LEGGE 383/2001 – NORME PER
INCENTIVARE L’EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE
La
legge 18 ottobre 2001 n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, ha
introdotto alcune disposizioni finalizzate a incentivare l’emersione del
cosiddetto “lavoro sommerso”, ossia a regolarizzare quei rapporti di lavoro
svolti, in tutto o in parte, in violazione delle vigenti normative di carattere
tributario e contributivo. Per conseguire questo obbiettivo la citata legge
prevede un particolare regime di incentivi fiscali e previdenziali che
s’inserisce in un più ampio contesto volto a sanare gli inadempimenti tributari
e previdenziali, connessi ai rapporti di lavoro regolarizzati (scritture
contabili, sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.), e in materia di IVA.
L’Agenzia delle entrate, in collaborazione con i ministeri dell’Economia e
delle Finanze, del Lavoro e dell’Interno nonché all’INPS e all’INAIL ha
diramato la circolare interamministrativa n. 56/E, pubblicata sul Notiziario
n.7/2002, che riepiloga le istruzioni cui attenersi per aderire al
programma di emersione dal sommerso.
Le richiamate disposizioni legislative contemplano due
distinte procedure di emersione del lavoro irregolare:
a)
l’una,
definita automatica, consente un particolare regime agevolativo fiscale
per il triennio 2002-2004 (2001-2003 per i soggetti che abbiano presentato
domanda di emersione prima del 25 aprile 2002) con possibilità di fruire di un
concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi, entro i termini
prescrizionali. A tale procedura si accede presentando la dichiarazione di
emersione, utilizzando l’apposito modello, entro il 30 novembre 2002;
b)
l’altra,
definita progressiva, consente, in aggiunta ai benefici già indicati per
la procedura automatica, anche la regolarizzazione e l’adeguamento agli
obblighi previsti per l’esercizio dell’attività svolta dall’impresa
relativamente a materie diverse da quelle fiscali e contributive (ad es.
l’adeguamento dei luoghi di lavoro e delle condizioni di sicurezza dei
lavoratori) da compiere in un periodo di 18 mesi prorogabile a 24 in caso di
motivate esigenze, oltre alla possibilità di un allineamento progressivo –
comunque non superiore al triennio di emersione – al trattamento previsto dal
contratto collettivo di lavoro. A tale procedura si accede presentando,
entro il 30 settembre 2002, al Sindaco del comune dove ha sede l’attività,
anche in forma anonima tramite gli intermediari autorizzati, un piano
individuale di emersione, che non potrà essere definito con il
silenzio-assenso, ma dovrà essere o approvato o respinto da parte del Sindaco.
In caso di approvazione, deve far seguito, entro il termine del 30 novembre
2002, la presentazione della dichiarazione di emersione.
Di seguito si riportano i soli punti maggiormente
qualificanti della nuova normativa anche alla luce dei chiarimenti contenuti
nella circolare 56/E richiamata, rinviando, in ogni caso, al testo della citata
circolare (cfr. Not. n. 7/2002).
Triennio agevolato: l’accesso alla procedura di
emersione, sia automatica che progressiva, consente di usufruire delle
agevolazioni fiscali, previdenziali e assicurative per il triennio 2002-2004
(2001-2003 per coloro che hanno presentato domanda di emersione prima del 25
aprile 2002) con possibilità di fruire di un concordato tributario e previdenziale
per gli anni pregressi, entro i termini prescrizionali.
Lavoratori regolarizzabili: entrambe le procedure consentono
la regolarizzazione solo dei rapporti di lavoro subordinato di
lavoratori già occupati, sebbene irregolarmente, prima del 25 ottobre 2001 e
che lo siano ancora alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione. Non possono essere regolarizzati, pertanto, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa. Non sono, inoltre, regolarizzabili i
contratti di apprendistato o di formazione lavoro. Infine la regolarizzazione
dei lavoratori dipendenti occupati in violazione parziale delle norme fiscali e
previdenziali (cosiddetti lavoratori in “grigio”) è possibile solo con la
procedura “automatica” e non con quella “progressiva”.
Programma di emersione: è previsto che il lavoratore
oggetto dell’emersione debba dare il proprio assenso al programma di emersione.
Inoltre, il datore di lavoro ed il lavoratore che aderisce all’emersione devono
stipulare un contratto di lavoro subordinato (che potrà essere a tempo
determinato o indeterminato, part-time ma non potrà essere un contratto di
formazione lavoro o apprendistato) che disciplini ogni aspetto del rapporto
secondo le norme del contratto collettivo di lavoro. La firma dello specifico atto
di conciliazione conferisce effetto novativo al rapporto di lavoro emerso.
Pertanto il lavoratore non può proporre rivendicazioni retributive o
risarcitorie per il periodo anteriore.
Agevolazione fiscale: durante il triennio agevolato il datore di lavoro
beneficia di un’agevolazione di natura fiscale che consiste in una tassazione
sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF/IRPEG) con aliquota del 10, 15 e
20% rispettivamente per gli anni 2002, 2003 e 2004, in luogo della tassazione
ordinaria. L’agevolazione spetta fino alla concorrenza del triplo del costo del
lavoro emerso per l’anno 2002. Per ogni periodo d’imposta soggetto al regime
agevolato si deve verificare se vi è stato un incremento rispetto al reddito
dichiarato per il periodo d’imposta 2000. Tale reddito, dunque, rimane un
termine di raffronto fisso per individuare l’entità dell’incremento del reddito
verificatosi in ogni periodo d’imposta oggetto dell’agevolazione, ed è su
questo incremento che si applicano le aliquote di tassazione agevolata.
Inoltre, non è dovuta l’IRAP fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro
emerso. Per i lavoratori l’agevolazione fiscale consiste nel sottoporre i
redditi di lavoro emersi ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF nella misura del
6, 8 e 10% rispettivamente per gli anni 2002, 2003 e 2004.
Agevolazioni previdenziali: sul maggior imponibile
previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati si applica, a
carico del datore di lavoro, una contribuzione INPS nelle seguenti percentuali:
7% per l’anno 2002, 9% per l’anno 2003 e 11% per l’anno 2004. Ciò significa che
sulla retribuzione emersa, in luogo dell’ordinaria aliquota contributiva, è
dovuta la contribuzione nella percentuale sopra indicata. Ai fini operativi, i
datori di lavoro che denunciano per la prima volta lavoratori subordinati
devono chiedere alla sede INPS territorialmente competente l’apertura di una
posizione aziendale, che potrà essere utilizzata solo per il versamento della
contribuzione sostitutiva. I datori di lavoro che sono già titolari di una
posizione aziendale dovranno richiedere l’apertura di un’ulteriore posizione
per il versamento dei contributi relativi ai lavoratori regolarizzati. Per i
lavoratori l’agevolazione contributiva consiste nell’escludere tali lavoratori
emersi dalla contribuzione previdenziale a loro carico per tutto il triennio
agevolato.
In ordine agli adempimenti INAIL, si rammenta che i datori
di lavoro verseranno, limitatamente alle retribuzioni emerse, il 25% del premio
dovuto per il 2002, il 30% nel 2003, il 35% nel 2004. Entro e non oltre cinque
giorni dalla presentazione della dichiarazione di emersione i datori di lavoro
devono aprire un’apposita posizione assicurativa INAIL, sia per i lavoratori
“in nero” compresi nella denuncia di emersione che per quelli soggetti a
regolarizzazione parziale per differenze retributive. Il termine di cinque
giorni riguarda anche la denuncia nominativa degli assicurati (DNA), contenente
il codice fiscale dei lavoratori assicurati, che va allegata alla domanda di
iscrizione assieme alla copia della dichiarazione di emersione presentata dal
datore di lavoro.
Costo del lavoro emerso: il "costo del lavoro
emerso" è pari al maggiore dei seguenti importi:
- ammontare complessivo delle spese per prestazioni di
lavoro dipendente effettivamente sostenute o che si presume di sostenere nel
periodo d'imposta 2002 per i lavoratori regolarizzati, compresi gli eventuali
compensi in natura, indipendentemente dai limiti di deducibilità previsti dal
testo unico delle imposte sui redditi;
- importo previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di riferimento relativo al medesimo periodo (retribuzione diretta ed
oneri contrattuali).
In particolare, la retribuzione diretta è quella mensilmente
corrisposta al lavoratore ed è composta, tra l'altro, dal minimo contrattuale,
dall'indennità di contingenza, dagli scatti di anzianità. Gli oneri
contrattuali comprendono, invece, la tredicesima mensilità (o gratifica
natalizia), la quattordicesima mensilità (laddove prevista), le eventuali indennità
previste da contratto (indennità di cassa, indennità di rischio, eccetera), i
premi di produzione annuali. Pertanto, ci si deve riferire esclusivamente a
tali voci senza tener conto degli oneri sociali (ossia dei contributi
previdenziali e assicurativi a carico dei datori di lavoro). Per gli anni
pregressi, qualora il datore di lavoro intenda far valere la dichiarazione di
emersione come proposta di concordato tributario, non è possibile indicare un
costo del lavoro regolarizzato superiore a quello indicato per l’anno 2002.
Definizione degli anni pregressi per i datori di
lavoro: la
definizione degli anni pregressi si perfezione mediante il pagamento di
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF o dell’IRPEG, dell’IVA, dell’IRAP dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi nella misura dell’8% del
totale del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo di imposta
regolarizzato senza applicazione di sanzioni ed interessi. Per produrre effetti
sugli anni pregressi, la dichiarazione di emersione deve essere presentata prima
che siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di
accertamento tributario di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza,
comprese le richieste, gli inviti e i questionari di cui agli articoli 51,
comma 2, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32 del Dpr 29 settembre
1973, n. 600. In tal caso, la proposta di concordato non produce effetti
con riferimento all'anno o agli anni per i quali sono stati notificati avvisi
di accertamento o di rettifica ovvero sia iniziata un'attività di accertamento.
Tuttavia, nell'ipotesi in cui le ispezioni, gli accessi e le verifiche fiscali
siano stati conclusi senza dar luogo a rilievi, è comunque consentito far
valere, anche per quell'anno, la dichiarazione di emersione come proposta di
concordato. Non deve essere considerata una causa ostativa alla proposta di
concordato fiscale, la comunicazione delle richieste di chiarimenti effettuata
dall'Amministrazione finanziaria a seguito del controllo formale delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle dei sostituti
d'imposta, a norma dell'articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973, nonché la
comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle medesime
dichiarazioni, effettuata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi
dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600 del 1973. Inoltre, la dichiarazione può
essere fatta valere come proposta di concordato ai fini previdenziali purché
presentata prima della notifica di un verbale di addebito elevato da organi
istituzionalmente preposti al controllo degli obblighi previdenziali,
assicurativi e di quelli previsti dalla normativa sul lavoro. Pertanto, la
dichiarazione di emersione può valere come proposta di concordato per gli anni
pregressi anche se presentata dopo l'inizio di accessi effettuati da tali
organi che, nell'ambito delle proprie attività programmate fino alla data del
30 novembre 2002, possono assolvere anche ad una funzione incentivante
l'emersione attraverso forme di consulenza, informazione e divulgazione della
normativa. Anche i lavoratori possono sanare la loro posizione per gli anni
pregressi mediante il versamento, per ogni anno regolarizzato, di un importo
pari ad euro 103,29 se versato in più soluzioni, o di euro 77,47 euro se
versato in un'unica soluzione.
Attività di contrasto all'economia sommersa e sanzioni: accanto alle previsioni di carattere agevolativo è previsto un piano straordinario di accertamento per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare. In particolare è previsto l'invio, da parte dell'Agenzia delle entrate, di apposite richieste di chiarimenti ai soggetti relativamente ai quali l'utilizzo coordinato delle informazioni disponibili nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria, di altri enti pubblici e società che erogano servizi di pubblica utilità, faccia emergere anomalie che potrebbero essere indice di utilizzo di lavoro non regolare nello svolgimento dell'attività. Tale richiesta di chiarimenti è funzionale al programma di accertamento straordinario che riguarderà prioritariamente quei soggetti che non forniranno esaurienti risposte alle osservazioni formulate nell'ambito della richiesta di informazioni. Inoltre, è stata introdotta una sanzione amministrativa in caso di constatazione dell'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste. La sanzione in parola è irrogata dall'Agenzia delle Entrate ed è stata fissata nella misura che va dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, ed è relativo a ciascun lavoratore irregolarmente occupato tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.