LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE CHE OCCUPANO MENO DI 15 DIPENDENTI – ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA’ – D.L. 108/2002

 

La Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2002 ha pubblicato il decreto legge n. 108, con medesima data, recante “Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza”.

Si segnala in particolare il contenuto dell’art. 2, il cui titolo dispone la proroga dell’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti.

Nel merito, si sottolinea che la norma prorogata dall’art. 2 del citato decreto legge  al 31 dicembre 2002 dispone la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Una interpretazione letterale della norma porta a sostenere, come peraltro confermato all’ANCE in via informale dal Ministero del lavoro, che la stessa ha  prorogato l’iscrizione non solo per i lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti, ma anche per quelli licenziati da imprese con più di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso alle suddette motivazioni.

La specificazione risulta importante in quanto in tale casistica rientrano tutti i licenziamenti effettuati in edilizia per fine lavoro, a prescindere dalla dimensione delle imprese di costruzioni, con i conseguenti benefici per i lavoratori licenziati, che in tal modo vedono accresciute le possibilità di reimpiego.

Si richiama inoltre l’attenzione sulla circostanza che l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità comporta agevolazioni contributive per i datori di lavoro nell’ambito delle risorse preordinate dall’emanato decreto legge sino all’anno 2003. Ciò fa presumere che tale norma sarà comunque ulteriormente prorogata anche per tale anno.