CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI - DEFINIZIONE DEI FLUSSI D'INGRESSO PER L'ANNO 1997 - DECRETO MINISTERIALE 23 LUGLIO 1997

 

In calce è riprodotto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri 23 luglio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 dell'1 agosto scorso, concernente la "Programmazione dei flussi migratori per l'anno 1997".

Nella parte di diretto interesse per le imprese, l'art. 1 dispone che, per l'anno 1997, siano consentiti nuovi ingressi ai "cittadini non comunitari chiamati ed autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di lavoro, anche a carattere stagionale, ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/1986, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato".

Il Decreto stabilisce una limitazione quantitativa complessiva ai flussi di lavoratori non comunitari: l'art. 2 prevede, infatti, che siano ammessi all'ingresso per lavoro a tempo indeterminato e determinato, incluso quello stagionale, fino a 20.000 cittadini extracomunitari, in funzione dell'accertamento dell'indisponibilità dell'offerta di lavoro già presente sul territorio nazionale.

L'art. 3 prevede che la ripartizione degli ingressi relativi alle due tipologie di lavoro a tempo indeterminato e determinato, compreso il lavoro stagionale, venga effettuata dal Ministero del lavoro secondo le esigenze concrete del mercato; in particolare, per il lavoro a tempo determinato, la quantificazione delle esigenze e della disponibilità sarà aggiornata alla scadenza del secondo e terzo quadrimestre del 1997. Il Ministero del lavoro, avvalendosi di apposita banca dati istituita nell'ambito dell'INPS, promuoverà le necessarie deliberazioni delle commissioni regionali per l'impiego.

 

 

Gazzetta Ufficiale 1° agosto 1997, n. 178

Decreto 23 luglio 1997

 

Programmazione dei flussi migratori per l'anno 1997.

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

 

I Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la famiglia e la solidarietà sociale

 

Visto l'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Sentiti il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la Conferenza Stato-regioni;

Considerata la recente approvazione da parte del Governo di un disegno di legge quadro sull'immigrazione e la condizione dello straniero in Italia che prevede, fra l'altro, nuovi e più efficaci meccanismi per la programmazione degli ingressi di cittadini extracomunitari per lavoro nel nostro Paese nonché misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali;

Considerato che le tematiche relative ad un adeguato e soddisfacente inserimento socio-culturale degli stranieri immigrati trovano più idonea risposta nel titolo V del citato disegno di legge, che prevede all'uopo anche un apposito "Fondo nazionale per le politiche migratorie" (art. 42);

Tenuto conto dell'avvenuta regolarizzazione, nel corso del 1996, di oltre 240.000 stranieri extracomunitari, beneficiari delle previsioni del decreto-legge n. 489/1995 e successive reiterazioni, nonché dell'elevato numero di ricongiungimenti familiari connessi, con conseguente accesso al mercato del lavoro decorso il termine di un anno dall'ingresso;

Tenuto conto che circa 170.000 lavoratori stranieri risultano tuttora iscritti nelle liste di collocamento, e che permangono inoltre situazioni di soggiorno irregolare;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali (come quello turistico-alberghiero, agricolo, dell'assistenza alle persone e della collaborazione domestica) pur in presenza di un elevato e preoccupante tasso di disoccupazione nazionale, si avvalgono comunque tradizionalmente di manodopera straniera, a tempo determinato e indeterminato;

Ritenuto che di fronte ad accertate carenze di manodopera possa utilizzarsi la previsione dell'art. 8 della legge n. 943/1986, nonché quella richiamata all'art. 10 della stessa legge;

Ferma restando la primaria esigenza di favorire, anche attraverso appropriati raccordi con le regioni e gli altri enti locali, un soddisfacente ed adeguato inserimento socio-culturale degli stranieri ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990;

Considerato che nel 1997 verranno autorizzati i ricongiungimenti familiari conformi alle disposizioni contenute all'art. 4 della legge n. 943/1986;

Considerato che è stata completata la consultazione delle competenti commissioni parlamentari permanenti;

 

Decreta:

 

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990 sono ammessi in Italia, per l'anno 1997, i cittadini stranieri non comunitari appartenenti alle seguenti categorie:

a) cittadini non comunitari chiamati ed autorizzati nominativamente a soggiornare in Italia per motivi di lavoro, anche a carattere stagionale, ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 8 della legge n. 943/1986, purché il datore di lavoro offra la disponibilità di un alloggio adeguato;

b) familiari di cittadini non comunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, che potranno ricongiungersi previo accertamento delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986.

 

 

Art. 2

 

Sono ammessi all'ingresso per lavoro a tempo indeterminato e determinato, incluso quello stagionale, fino a 20.000 cittadini extracomunitari, in funzione dell'accertamento dell'indisponibilità dell'offerta di lavoro già presente sul territorio nazionale.

Una quota del totale potrà essere riservata ai cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali l'Italia abbia sottoscritto nel corso dell'anno intese bilaterali finalizzate alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione, nell'ambito delle quali siano stati definiti accordi specifici nel settore del lavoro stagionale.

 

 

Art. 3

 

La ripartizione degli ingressi relativi alle due categorie di lavoro a tempo indeterminato e determinato, rientrando in quest'ultima il lavoro stagionale, viene determinata dal Ministero del lavoro secondo le esigenze concrete del mercato. Principalmente per il lavoro a tempo determinato, si aggiornerà la quantificazione delle esigenze e della disponibilità alla scadenza del secondo e terzo quadrimestre del 1997, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, nonché in funzione delle intese specifiche raggiunte nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali concluse dal Ministero degli esteri in materia di cooperazione in campo migratorio con i Paesi di maggiore emigrazione attuale o potenziale.

Il Ministero del lavoro, che potrà utilizzare le informazioni disponibili presso la banca dati istituita nell'ambito dell'INPS in attuazione dell'art. 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, promuoverà apposite deliberazioni delle commissioni regionali per l'impiego. Gli aggiornamenti saranno definiti secondo la consueta procedura di coordinamento interministeriale di cui all'art. 2 della legge n. 39/1990.

 

 

Art. 4

 

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove, avvalendosi dell'attività della Consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, prevista dall'art. 2 della legge n. 943/1986 e delle competenti strutture regionali comprese le consulte di cui alla citata legge, l'acquisizione di informazioni sullo stato dei servizi di accoglienza e sulle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori extracomunitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.