VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE
Si ritiene opportuno fornire delle indicazioni in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA) in relazione ad alcuni recenti
provvedimenti legislativi.
In particolare l'art. 1 comma 1 della legge 443/01 (c.d.
"legge obiettivo") prevede, nei 12 mesi successivi all'11 gennaio
u.s., l'emanazione di decreti legislativi finalizzati ad accelerare l'avvio di
una serie di "interventi strategici" previsti dalla legge medesima.
Per accelerare la realizzazione di tali interventi è stata
prevista la revisione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e
l'autorizzazione ambientale integrata il cui decreto delegato è in via di
emanazione.
A livello europeo è opportuno ricordare che il Parlamento UE
aveva approvato, il 27 giugno 2001, la Direttiva 2001/42/CE, in materia di
valutazione degli effetti di determinati piani e progetti sull'ambiente (la
cosiddetta VAS).
I contenuti di tale Direttiva, non ancora recepita
nell'ambito della legislazione statale (fatta salva la legge 285/00
"Olimpiadi di Torino" che ne aveva anticipato i contenuti), sono
però, in qualche modo presenti nella normativa di alcune Regioni (Valle
d'Aosta, Friuli, Toscana, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Provincia autonoma
di Bolzano), nonché viene tenuta in considerazione nella formulazione di taluni
piani territoriali provinciali.
In tale contesto si inserisce la recente legge n. 55/02
(conversione del Decreto legislativo n. 7/02) finalizzata alla costruzione ed
all'esercizio di centrali elettriche con potenza superiore a 300 MW.
Per la realizzazione di tali impianti è stata prevista
un'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive
nell'ambito di un "procedimento partecipato" tra le Amministrazioni
statali e locali interessate (art. 1 n. 2).
Tale autorizzazione comprende anche l'autorizzazione
ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni
ambientali (locali e statali).
La VIA, conclusasi con esito positivo "costituisce
parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio".
Per il rilascio della VIA si applicherà la legge n. 349/86
ed il DPCM n. 377/88 e, per gli impianti siti in luoghi adiacenti ad altre
Regioni, saranno comunque sentite anche queste ultime.
L'autorizzazione unica, se le opere comportano variazione degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, avrà effetto di variante urbanistica (art. 1 n. 3).