AGGIORNAMENTO NORMA
CNR UNI “COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE, TECNICHE DI IMPIEGO DELLE
TERRE”
Il settore delle costruzioni ha dai primi di giugno un
aggiornamento della norma CNR UNI 10006, già richiamata nel D.M. 5/2/98
(Ronchi) che fornisce anche le prescrizioni per la qualificazione dei materiali
provenienti dal riciclaggio degli scarti delle attività di costruzione e
demolizione per impieghi stradali ed assimilabili e modalità di produzione
degli aggregati derivanti dal trattamento degli scarti medesimi.
La nuova norma è operativa da subito ed i nuovi lavori
potranno prevedere l'impiego degli inerti riciclati pur nel rispetto delle
disposizioni CNR UNI 10006/63 già richiamate nel Decreto Ministero Ambiente
5/2/98, All. 1, in tutti i capitolati, prezziari etc..
Il nuovo testo, la cui denominazione è UNI 10006
"Costruzione e manutenzione delle strade, tecniche di impiego delle
terre": versione giugno 2002 costituisce l'appendice (A,B e C) della norma
che sostituisce la "CNR UNI 10006": versione 1963.
La nuova edizione non rappresenta, infatti, una revisione
globale della versione CNR UNI 10006 del 1963 (relativa alle tecniche di
impiego delle terre per le costruzioni stradali), ma un suo aggiornamento ed
una sua integrazione limitatamente alle parti A,B e C.
Gli aggregati provenienti dal riciclaggio degli scarti delle
attività di costruzione e demolizione possono, infatti, essere considerati
equivalenti alle terre di origine naturale ai fini degli impiaghi cui si
riferiscono le CNR UNI 10006/63, CNR 169/94, CNR 139/92 e CNR 176/95 se
soddisfano sia le prescrizioni ivi contemplate sia le prescrizioni integrative
della nuova appendice alla UNI 10006/02.
La norma si applica a miscele di aggregati prevalentemente costituite da frammenti di laterizi, di murature, di intonaci, di conglomerati cementiti, di sovrastrutture stradali o ferroviarie, di allettamenti, di rivestimenti, di prodotti ceramici, di scarti dell'industrie di prefabbricazione di manufatti di calcestruzzo, di materiali lapidei provenienti da cave autorizzate, da attività di taglio e lavorazione. Sono escluse dall'applicazione della norma le partite di aggregati integralmente costituite da terre di scavo o da sfridi di cava.