MODIFICHE
ALLA NORMATIVA IN TEMA DI AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE O AL TRASFERIMENTO DI
LAVORATORI ITALIANI IN PAESI EXTRACOMUNITARI - D.P.R. 19.6.1997 N. 247.
Sulla
Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1997, n. 176 è stato pubblicato il decreto del
Presidente della Repubblica 19 giugno 1997, n. 247, che contiene il
"Regolamento recante modificazioni alla normativa sulla semplificazione
delle autorizzazioni all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori
italiani".
Il
provvedimento - adottato in attuazione della disposizione contenuta nel comma
13 dell'art. 9-bis, legge 28 novembre 1996, n. 608 - apporta talune modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346, che
disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione ministeriale,
necessaria per l'assunzione o il trasferimento di lavoratori italiani in paesi
extracomunitari.
Di
seguito sono illustrate le principali novità normative introdotte dal decreto,
le quali consistono principalmente in un ampliamento dei termini per l'adozione
dei provvedimenti o dei pareri prescritti al termine o nel corso della
procedura.
La
richiesta di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento di lavoratori
italiani in paesi non facenti parte dell'Unione Europea, corredata dalla
prescritta documentazione, deve essere presentata dal datore di lavoro al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, divisione competente della
Direzione Generale per l'impiego. Copia della sola istanza, senza allegati,
deve essere inoltre inviata al Ministero degli Affari esteri.
L'autorizzazione
al trasferimento viene rilasciata dal Ministero del lavoro entro il termine di
75 giorni dalla data di presentazione della richiesta, ove presentata in
Italia; il termine per il rilascio è di 90 giorni qualora il datore di lavoro,
residente all'estero, si sia avvalso della facoltà di presentare la richiesta
in parola al competente ufficio consolare (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 346/1994,
come modificato dall'art. 6, D.P.R. n. 247/1997).I termini previgenti erano,
rispettivamente, di 60 e 75 giorni.
Il
Ministero del Lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, indica all'interessato le
modifiche e le integrazioni della documentazione che si rendono necessarie: in
tal caso i termini predetti per il rilascio dell'autorizzazione decorrono, una
sola volta, dalla data di ricezione da parte ministeriale dell'istanza
regolarizzata o completata (art. 5, comma 2, D.P.R. n. 346/1994, come
modificato dall'art. 6, D.P.R. n. 247/1997).
Per
il trasferimento di lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari non inclusi
in un apposito elenco redatto dal Ministero degli Affari Esteri si rende
necessario il parere preventivo di quest'ultimo Dicastero.
L'art.
4, D.P.R. n. 346/1994, come modificato dall'art. 5, D.P.R. n. 247/1997, prevede
ora che tale parere sia rilasciato entro 45 giorni dal ricevimento della copia
della richiesta di autorizzazione che, come sopra rammentato, deve essere
inviata dal datore di lavoro al Ministero degli Affari Esteri; in tale ipotesi
i ripetuti termini di 75 o 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione
decorrono, nel caso pervenga al Ministero del lavoro il parere del Ministero
degli affari esteri, dalla data del ricevimento del medesimo.
Qualora,
al contrario, nei dieci giorni successivi al suddetto termine di 45 giorni, il
prescritto parere non sia pervenuto al Ministero del lavoro, il parere stesso
si ha come acquisito favorevolmente all'espatrio; in quest'ultima ipotesi i
termini di 75 o 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento
all'estero da parte del Ministero del lavoro decorrono dall'ultimo dei 45
giorni prima richiamati.
In
tutti i casi sopra indicati decorso il termine per il rilascio
dell'autorizzazione da parte del Ministero del lavoro, senza che sia
intervenuta l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza,
l'autorizzazione si intende concessa: vale il principio del silenzio assenso
confermato dall'art. 5, comma 4, D.P.R. n. 346/1994, come modificato dall'art.
6, D.P.R. n. 247/1997