ASSICURAZIONE
INFORTUNI- DENUNCIA DI INFORTUNIO SUL LAVORO ALL'AUTORITA' DI P.S.
Si
ritiene opportuno riepilogare qui di seguito lo sviluppo del problema,
aggiornato alla luce della più recente posizione espressa del Ministero
dell'Interno, della decorrenza del termine per la denuncia di infortunio sul
lavoro all'Autorità di pubblica sicurezza.
Gli
artt. 53 e 54 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 fanno obbligo al datore di
lavoro di denunciare, rispettivamente all'Inail e alla locale Autorità di
pubblica sicurezza, nel termine di due giorni, ogni evento infortunistico che
comporti l'inabilità del lavoratore per un periodo superiore a tre giorni.
La
mancata, tardiva ovvero incompleta presentazione della denuncia di cui sopra
configura, ai sensi della vigente normativa (art. 1, comma 1, lettera d della
L. 28 dicembre 1993, n. 561), un illecito amministrativo punibile con una
sanzione pecuniaria variabile da un minimo di L. 500 mila ad un massimo di L. 3
milioni (salvo riduzione, nella misura di 1 milione, in caso di pagamento entro
60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, ai sensi
dell'art. 16, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689).
Attesa
l'onerosità della sanzione e stante la perentorietà del termine di adempimento
soprarichiamato (due giorni), grande incertezza per le aziende è per lungo
tempo derivata dalla non chiara individuazione del momento a partire dal quale
esso dovesse decorrere.
In
proposito, erano infatti andati definendosi, nel corso degli ultimi anni, due
divergenti orientamenti, facenti capo, rispettivamente, all'Inail e al
Ministero del Lavoro da un lato e al Dicastero dell'Interno dall'altro.
Secondo
l'Istituto assicuratore il dies a quo per la presentazione della denuncia
presso la dipendente Sede competente per territorio era da individuarsi nella
data in cui il datore di lavoro viene in possesso della certificazione
sanitaria attestante la condizione prognostica per l'insorgenza dell'obbligo.
In
maniera difforme da tale indirizzo, il Ministero dell'Interno aveva fissato nel
"momento in cui il sanitario accerta, rilasciandone idonea certificazione,
l'inabilità del lavoratore", il termine a partire dal quale dovevano
decorrere i due giorni utili ai fini del tempestivo inoltro della denuncia alla
locale Autorità di pubblica sicurezza.
Quest'ultimo
criterio risultava, del tutto inadeguato, in quanto esponeva frequentemente il
datore di lavoro al rischio di un comportamento omissivo (denuncia tardiva) non
dipendente dalla propria volontà.
In
molti casi infatti, i tempi necessari per il recapito all'azienda, da parte del
lavoratore infortunato, della certificazione sanitaria da allegare alla
denuncia, finivano per assorbire completamente il termine di legge per
l'inoltro all'Autorità di P.S.
Per
ovviare a tale inconveniente la Confindustria e l'ANCE si erano attivati sia
nei confronti dello stesso Dicastero dell'Interno che presso il Ministero del
Lavoro (autorità competente - a livello periferico tramite gli Ispettorati
provinciali del lavoro - per l'applicazione della sanzione amministrativa, ai
sensi del D.P.R. 30 dicembre 1995, n. 582) affinché venisse generalizzato il
criterio suggerito e già ufficialmente adottato dall'INAIL.
Accogliendo
tali sollecitazioni, il Ministero del Lavoro si era allineato all'orientamento
dell'Istituto assicuratore, esprimendo l'avviso che l'obbligo di segnalare
entro due giorni all'Autorità di P.S. l'infortunio prognosticato guaribile
oltre tre giorni, dovesse decorrere dalla data di ricezione del certificato
medico da parte del datore di lavoro.
Da
ultimo, a seguito di una lunga fase di riesame della propria impostazione
originaria e al fine di favorire una maggiore uniformità nel computo dei
termini per l'adempimento di cui all'art. 54 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, più sopra citato, anche il Ministero dell'Interno ha infine ritenuto di
recepire il criterio secondo cui è la data di ricezione della certificazione
sanitaria da parte del datore di lavoro a costituire il dies a quo per
l'inoltro della denuncia di infortunio all'Autorità di pubblica sicurezza.
Si
riporta qui di seguito il testo della comunicazione del Ministero dell'Interno
del 12/3/97.
Direttiva
Mininterno 12 marzo 1997
Oggetto:
Denuncia di infortunio sul lavoro all'Autorità di pubblica sicurezza -
Depenalizzazione dell'art. 54, D.P.R. 1124/1965.
Ai
Signori Prefetti della Repubblica Loro
sedi
Al
Signor Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Al
Signor Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Al
Signor Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta
Ai
Signori Questori della Repubblica Loro
sedi
e,
per conoscenza:
Al
Signor Commissario dello Stato per la Regione Siciliana Palermo
Al
Signor Rappresentante del Governo nella Regione Sarda Cagliari
Al
signor Commissario del Governo nella Regione Friuli/Venezia Giulia Trieste
Ai
Signori Commissari del Governo nelle Regioni a Statuto ordinario Loro sedi
Al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Roma
Al
Comando Generale della Guardia di Finanza Roma
Questo
Ministero, con la circolare n. 559/c.12982.c.(7)(1) del 25 gennaio 1995 recante
norme concernenti le modalità della denuncia di infortunio sul lavoro
all'Autorità di Pubblica sicurezza, prevista dall'art. 54 del D.P.R. 1124/1965,
intese far decorrere il termine di presentazione della segnalazione da parte
del datore di lavoro, dal momento in cui il sanitario accerta, rilasciandone
idonea certificazione, l'inabilità del lavoratore per un periodo superiore a
tre giorni.
Tale
interpretazione venne ritenuta conforme alla "ratio" della citata
norma, finalizzata a sollecitare, con la massima tempestività, inchieste tese
ad accertare eventuali responsabilità a tutela di possibili danni sociali ed a
reperire notizie utili circa il rispetto delle misure atte a garantire la
sicurezza nel lavoro.
Il
citato orientamento ministeriale è stato oggetto di alcune pronuncie da parte
di enti amministrativi (Inail, Confapi, Confindustria) i quali si sono espressi
in senso diverso da quello soprariportato, per cui, al momento attuale, il
computo dei termini per l'adempimento di cui all'art. 54 più sopra citato,
risulta difformemente applicato.
Questa
circostanza, unitamente a qualche pronuncia giurisdizionale (Cass. Pen. n.
06029 del 14.06.1993), induce questo Ministero a riesaminare la questione, al
fine di raggiungere uniformità interpretativa ed applicativa della norma, in
campo nazionale.
Pertanto,
pur confermando la validità della "ratio" della norma che pone
l'obbligo in capo al datore di lavoro di fornire utili notizie ai fini
dell'inchiesta amministrativa, si è pervenuti al convincimento - in sintonia
con le valutazioni espresse dal Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli
Affari Generali e del Personale, Serv. C. Div. VII Sez. II, che è l'effettivo
titolare del potere sanzionatorio, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 54 e 195 del T.U. n. 1124/1965 - art. 1 co. 1 lett. d della legge 28
dicembre 1993 n. 561 e D.P.R. 30 dicembre 1995 n. 582 - che il termine di due
giorni, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all'Autorità
locale di pubblica sicurezza, la denuncia prescritta dall'art. 54 del D.P.R. 30
giugno 1965 n. 1124 debba decorrere dal momento in cui il datore di lavoro
stesso sia venuto in possesso della certificazione sanitaria.