prevista dall'art. 54 del D.P.R. 1124/1965, intese far decorrere il termine di presentazione della segnalazione da parte del datore di lavoro, dal momento in cui il sanitario accerta, rilasciandone idonea certificazione, l'inabilità del lavoratore per un periodo superiore a tre giorni.

Tale interpretazione venne ritenuta conforme alla "ratio" della citata norma, finalizzata a sollecitare, con la massima tempestività, inchieste tese ad accertare eventuali responsabilità a tutela di possibili danni sociali ed a reperire notizie utili circa il rispetto delle misure atte a garantire la sicurezza nel lavoro.

Il citato orientamento ministeriale è stato oggetto di alcune pronuncie da parte di enti amministrativi (Inail, Confapi, Confindustria) i quali si sono espressi in senso diverso da quello soprariportato, per cui, al momento attuale, il computo dei termini per l'adempimento di cui all'art. 54 più sopra citato, risulta difformemente applicato.

Questa circostanza, unitamente a qualche pronuncia giurisdizionale (Cass. Pen. n. 06029 del 14.06.1993), induce questo Ministero a riesaminare la questione, al fine di raggiungere uniformità interpretativa ed applicativa della norma, in campo nazionale.

Pertanto, pur confermando la validità della "ratio" della norma che pone l'obbligo in capo al datore di lavoro di fornire utili notizie ai fini dell'inchiesta amministrativa, si è pervenuti al convincimento - in sintonia con le valutazioni espresse dal Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, Serv. C. Div. VII Sez. II, che è l'effettivo titolare del potere sanzionatorio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 e 195 del T.U. n. 1124/1965 - art. 1 co. 1 lett. d della legge 28 dicembre 1993 n. 561 e D.P.R. 30 dicembre 1995 n. 582 - che il termine di due giorni, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, la denuncia prescritta dall'art. 54 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 debba decorrere dal momento in cui il datore di lavoro stesso sia venuto in possesso della certificazione sanitaria.