MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN TEMA DI AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE O AL TRASFERIMENTO DI LAVORATORI ITALIANI IN PAESI EXTRACOMUNITARI - D.P.R. 19.6.1997 N. 247.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1997, n. 176 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1997, n. 247, che contiene il "Regolamento recante modificazioni alla normativa sulla semplificazione delle autorizzazioni all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani".

Il provvedimento - adottato in attuazione della disposizione contenuta nel comma 13 dell'art. 9-bis, legge 28 novembre 1996, n. 608 - apporta talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346, che disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione ministeriale, necessaria per l'assunzione o il trasferimento di lavoratori italiani in paesi extracomunitari.

Di seguito sono illustrate le principali novità normative introdotte dal decreto, le quali consistono principalmente in un ampliamento dei termini per l'adozione dei provvedimenti o dei pareri prescritti al termine o nel corso della procedura.

La richiesta di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento di lavoratori italiani in paesi non facenti parte dell'Unione Europea, corredata dalla prescritta documentazione, deve essere presentata dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, divisione competente della Direzione Generale per l'impiego. Copia della sola istanza, senza allegati, deve essere inoltre inviata al Ministero degli Affari esteri.

L'autorizzazione al trasferimento viene rilasciata dal Ministero del lavoro entro il termine di 75 giorni dalla data di presentazione della richiesta, ove presentata in Italia; il termine per il rilascio è di 90 giorni qualora il datore di lavoro, residente all'estero, si sia avvalso della facoltà di presentare la richiesta in parola al competente ufficio consolare (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 346/1994, come modificato dall'art. 6, D.P.R. n. 247/1997).I termini previgenti erano, rispettivamente, di 60 e 75 giorni.

Il Ministero del Lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, indica all'interessato le modifiche e le integrazioni della documentazione che si rendono necessarie: in tal caso i termini predetti per il rilascio dell'autorizzazione decorrono, una sola volta, dalla data di ricezione da parte ministeriale dell'istanza regolarizzata o completata (art. 5, comma 2, D.P.R. n. 346/1994, come modificato dall'art. 6, D.P.R. n. 247/1997).

Per il trasferimento di lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari non inclusi in un apposito elenco redatto dal Ministero degli Affari Esteri si rende necessario il parere preventivo di quest'ultimo Dicastero.

L'art. 4, D.P.R. n. 346/1994, come modificato dall'art. 5, D.P.R. n. 247/1997, prevede ora che tale parere sia rilasciato entro 45 giorni dal ricevimento della copia della richiesta di autorizzazione che, come sopra rammentato, deve essere inviata dal datore di lavoro al Ministero degli Affari Esteri; in tale ipotesi i ripetuti termini di 75 o 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione decorrono, nel caso pervenga al Ministero del lavoro il parere del Ministero degli affari esteri, dalla data del ricevimento del medesimo.

Qualora, al contrario, nei dieci giorni successivi al suddetto termine di 45 giorni, il prescritto parere non sia pervenuto al Ministero del lavoro, il parere stesso si ha come acquisito favorevolmente all'espatrio; in quest'ultima ipotesi i termini di 75 o 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento all'estero da parte del Ministero del lavoro decorrono dall'ultimo dei 45 giorni prima richiamati.

In tutti i casi sopra indicati decorso il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro, senza che sia intervenuta l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza, l'autorizzazione si intende concessa: vale il principio del silenzio assenso confermato dall'art. 5, comma 4, D.P.R. n. 346/1994, come modificato dall'art. 6, D.P.R. n. 247/1997