IMPOSTE SOSTITUTIVE -
CHIARIMENTI SULLA RATEIZZAZIONE
(Agenzia Entrate, Comunicato stampa 21/6/02)
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, al fine di
stabilire se le imposte sostitutive siano o no rateizzabili, è necessario fare
riferimento a quel che è stato disposto dalle leggi istitutive (cfr. Circ. n.
50E/2002).
In particolare, la rateazione è consentita nei casi in cui
la legge rinvii alle norme che disciplinano la riscossione in materia di
imposte sui redditi e, quindi, richiami anche implicitamente, le modalità e i
termini stabiliti per il versamento a titolo di saldo e di acconto delle imposte
che emergono dalle dichiarazioni.
Inoltre, le imposte sostitutive possono essere dilazionate
nel caso in cui questo sia espressamente previsto dalle singole leggi
istitutive con le modalità e i termini dalle stesse stabiliti.
DIRITTI CAMERALI ANNO 2002
(D.M. 17/5/02)
Con il DM 17/5/02 sono state determinate, per il 2002, le
misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio dalle
imprese iscritte o annotate (art. 17, legge n. 488/1999).
Iscrizione nella
sezione speciale
Per le imprese iscritte e per le imprese individuali
annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale è
dovuto nella misura fissa di 80,00 euro.
Per le imprese con ragione di società semplice, non
agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di 144,00 euro.
Iscrizione nella
sezione ordinaria
Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del
registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto
annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2001 le misure
fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, stabilite nel provvedimento.
Unità locali
Le imprese che esercitano attività economica anche
attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di queste ultime, in
favore delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un
importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad
un massimo di 103,00 euro.
Fondo perequativo
La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2002, da
riservare al fondo perequativo, è stabilita per ogni camera di commercio,
applicando le seguenti aliquote percentuali:
- 4,8 per cento sulle entrate da diritto annuale fino a
5.164.569,00 euro;
- 5,8 per cento sulle entrate da diritto annuale oltre
5.164.569,00 euro fino a 10.329.138,00 euro;
- 6,8 per cento oltre 10.329.138,00 euro.