ASSEGNO
PER CONGEDO MATRIMONIALE - CUMULABILITA' CON L'INDENNITA' GIORNALIERA DI
INABILITA' PER INFORTUNIO SUL LAVORO
Con
circolare n. 248 del 23 ottobre 1992, la Direzione Generale dell'INPS, a
seguito dei quesiti posti e delle perplessità manifestate da talune sedi
periferiche dell'Istituto in ordine alla possibilità di corrispondere l'assegno
per congedo matrimoniale in presenza di altri trattamenti previdenziali (quali,
in particolare, le integrazioni salariali, l'indennità di malattia e
l'indennità di maternità) nello stesso periodo di assenza dal lavoro, ha
ritenuto di riesaminare i criteri sino ad allora applicati in materia.
In
tale circolare l'INPS ha precisato che "la circostanza che l'assegno per
congedo matrimoniale ... costituisca oggetto di un diritto soggettivo perfetto
del lavoratore interessato ... non comporta che, contemporaneamente alla
corresponsione dell'assegno, possano o debbano essere corrisposti i trattamenti
retributivi o sostitutivi della retribuzione previsti per lo stesso periodo a
titolo diverso".
In
particolare, l'Istituto ha escluso la spettanza del trattamento di integrazione
salariale, poiché, nel caso dell'assenza per contrarre matrimonio, la causa
della mancata prestazione di lavoro è da ricondursi alla sfera decisionale del
lavoratore e non a situazioni od eventi che legittimano i provvedimenti di
concessione dell'integrazione salariale.
Parimenti,
ha escluso la spettanza delle indennità di malattia e di maternità, le quali
rappresentano un trattamento sostitutivo della retribuzione che, nel caso
specifico, è costituita dall'assegno per congedo matrimoniale. Del resto,
l'art. 6, secondo comma, della Legge 11 gennaio 1943, n. 138, prevede che
l'indennità di malattia non spetta quando il relativo trattamento economico è
corrisposto, per legge o per contratto collettivo, dal datore di lavoro o da
altri enti in misura pari o superiore all'indennità stessa.
Tale
principio era già contenuto nella precedente normativa in materia che escludeva
l'indennità di malattia nei casi in cui il lavoratore ammalato percepisse il
salario dal datore di lavoro o beneficiasse di un trattamento economico, anche
da parte di altro ente, di ammontare pari o superiore a quello dell'indennità
di malattia. Pertanto, anche sulla scorta dell'interpretazione della Corte di
Cassazione, secondo la quale al lavoratore il cui rapporto è sospeso per
malattia "non può competere più di quanto è riconosciuto al lavoratore non
ammalato" nella citata circolare n. 248/1992 l'Istituto ha concluso che
l'indennità di malattia, come pure quella di maternità - da corrispondersi con
gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni di malattia -
non deve essere riconosciuta "per i periodi di erogazione dell'assegno per
congedo matrimoniale a carico dell'INPS o di erogazione di analoghi trattamenti
retributivi eventualmente a carico del datore di lavoro".
Con
circolare n. 164 del 22 luglio 1997 la Direzione Generale dell'INPS prende in
considerazione la possibile cumulatività dell'assegno per congedo matrimoniale
con l'indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro. A questo
riguardo, l'Istituto informa che l'INAIL ha precisato che "in presenza
delle condizioni di legge l'indennità giornaliera di inabilità deve
necessariamente essere corrisposta senza limiti di applicazione a fronte della
contestuale presenza di altre forme previdenziali o assistenziali poste a
garanzia del lavoratore ed a carico di soggetti terzi".
Tenuto
conto di tale orientamento, l'INPS ha ritenuto di integrare le disposizioni
contenute nella citata circolare n. 248/1992, prevedendo la possibilità di
cumulo delle due prestazioni previdenziali.
Tuttavia
- precisa l'Istituto - pur sussistendo il diritto ad entrambe le prestazioni
(indennità di inabilità per infortunio sul lavoro ed assegno per congedo
matrimoniale), l'importo complessivo delle due prestazioni, secondo la
richiamata interpretazione della Cassazione in materia di cumulo di trattamenti
previdenziali, non può essere superiore alla retribuzione che sarebbe spettata
al lavoratore per lo stesso periodo.
Conseguentemente
l'assegno per congedo matrimoniale potrà essere corrisposto nella misura pari
alla differenza tra l'importo spettante a tale titolo e l'importo corrisposto
dall'INAIL a titolo di indennità giornaliera per inabilità temporanea.
Agli
effetti operativi, tali affermazioni comportano da un lato il diritto del
lavoratore ad usufruire dell'indennità di inabilità in misura piena, pari al
60% della retribuzione giornaliera nei primi 90 giorni di assenza dal lavoro ed
al 75% per i giorni successivi, dall'altro la riduzione dell'importo
dell'assegno per congedo matrimoniale, che sarà corrisposto con l'osservanza
delle regole che disciplinano l'istituto, nella misura ridotta sufficiente a
ragguagliare la retribuzione che il lavoratore non infortunato avrebbe
percepito nello stesso periodo.
Per
effetto di tale riduzione l'assegno per congedo matrimoniale viene corrisposto
in misura inferiore all'80% della retribuzione. Conseguentemente l'assegno
stesso non dovrà subire la diminuzione del corrispettivo del 6,04%, stabilita
dall'art. 26 della legge n. 41/1986 per i trattamenti previdenziali non
inferiori all'80% della retribuzione, in quanto, come rilevato, nel caso di
specie, il trattamento a carico I.N.P.S. è inferiore a tale percentuale.
L'importo
dell'assegno come sopra determinato, verrà corrisposto al lavoratore avente
diritto da parte dell'impresa e per conto dell'I.N.P.S.. Verrà, quindi,
recuperato, per mezzo del noto autoconguaglio con il Mod. DM 10/2, a pena di
decadenza entro un anno dalla data dell'avvenuto pagamento al lavoratore.