APPALTI PUBBLICI - I BANDI TIPO PREDISPOSTI DALL'AUTORITA'
NON SONO VINCOLANTI
(Consiglio di Stato, Sez V, sent. 22 aprile 2002, n. 2183)
Il bando tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici (pubblicato con il
n.143 nel supplemento ordinario alla G.U. n.206 del 4.9.2000) è uno schema
astratto, comunque non vincolante e da adattare alle particolarità del caso
concreto.
FATTO
.
. . omississ . . .
-il Tar aveva errato nel ritenere fondato il ricorso
dell'impresa CRESPI, in quanto la richiesta di almeno due referenze bancarie
rispondeva a criteri minimi di buona amministrazione nella cura del pubblico
interesse ed era comunque conforme all'art.
18, comma 2 lett. a, del D.P.R. n.34/2000, all'art. 26, comma 1, lett. a) della
Direttiva CEE 93/37 ed dall'art. 8,
comma 3 lett. c, L.n.109/94 e successive modificazioni; lo stesso bando tipo
redatto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (pubblicato con il n.143 nel supplemento
ordinario alla G.U. n.206 del 4.9.2000) richiedeva la presentazione di almeno
due referenze bancarie; del resto in precedenza anche l'art. 20, comma 1 lett.
a, del decreto legislativo n.406/91 faceva esplicito riferimento ad idonee
referenze bancarie;
-la scelta di richiedere almeno due referenze bancarie
rientrava nella discrezionalità della Stazione appaltante ed in quanto tale non
poteva essere sindacata dal giudice
amministrativo in un giudizio di
legittimità;
Ha concluso chiedendo il risarcimento del danno.
Con ordinanza n.1766 del 20.3.2001, questa Sezione ha accolto l'istanza
cautelare proposta dall'appellante.
Alla pubblica udienza del 14.12.2001 il ricorso è passato in
decisione.
DIRITTO
. . . omississ . . .
3.4.Nel merito va condivisa la decisione di 1° grado.
3.4.1.Il TAR ha ritenuto che la richiesta di una pluralità
di referenze non risultasse proporzionata alla finalità perseguita dalla
stazione appaltante, fosse eccessiva rispetto alla modesta entità dell'importo
a base d'asta e comunque inidonea a
fornire in concreto maggiori garanzie all'ente.
3.4.2.Tale decisione appare corretta, in quanto il
disciplinare di gara (punto 8) si limitava a richiedere almeno due (generiche) dichiarazioni bancarie sulla
capacità finanziaria ed economica dell'impresa, senza ulteriori precisazioni
sugli impegni da assumere o su eventuali garanzie offerte da parte
dell'Istituto bancario. Con la conseguenza che la prescrizione di una pluralità
di referenze bancarie, tenuto conto che in concreto non forniva all'Ente
appaltante maggiori garanzie rispetto ad un'unica referenza, diventava un
appesantimento inutile ed anche eccessivo in relazione all'importo dell'appalto
(inferiore a £.500.000.000), tanto più che l'adempimento era inserito tra
quelli a pena di esclusione.
3.4.3.Né la
richiesta di almeno due referenze bancarie può ritenersi imposta dalla
normativa di settore (V. 18, comma 2 lett. a,
D.P.R. 25.1.2000 n.34, art. 26, comma 1, lett. a) della Direttiva CEE
93/37 , art. 8, comma 3 lett. c,
L.11.2.1994 n.109 e successive modificazioni art.20, comma 1 lett. a) decreto
legislativo 19.12.1991 n.406) per il semplice fatto che nelle relative
disposizioni viene adoperata l'espressione "idonee referenze
bancarie" al plurale, trattandosi di formula generica che intende
essenzialmente mettere in rilievo la
qualità della referenza piuttosto che la sua quantità.
3.4.4. Irrilevante è poi la circostanza che lo stesso bando
tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (pubblicato con il n.143 nel supplemento
ordinario alla G.U. n.206 del 4.9.2000, pag. 69 punto 8) richieda la
presentazione di almeno due referenze bancarie, dal momento che trattasi di uno
schema astratto (comunque non vincolante) da adattare alle particolarità del
caso concreto.
3.4.5.Infine, va precisato che nel pronunciarsi sulla
questione il TAR non ha invaso il merito dell'azione amministrativa, atteso che
la valutazione del giudice
amministrativo in ordine alla manifesta irragionevolezza ed inutilità di un
adempimento a carico del privato
attiene alla legittimità, come confermato dall'art. 1 L. 7.9.1990 n.241
che ha posto l'economicità come uno dei
criteri fondamentali (insieme a quelli
di efficacia e pubblicità) per l'azione amministrativa.
5.Per quanto considerato, l'opposizione di terzo va respinta.
Non occorre pronunciarsi sulle spese del presente grado di
giudizio in quanto le parti intimate non si sono costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)
respinge l'opposizione di terzo in epigrafe.
Nulla spese.