RISTRUTTURAZIONI
EDILIZIE - CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA
(Min .finanze - Ris. 12/6/02, n. 184/E)
Il familiare convivente con il possessore o detentore
dell'immobile su cui si effettuino ristrutturazioni edilizie, può fruire della
detrazione d'imposta, se risultino essere effettivamente a suo carico le spese
dei lavori già al momento dell'avvio della procedura, ossia con l'invio della
dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione finanziaria (Circ. 11/5/98,
n.121/E; Ris. 6/5/02, n.136/E).
L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'istanza
d'interpello di un contribuente in ordine alle condizioni necessarie per fruire
della detrazione del 36 per cento per le ristrutturazioni edilizie, ha
precisato che il limite di spesa cui applicare la percentuale di detrazione va
riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare sulla quale sono
effettuati gli interventi di manutenzione. Quindi il beneficio spetta fino al
tetto massimo stabilito dalla legge per ogni immobile interessato e per ciascun
soggetto che ha sostenuto le spese.
Il contribuente può altresì usufruire della detrazione
d'imposta del 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore euro
2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998, per la
costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 13
- bis, comma 1, lett. l - ter), del TUIR).
Nel concetto di "costruzione dell'unità
immobiliare" devono essere infatti ricondotti tutti quegli interventi
realizzati in conformità a provvedimenti di abilitazione comunale che
autorizzino una nuova costruzione, compresi quelli di ristrutturazione edilizia
(D.M. 30 luglio 1999, n. 311).
In tale ultima ipotesi, si tratta degli interventi, soggetti
a concessione edilizia, volti a trasformare un organismo edilizio preesistente
per mezzo di un insieme sistematico di opere che possono determinare un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello precedente
(Circ.12/5/00, n. 95).
Pertanto, il contribuente potrà usufruire anche della detrazione d'imposta del 19 per cento a condizione che gli interventi di ristrutturazione da eseguirsi sull'immobile interessato rientrino nella tipologia elencata dall'art. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 457/1978.