IMPOSTE SUI REDDITI -
RISPOSTE AI QUESITI IN MATERIA DI FISCALITÀ IMMOBILIARE
Si pubblicano gli estratti delle Circolari dell'Agenzia
delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7/6/02, n. 48/E e
12/6/02 n.50/E, con le quali, in occasione della videoconferenza del 14 maggio
2002, sono state fornite risposte in materia di compilazione delle
dichiarazioni UNICO 2002, sui temi della tassazione immobiliare e del settore
delle costruzioni.
Il Ministero, innanzitutto, fornisce utili indicazioni in
ordine all'applicazione del credito d'imposta per il riacquisto della prima
casa di cui all'art.7 della legge 448/1998 (Quesito 1.4 della Circolare
n.48/E/2002).
Sul tema, rifacendosi a quanto già evidenziato nella
Circolare Ministeriale n.19/E del marzo 2001, l'Agenzia delle Entrate conferma
che l'importo del suddetto credito deve essere commisurato all'ammontare
dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta per il primo acquisto
agevolato, e, in ogni caso non può essere superiore alle suddette imposte
corrisposte in relazione al secondo acquisto. A tal fine, si aggiunga inoltre
che non rileva il fatto che il contribuente abbia più volte alienato e
riacquistato l'abitazione principale.
Per quanto riguarda la possibilità di detrazione del canone
di locazione di cui all'art.13-ter del DPR 917/1986 nell'ipotesi di contratti
convenzionali, stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3 della legge 431/1998,
qualora questi siano intervenuti tra enti pubblici (Istituti di Edilizia
Residenziale Pubblica) e contraenti privati, in conformità a quanto già
indicato nelle istruzioni al modello 730/2002 e al modello UNICO 2002-PF,
l'Amministrazione Finanziaria ritiene che non sia possibile ricondurre tali
contratti nell'ambito della norma di carattere agevolativo di cui trattasi
(Quesito 1.6 della Circolare n.48/E/2002).
Relativamente al trattamento fiscale delle somme percepite a
titolo di penale per il ritardato rilascio di un immobile concesso in comodato
da persona fisica a favore di una società, l'Agenzia chiarisce che tali somme,
costituendo un risarcimento dei danni subiti per il mancato utilizzo
dell'immobile, non sono imponibili ai fini dell'IRPEF.
Ciò non esclude che, ai medesimi fini, il comodante debba
comunque dichiarare per gli immobili di cui trattasi la rendita catastale
aggiornata con i normali coefficienti di rivalutazione ed aumentata di un
terzo, se ricorrono i presupposti di cui all'art.38 del DPR 917/1986 (ovvero nel
caso di unità immobiliari residenziali non locate, possedute in aggiunta a
quelli adibite ad abitazione principale del possessore, da questi direttamente
utilizzate, anche come residenze secondarie, o comunque tenute a disposizione)
(Quesito 2 della Circolare n.50/E/2002).
In tema di detrazione della quota di interessi passivi per
mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui
all'art.13-bis, comma 1, lett. b) del DPR 917/1986, il Ministero specifica che:
1. il nuovo termine massimo entro cui adibire l'immobile
acquistato ad abitazione principale, elevato da 6 a 12 mesi dall'art.2 della
legge 388/2000, può essere applicato anche con riferimento ai mutui stipulati
nel secondo semestre del 2000, a condizione che al 31 dicembre 2000 non sia già
decorso il previgente termine semestrale (Quesito 4.1 della Circolare
n.50/E/2002);
2. in virtù della nuova più ampia definizione di abitazione
principale per cui spetta la suddetta detrazione (intendendosi come tale
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e dei
suoi familiari), introdotta dall'art.2 della legge 388/2000 a partire dal 1°
gennaio 2001, la disposizione agevolativa si applica anche per le rate pagate
dal contribuente, dopo il 1° gennaio 2001, con riferimento a mutui contratti
prima del 2001 per l'acquisto della dimora abituale di un proprio familiare.
Devono comunque essere state rispettate le condizioni
previste dall'art.13-bis, comma 1, lett. b) del DPR 917/1986, nel testo
previgente alle modifiche suddette (ovvero cambio di residenza del familiare
entro 6 mesi dall'acquisto che deve essere effettuato nei 6 mesi precedenti o
successivi all'accensione del mutuo)(Quesito 4.2 della Circolare n.50/E/2002);
3. nel caso di acquisto di casa locata, la detrazione spetta
sin dal pagamento della prima rata di mutuo, quindi, anche prima della notifica
al locatario dell'atto di intimazione di licenza o di sfratto per fine
locazione che, per norma, deve avvenire entro 3 mesi dall'acquisto.
Per quanto riguarda il nuovo termine dei 12 mesi, introdotto
a partire dal 1° gennaio 2001, nella particolare fattispecie, la detrazione
spetta anche con riferimento ai mutui stipulati nel secondo semestre 2000, a
condizione che al 31 dicembre 2000 non sia però già decorso il termine
trimestrale di notifica al locatario (Quesito 4.3 della Circolare n.50/E/2002);
4. qualora un contribuente contragga mutui distinti per
l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire a propria abitazione principale
e, contemporaneamente, un secondo mutuo per l'acquisto di una ulteriore unità
immobiliare locata o adibita a dimora di un proprio familiare, ancorché siano
rispettate tutte le condizioni previste dalla norma, questi può fruire della
detrazione solo in riferimento all'immobile effettivamente adibito a propria
abitazione principale.
Ciò comporta che, per quanto riguarda la deducibilità della
rendita catastale per l'abitazione principale, di cui all'art.10, comma 3-bis
del DPR 917/1986, al contribuente spetta la suddetta deduzione esclusivamente
per il reddito dell'immobile adibito a dimora principale ed, eventualmente per
le pertinenze (Quesito 4.4 della Circolare n.50/E/2002);
5. è esclusa la possibilità di portare in detrazione gli
interessi pagati a seguito di un finanziamento acceso per finanziare un mutuo
ipotecario per l'acquisto di un immobile principale, così come chiaramente
specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello UNICO 2002-PF.
Non danno altresì diritto a detrazione le quote di interessi
passivi pagati a fronte di aperture di credito bancario, cessione di stipendio
e forme di finanziamento diverse da quelle relative a contratti di mutuo, anche
se con garanzia ipotecaria su immobili (Quesito 4.5 della Circolare
n.50/E/2002);
6. nell'ipotesi di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i
coniugi, la quota d'interessi imputabile al coniuge fiscalmente a carico
dell'altro può correttamente essere portata in detrazione da quest'ultimo, per
effetto delle modifiche introdotte all'art.13-bis, comma 1 lett.b) del DPR 917/1986
dal più volte citato art.2 della legge 388/2000, esclusivamente in relazione ai
mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, per i quali trova applicazione
la disposizione agevolativa.
Per quanto riguarda i contratti di mutuo accessi prima del 1°
gennaio 1993, la detrazione deve essere commisurata ad un ammontare di
interessi passivi non superiore a euro 3.615,20, in caso di acquisto di
immobile principale, per ciascun intestatario del mutuo (Quesito 4.6 della
Circolare n.50/E/2002).
L'Amministrazione Finanziaria, in materia di detrazione
"a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscano
la propria residenza per ragioni di lavoro", di cui al comma 1-bis
dell'art.13-ter del DPR 917/1986, conferma che:
(a) la detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori
dipendenti;
(b) il beneficio si applica anche ai lavoratori che
trasferiscano la propria residenza in conseguenza di un contratto appena
stipulato;
(c) la misura della detrazione deve essere rapportata al
periodo dell'anno in cui l'immobile è adibito a dimora principale del
contribuente ma non anche ai giorni in cui quest'ultimo è stato lavoratore
dipendente. Infatti, questi non avrà più diritto alla detrazione a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in cui perde la qualifica di lavoratore
dipendente;
(d) il temine di 3 anni decorre dalla data di variazione della residenza (Quesito 6.2 della Circolare n.50/E/2002).