CITTADINI
STRANIERI EXTRACOMUNITARI - DEFINIZIONE DEI FLUSSI D'INGRESSO PER L'ANNO 1997 -
DECRETO MINISTERIALE 23 LUGLIO 1997
In
calce è riprodotto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri 23 luglio 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 dell'1 agosto scorso, concernente la
"Programmazione dei flussi migratori per l'anno 1997".
Nella
parte di diretto interesse per le imprese, l'art. 1 dispone che, per l'anno
1997, siano consentiti nuovi ingressi ai "cittadini non comunitari
chiamati ed autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di
lavoro, anche a carattere stagionale, ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art.
8 della legge n. 943/1986, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di
un alloggio adeguato".
Il
Decreto stabilisce una limitazione quantitativa complessiva ai flussi di
lavoratori non comunitari: l'art. 2 prevede, infatti, che siano ammessi
all'ingresso per lavoro a tempo indeterminato e determinato, incluso quello
stagionale, fino a 20.000 cittadini extracomunitari, in funzione
dell'accertamento dell'indisponibilità dell'offerta di lavoro già presente sul
territorio nazionale.
L'art.
3 prevede che la ripartizione degli ingressi relativi alle due tipologie di
lavoro a tempo indeterminato e determinato, compreso il lavoro stagionale,
venga effettuata dal Ministero del lavoro secondo le esigenze concrete del
mercato; in particolare, per il lavoro a tempo determinato, la quantificazione
delle esigenze e della disponibilità sarà aggiornata alla scadenza del secondo
e terzo quadrimestre del 1997. Il Ministero del lavoro, avvalendosi di apposita
banca dati istituita nell'ambito dell'INPS, promuoverà le necessarie
deliberazioni delle commissioni regionali per l'impiego.
Gazzetta
Ufficiale 1° agosto 1997, n. 178
Decreto
23 luglio 1997
Programmazione
dei flussi migratori per l'anno 1997.
IL
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI
CONCERTO CON
I
Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del
lavoro e della previdenza sociale e per la famiglia e la solidarietà sociale
Visto
l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Sentiti
il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e la Conferenza Stato-regioni;
Considerata
la recente approvazione da parte del Governo di un disegno di legge quadro
sull'immigrazione e la condizione dello straniero in Italia che prevede, fra
l'altro, nuovi e più efficaci meccanismi per la programmazione degli ingressi
di cittadini extracomunitari per lavoro nel nostro Paese nonché misure
straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;
Considerato
che le tematiche relative ad un adeguato e soddisfacente inserimento
socio-culturale degli stranieri immigrati trovano più idonea risposta nel
titolo V del citato disegno di legge, che prevede all'uopo anche un apposito
"Fondo nazionale per le politiche migratorie" (art. 42);
Tenuto
conto dell'avvenuta regolarizzazione, nel corso del 1996, di oltre 240.000
stranieri extracomunitari, beneficiari delle previsioni del decreto-legge n.
489/1995 e successive reiterazioni, nonché dell'elevato numero di
ricongiungimenti familiari connessi, con conseguente accesso al mercato del
lavoro decorso il termine di un anno dall'ingresso;
Tenuto
conto che circa 170.000 lavoratori stranieri risultano tuttora iscritti nelle
liste di collocamento, e che permangono inoltre situazioni di soggiorno
irregolare;
Tenuto
conto che alcuni settori produttivi nazionali (come quello
turistico-alberghiero, agricolo, dell'assistenza alle persone e della
collaborazione domestica) pur in presenza di un elevato e preoccupante tasso di
disoccupazione nazionale, si avvalgono comunque tradizionalmente di manodopera
straniera, a tempo determinato e indeterminato;
Ritenuto
che di fronte ad accertate carenze di manodopera possa utilizzarsi la
previsione dell'art. 8 della legge n. 943/1986, nonché quella richiamata
all'art. 10 della stessa legge;
Ferma
restando la primaria esigenza di favorire, anche attraverso appropriati
raccordi con le regioni e gli altri enti locali, un soddisfacente ed adeguato
inserimento socio-culturale degli stranieri ai sensi dell'art. 2, comma 3,
della legge n. 39/1990;
Considerato
che nel 1997 verranno autorizzati i ricongiungimenti familiari conformi alle
disposizioni contenute all'art. 4 della legge n. 943/1986;
Considerato
che è stata completata la consultazione delle competenti commissioni
parlamentari permanenti;
Decreta:
Art.
1
Ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990 sono ammessi in Italia, per
l'anno 1997, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti
categorie:
a)
cittadini non comunitari chiamati ed autorizzati nominativamente a soggiornare
in Italia per motivi di lavoro, anche a carattere stagionale, ai sensi e alle
condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/1986, purché il datore di
lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato;
b)
familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed
occupati, che potranno ricongiungersi previo accertamento delle condizioni
previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986.
Art.
2
Sono
ammessi all'ingresso per lavoro a tempo indeterminato e determinato, incluso
quello stagionale, fino a 20.000 cittadini extracomunitari, in funzione
dell'accertamento dell'indisponibilità dell'offerta di lavoro già presente sul
territorio nazionale.
Una
quota del totale potrà essere riservata ai cittadini provenienti da Paesi non
appartenenti all'Unione europea con i quali l'Italia abbia sottoscritto nel
corso dell'anno intese bilaterali finalizzate alla regolamentazione dei flussi
di ingresso e delle procedure di riammissione, nell'ambito delle quali siano
stati definiti accordi specifici nel settore del lavoro stagionale.
Art.
3
La
ripartizione degli ingressi relativi alle due categorie di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, rientrando in quest'ultima il lavoro stagionale,
viene determinata dal Ministero del lavoro secondo le esigenze concrete del
mercato. Principalmente per il lavoro a tempo determinato, si aggiornerà la
quantificazione delle esigenze e della disponibilità alla scadenza del secondo
e terzo quadrimestre del 1997, sulla base delle indicazioni fornite dal
Ministero del lavoro, nonché in funzione delle intese specifiche raggiunte
nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali concluse dal Ministero degli
esteri in materia di cooperazione in campo migratorio con i Paesi di maggiore
emigrazione attuale o potenziale.
Il
Ministero del lavoro, che potrà utilizzare le informazioni disponibili presso
la banca dati istituita nell'ambito dell'INPS in attuazione dell'art. 3, comma
13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, promuoverà apposite deliberazioni delle
commissioni regionali per l'impiego. Gli aggiornamenti saranno definiti secondo
la consueta procedura di coordinamento interministeriale di cui all'art. 2
della legge n. 39/1990.
Art.
4
Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, avvalendosi
dell'attività della Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e
delle loro famiglie, prevista dall'art. 2 della legge n. 943/1986 e delle
competenti strutture regionali comprese le consulte di cui alla citata legge,
l'acquisizione di informazioni sullo stato dei servizi di accoglienza e sulle
condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori extracomunitari.
Il
presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.