LAVORATORI LICENZIATI
DA IMPRESE CHE OCCUPANO MENO DI 15 DIPENDENTI – ISCRIZIONE NELLE LISTE DI
MOBILITA’ – D.L. 108/2002
La Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2002 ha
pubblicato il decreto legge n. 108, con medesima data, recante “Disposizioni
urgenti in materia di occupazione e previdenza”.
Si segnala in particolare il contenuto dell’art. 2, il cui
titolo dispone la proroga dell’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori
delle aziende con meno di 15 dipendenti.
Nel merito, si sottolinea che la norma prorogata dall’art. 2
del citato decreto legge al 31 dicembre
2002 dispone la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei
lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per
giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione
di attività o di lavoro.
Una interpretazione letterale della norma porta a sostenere,
come peraltro confermato all’ANCE in via informale dal Ministero del lavoro,
che la stessa ha prorogato l’iscrizione
non solo per i lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti, ma
anche per quelli licenziati da imprese con più di 15 dipendenti per giustificato
motivo oggettivo connesso alle suddette motivazioni.
La specificazione risulta importante in quanto in tale
casistica rientrano tutti i licenziamenti effettuati in edilizia per fine
lavoro, a prescindere dalla dimensione delle imprese di costruzioni, con i
conseguenti benefici per i lavoratori licenziati, che in tal modo vedono
accresciute le possibilità di reimpiego.
Si richiama inoltre l’attenzione sulla circostanza che l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità comporta agevolazioni contributive per i datori di lavoro nell’ambito delle risorse preordinate dall’emanato decreto legge sino all’anno 2003. Ciò fa presumere che tale norma sarà comunque ulteriormente prorogata anche per tale anno.