ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE - CUMULABILITA' CON L'INDENNITA' GIORNALIERA DI INABILITA' PER INFORTUNIO SUL LAVORO

 

Con circolare n. 248 del 23 ottobre 1992, la Direzione Generale dell'INPS, a seguito dei quesiti posti e delle perplessità manifestate da talune sedi periferiche dell'Istituto in ordine alla possibilità di corrispondere l'assegno per congedo matrimoniale in presenza di altri trattamenti previdenziali (quali, in particolare, le integrazioni salariali, l'indennità di malattia e l'indennità di maternità) nello stesso periodo di assenza dal lavoro, ha ritenuto di riesaminare i criteri sino ad allora applicati in materia.

In tale circolare l'INPS ha precisato che "la circostanza che l'assegno per congedo matrimoniale ... costituisca oggetto di un diritto soggettivo perfetto del lavoratore interessato ... non comporta che, contemporaneamente alla corresponsione dell'assegno, possano o debbano essere corrisposti i trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione previsti per lo stesso periodo a titolo diverso".

In particolare, l'Istituto ha escluso la spettanza del trattamento di integrazione salariale, poiché, nel caso dell'assenza per contrarre matrimonio, la causa della mancata prestazione di lavoro è da ricondursi alla sfera decisionale del lavoratore e non a situazioni od eventi che legittimano i provvedimenti di concessione dell'integrazione salariale.

Parimenti, ha escluso la spettanza delle indennità di malattia e di maternità, le quali rappresentano un trattamento sostitutivo della retribuzione che, nel caso specifico, è costituita dall'assegno per congedo matrimoniale. Del resto, l'art. 6, secondo comma, della Legge 11 gennaio 1943, n. 138, prevede che l'indennità di malattia non spetta quando il relativo trattamento economico è corrisposto, per legge o per contratto collettivo, dal datore di lavoro o da altri enti in misura pari o superiore all'indennità stessa.

Tale principio era già contenuto nella precedente normativa in materia che escludeva l'indennità di malattia nei casi in cui il lavoratore ammalato percepisse il salario dal datore di lavoro o beneficiasse di un trattamento economico, anche da parte di altro ente, di ammontare pari o superiore a quello dell'indennità di malattia. Pertanto, anche sulla scorta dell'interpretazione della Corte di Cassazione, secondo la quale al lavoratore il cui rapporto è sospeso per malattia "non può competere più di quanto è riconosciuto al lavoratore non ammalato" nella citata circolare n. 248/1992 l'Istituto ha concluso che l'indennità di malattia, come pure quella di maternità - da corrispondersi con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni di malattia - non deve essere riconosciuta "per i periodi di erogazione dell'assegno per congedo matrimoniale a carico dell'INPS o di erogazione di analoghi trattamenti retributivi eventualmente a carico del datore di lavoro".

Con circolare n. 164 del 22 luglio 1997 la Direzione Generale dell'INPS prende in considerazione la possibile cumulatività dell'assegno per congedo matrimoniale con l'indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro. A questo riguardo, l'Istituto informa che l'INAIL ha precisato che "in presenza delle condizioni di legge l'indennità giornaliera di inabilità deve necessariamente essere corrisposta senza limiti di applicazione a fronte della contestuale presenza di altre forme previdenziali o assistenziali poste a garanzia del lavoratore ed a carico di soggetti terzi".

Tenuto conto di tale orientamento, l'INPS ha ritenuto di integrare le disposizioni contenute nella citata circolare n. 248/1992, prevedendo la possibilità di cumulo delle due prestazioni previdenziali.

Tuttavia - precisa l'Istituto - pur sussistendo il diritto ad entrambe le prestazioni (indennità di inabilità per infortunio sul lavoro ed assegno per congedo matrimoniale), l'importo complessivo delle due prestazioni, secondo la richiamata interpretazione della Cassazione in materia di cumulo di trattamenti previdenziali, non può essere superiore alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per lo stesso periodo.

Conseguentemente l'assegno per congedo matrimoniale potrà essere corrisposto nella misura pari alla differenza tra l'importo spettante a tale titolo e l'importo corrisposto dall'INAIL a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea.

Agli effetti operativi, tali affermazioni comportano da un lato il diritto del lavoratore ad usufruire dell'indennità di inabilità in misura piena, pari al 60% della retribuzione giornaliera nei primi 90 giorni di assenza dal lavoro ed al 75% per i giorni successivi, dall'altro la riduzione dell'importo dell'assegno per congedo matrimoniale, che sarà corrisposto con l'osservanza delle regole che disciplinano l'istituto, nella misura ridotta sufficiente a ragguagliare la retribuzione che il lavoratore non infortunato avrebbe percepito nello stesso periodo.

Per effetto di tale riduzione l'assegno per congedo matrimoniale viene corrisposto in misura inferiore all'80% della retribuzione. Conseguentemente l'assegno stesso non dovrà subire la diminuzione del corrispettivo del 6,04%, stabilita dall'art. 26 della legge n. 41/1986 per i trattamenti previdenziali non inferiori all'80% della retribuzione, in quanto, come rilevato, nel caso di specie, il trattamento a carico I.N.P.S. è inferiore a tale percentuale.

L'importo dell'assegno come sopra determinato, verrà corrisposto al lavoratore avente diritto da parte dell'impresa e per conto dell'I.N.P.S.. Verrà, quindi, recuperato, per mezzo del noto autoconguaglio con il Mod. DM 10/2, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'avvenuto pagamento al lavoratore.