TESTO DELLA LEGGE MERLONI 109/94 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE
DELLA LEGGE N. 166/2002
E'
stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale n.
181 del 3 agosto 2002, la legge 1 agosto 2002, n. 166, recante
"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" (collegato
alla finanziaria 2002). L’art. 7 della citata norma dispone modifiche di
rilievo al testo della legge 109/94.
Si
ritiene opportuno pubblicare il testo della legge “Merloni”, con le modifiche
apportate dalla nuova norma, che
vengono trascritte in carattere diverso.
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (1)
Legge quadro in materia di lavori pubblici
Art. 1.
1. In attuazione dell'articolo
97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori
pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza ed
efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e
correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e delle libera concorrenza
tra gli operatori.
2. Per la disciplina delle
opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto
speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali
da queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della presente
legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi
della legislazione dello Stato ai sensi degli Statuti delle regioni a statuto
speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli
obblighi internazionali dello Stato (2).
3. Il Governo, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400(3),
emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni
in conformità alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente
legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per
dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.
Art. 2.
1. Ai sensi e per gli effetti della presente
legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono
per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2
del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi
e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori
accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i
lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli
economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro
associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto
pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, e successive
modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui
agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e
116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico,
in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della
propria attività la produzione di beni o servizi non destinati
ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19,
commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente
a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n.406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti
sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed
universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la
cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla
lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi
o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano
gli articoli 7,14,19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della
presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si
applicano le sole disposizioni della presente legge in materia
di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo
quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente
o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi
della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative
alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori
pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione,
di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale
minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto
della concessione oppure possono invitare i candidati concessionari
a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista,
del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi
intendono affidare a terzi. Per la realizzazione delle opere
previste nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno
2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione
vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le
disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli
7,14,19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. E' fatto divieto ai
soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad
estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle
ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento
degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento
deve essere data comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.158, applicano le disposizioni della
presente legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma 6,
del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori
riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi
soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori,
alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari
relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture
e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo
17 marzo 1995, n.158.
5. Le disposizioni della presente legge non
si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a
scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività
edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo
28 della legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive
modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le
singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti
privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle
procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni della presente legge, ad
esclusione dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione
di cui all'articolo 119 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n.267 del 2000, ed all'articolo 43 della legge 27
dicembre 1997, n.449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili,
aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi
gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n.490.
7. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico
qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare
specificatamente bisogni di interesse generale non aventi
carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata
in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri
enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la
cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero
i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti
designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei
lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di
appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i
soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o
realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c)".
Art. 3.
1. É demandata alla potestà
regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (3), con le modalità di cui al presente articolo e secondo
le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a) alla programmazione, alla
progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di
supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di
affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli
incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicità e
di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione
televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra
i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative
competenze.
2. Nell'esercizio della
potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995,
adotta apposito regolamento (15), di seguito così denominato, che, insieme alla
presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici,
recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto
assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti
dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi
della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la
presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia
e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente
nella materia di cui al comma 1. Il regolamento é adottato su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i
beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Sullo
schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento é emanato.
Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive
modificazioni ed integrazioni del regolamento (16).
3. Il Governo, nell'ambito
delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo
regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non
richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati
che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della
legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione
in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente
alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa
apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non
abrogate in materia di lavori pubblici (17).
5. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, é
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (3), il nuovo capitolato generale
d'appalto che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui al
all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in
vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o
più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1¡ giugno 1939, n. 1089 (18).
6. Il regolamento, con
riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le
quali é di volta in volta richiamato, definisce in particolare (19):
a) le modalità di esercizio
della vigilanza di cui all'art. 4;
b) le sanzioni previste a
carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle
funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore
dei lavori;
c) le forme di pubblicità dei
lavori delle conferenze di servizi di cui all'articolo 7;
d) i requisiti e le modalità
per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
cui all'articolo 12, nonché le modalità per la partecipazione dei consorzi
stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori
pubblici;
e) la disciplina delle
associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta
tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di
predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui
all'articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche
di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche
categorie di lavori (20);
h) gli ulteriori requisiti
delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7 (20);
i) (20)
l) specifiche modalità di
progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei
beni tutelati ai sensi del Titolo I del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23
della presente legge, fatto salvo quanto specificatamente
previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici
decorate di beni architettonici;
m) le modalità di espletamento
della attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;
n) (20)
o) le procedure di esame delle
proposte di variante di cui all'articolo 25;
p) l'ammontare delle penali di
cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le
determinano, nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure
accellerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto
appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai
quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità
dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti
le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il
collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali é
obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di
incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i
relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei
lavori;
s) le forme di pubblicità di
appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;
t) le modalità di attuazione
degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e
particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione
delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di
presentazione della garanzia in caso di riunioni di concorrenti di cui
all'articolo 13;
u) la disciplina riguardante i
lavori segreti di cui all'articolo 33;
v) la quota subappaltabile dei
lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (21), come
sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la
consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine
di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le
modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in
relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la
tenuta dei documenti contabili.
7) Ai fini della
predisposizione del regolamento, é istituita, dal Ministro dei lavori pubblici,
apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici
ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento
della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, in riferimento all'attività svolta, é autorizzata la spesa di lire 500
milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1 gennaio
1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, é adottato apposito regolamento,
in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle
attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della
difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento
restano ferme le disposizioni attualmente vigenti (22).
7-ter. Per assicurare la
compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito
di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo,
il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari
esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di
detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni
internazionali e dalla Unione europea (23).
Art. 4.
1. Al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei
lavori pubblici, anche di interesse regionale, é istituita, con sede in Roma,
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata
"Autorità".
2. L'Autorità opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed é organo
collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata
d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(24). I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze
e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici
, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il
presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio
funzionamento.
3. I membri dell'Autorità
durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza,
non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche
elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati
fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata
del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, é
determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità nel
limite complessivo di lire 1.250.000.0000 annue.
4. L'Autorità:
a) vigila affinché sia
assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza
della disciplina legislativa e regolamentare in materia verificando, anche con
indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei lavori
pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione
dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al
Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei
lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al
Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni
riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici
con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso
a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della
pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi
standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso
a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo
adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari o degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del
contenzioso;
g) sovrintendente all'attività
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri
sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di
qualificazione di cui all'art. 8.
5. Per l'espletamento dei
propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di
cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (25), nonché, per le
questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali,
relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1¡ giugno 1939, n. 1089 (26).
6. Nell'ambito della propria
attività l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli
altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione
e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in
corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli
affidamenti dei lavori, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia
interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al
comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre
perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti
in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie,
le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte
dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I
funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio (27).
7. Con provvedimento
dell'Autorità, i soggetti ai quali é richiesto di fornire gli elementi di cui
al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni é
proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si
riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.
I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della
sanzione e avverso di essi é ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede
di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di
ricezione dei provvedimenti medesimi (28). La riscossione della sanzione
avviene mediante ruoli (28).
8. Qualora i soggetti ai quali
é richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle
pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste
dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza
di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi
di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali
competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono
trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei
conti.
10. Alle dipendenze
dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo (29);
c) l'Osservatorio dei lavori
pubblici (30).
10-bis. Il Servizio ispettivo
svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza
dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali
responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti,
di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici,
d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione
dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione (31).
10-ter. Al Servizio ispettivo
é preposto un dirigente generale di livello C ed esso é composto da non più di
125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25
con qualifica non inferiore a quella dirigenziale (31).
10-quater. Sono fatte salve le
competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430 (31).
10-quinquies. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi
compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità
"Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri (31).
11. (32)
12. (32)
13. (32)
14. L'Osservatorio dei lavori
pubblici é articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali aventi
sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione
regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
(33).
15. L'Osservatorio dei lavori
pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite
convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della
Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia
(UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed
alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto
il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli
avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti,
l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità
di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi
standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali,
facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i
programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati (34);
d) promuove la realizzazione
di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire
informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso
generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di
pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di
archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione
di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione alle
attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i
beni sottoposti alle disposizioni della legge 1¡ giugno 1939, n. 1089 (18), i
compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione
centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del
soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo
di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio (35).
17. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro (36), entro trenta
giorni dalla data del verbale di gara
o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione
dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o
dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed
effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori,
l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Per
gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non
è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire i dati richiesti é sottoposto, con provvedimento
dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a
lire 50 milioni. La sanzione é elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti
dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17,
relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono
comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li
trasmettono alla sezione centrale.
Art. 5.
Disposizioni in
materia di personale dell'Autorità e
del Servizio
Ispettivo e norme finanziarie
1. Al personale dell'Autorità
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
2. La Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), é composta da non più di 50 unità,
ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed é coordinata da un dirigente
generale di livello C.
3. (37)
4. L'Osservatorio dei lavori
pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c), al quale é preposto un
dirigente generale di livello C, é costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità
di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri é
istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura
del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure
di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di
concorso di cui nel medesimo decreto. Al personale dell'Autorità é fatto
divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché, di esercitare attività
professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei
contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, al personale dell'Autorità é attribuito lo stesso trattamento
giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
5-bis. In sede di prima
applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in
organico del Servizio Ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto
in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135 (38), e, in subordine, mediante il personale assunto
nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previste
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante
personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di
mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di
concorso di cui al medesimo decreto (39).
6. L'Autorità provvede alla
gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo
iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Su proposta dell'Autorità, il
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di
rendicontazione.
7. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni per
l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996, e in lire 13.320 milioni
a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici. Il Ministero del tesoro é autorizzato ad apportare con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (40).
7-bis. L'Autorità provvede
alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio,
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (41).
Art. 6.
Modifica della
organizzazione e delle competenze
del Consiglio
superiore dei lavori pubblici
1. É garantita la piena
autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo
tecnico consultivo dello Stato.
2. L'articolo 8 della legge 18
ottobre 1942, n. 1460 é sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici é nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di
riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o
esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di Presidente di sezione
sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici" (42).
3. Nell'esercizio del potere
di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile
1952, n. 524 sono altresì garantiti:
a)l'assolvimento dell'attività
consultiva richiesta dall'Autorità;
b) l'assolvimento
dell'attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far
fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1 gennaio 1996,
si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su
materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo,
poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti
presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il
medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni
dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché ad
integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi.
Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali (43).
5. Il Consiglio superiore dei
lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento
dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti
delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove
esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25
milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati
tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche,
la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma
4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU,
presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del
Consiglio superiore (44).
5-bis. Le adunanze delle
Sezioni e dell'Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi
quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti all'adunanza (45).
5-ter. Il Consiglio superiore
dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni dalla trasmissione del progetto.
Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e
l'Amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare (46).
Art. 7. (47)
1. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 (48), e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento
di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei
lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina
l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del
procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere
esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della
difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici,
in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo:
progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del
procedimento formula proposte e
fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura,
in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria
ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale
svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti
o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità
delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo
attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di
controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina
le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i
compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei
coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e
durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 (49), e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di
entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere
capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del
procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti
carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze
professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto
attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma,
i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono
essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157 (50), a professionisti singoli o associati nelle forme di
cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle
società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f) aventi le necessarie
competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria
l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o
locali, l'amministrazione giudicatrice, su proposta del responsabile unico del
procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (5) e successive
modificazioni.
7. Per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi,
comunque denominati , al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca
una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (48), e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve
essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto
di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data
di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di
affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2,
la conferenza di servizi é convocata dal concedente anche nell'interesse del
concessionario(50-bis).
8. In sede di conferenza di
servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo,
successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine
alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente,
da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve
termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti
comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al
primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione é tenuta ad
esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può
esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e
gli assensi di cui alle vigenti norme. (50-bis)
9. Il regolamento e le leggi
regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di
servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da
ciascuna amministrazione interessata. (50-bis)
10. In sede di conferenza di
servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e
documentazione. (50-bis)
11. Le amministrazioni
interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme
ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da
soggetti che dispongono, per delega ricevuta dell'organo istituzionalmente
competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata
in relazione all'oggetto del procedimento. (50-bis)
12. Qualora alla conferenza di
servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente
o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza é
riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla
prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle
amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti intervenuti. (50-bis)
13. Il dissenso manifestato in
sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie
ai fini dell'assenso. (50-bis)
14. Le regioni a statuto
ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i
princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale
e locale. (50-bis)
15. Il termine per il
controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie dello Stato é
fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per
un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti
all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 8.
1. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti
esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare
la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di
qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente (51).
2. Con apposito regolamento,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (3) su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per
i beni culturali ed ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, é
istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di
qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000
euro, articolato in rapporto alle
tipologie ed all'importo dei lavori stessi (51) (52).
3. Il sistema di qualificazione
é attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione
consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento
della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità,
nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione é
demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine
generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione (51).
4. Il regolamento di cui al comma
2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di
nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve
essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di
contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di
rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono
possedere;
c) le modalità di attestazione
dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità,
di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera
c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati del bilancio;
d) i requisiti di ordine
generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al
comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia
dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9,
commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quali relativi
alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle
casse edili;
e) la facoltà ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a
cinque anni ed in rapporto alla
tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il
possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione
della presenza di elementi del sistema
di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità
non potranno comunque essere previsti per i lavori di importo inferiore a
500.000 ECU;
f) i criteri per la
determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
g) le modalità di verifica della qualificazione. Fatto
salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata
dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il
terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei
requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in
misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della
qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica
in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine
speciale individuati dal suddetto regolamento;
h) la formazione di elenchi,
su base regionale, dei soggetti che
hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti
e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4 (51).
5. (53)
6. Il regolamento di cui al
comma 2 (54) disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato
generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto
comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (55) delle competenze
già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999,
il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori dispone la sospensione
da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici nei casi previsti dall'art. 24, primo comma, della Direttiva 93/37/CEE
del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente
disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le
norme incompatibili relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di
cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti
iniziati in base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000,
all'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi
criteri (56).
8. A decorrere dal 1° gennaio
2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai
sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in
vigore della presente legge, é vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di
cui all'articolo 2 (57).
9. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 é accertata in
base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le
imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità
europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare (58).
10. A decorrere dal 1° gennaio
2000, é abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le
disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni
(21) (57).
11. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31
dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di
aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio
1962, n. 57 (54), e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 15
novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come
rideterminanti ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9 (57).
11-bis. Le imprese dei Paesi
appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di
appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare (59).
11-ter. Il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di
lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione
di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti
e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici (59).
11-quater. Le imprese alle
quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia
fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo
30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per
cento;
b) nei casi di appalto
concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione
del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di
cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge (59).
11-quinquies. Il regolamento
di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo
e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori
pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU (59).
11-sexies. Per le attività di restauro e
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori
pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori
dei lavori (59). E' facoltà dei soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore
requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente
comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore
cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del
requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico settore
cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati unicamente
i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto
esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.
11-septies. Nel caso di forniture e
servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore
al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.
Art. 9.
1. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione alle
procedure di affidamento dei lavori pubblici é altresì ammessa in base alle
norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni e
integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55 (61), come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del
presente articolo (60).
2. Le disposizioni di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55 (61),
sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene
al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e dei
coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono
possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici (62).
3. Il Ministro dei lavori
pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato centrale per l'Albo
nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere
generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di
cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un
più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità
tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica,
dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità
finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al
comma 3, é istituita una apposita categoria per le attività di scavo archeologico,
restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1¡
giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni (18).
4-bis. Per le iscrizioni di
competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori non é
richiesto il parere consultivo del comitato regionale (63).
Art. 10.
1. Sono ammessi a partecipare
alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali,
anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi tra società
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422 (64), e successive modificazioni, e i consorzi tra impresse artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui
agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili
costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile (65), tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee
di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i
quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo
le disposizioni di cui all'articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti
di cui all'articolo 2602 del codice civile (65-bis), costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di società ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni
di cui all'articolo 13 della presente legge.
e-bis) i soggetti che abbiano
stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (66); si applicano al riguardo
le disposizioni di cui all'art. 13 (67).
1-bis. Non possono partecipare
alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (12) (68).
1-ter. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario
appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei
lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il
nuovo contratto é stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato (68).
1-quater. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle
offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10
per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con
sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando
la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito. Quando tale
prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti
di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure
sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta é, altresì,
inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche
all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli
stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi
non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le
suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di
anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione (68).
Art. 11.
1. I requisiti di idoneità
tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori
ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) devono essere
posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 (61), o del
regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge (69), salvo
che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate (70).
Art. 12.
1. Si intendono per consorzi
stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti
dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione
assunta dai relativi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare (71) in
modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le
norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo
nazionale dei costruttori (72). Il medesimo regolamento stabilisce altresì le
condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche
tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale
degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce
inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in
caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla
data di costituzione (73).
3. Il regolamento di cui
all'articolo 8, comma 2, (74) detta le norme per l'applicazione del sistema di
qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti
ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo
X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 18 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (21) come modificato dall'articolo 34 della presente legge.
5. É vietata la partecipazione
alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio
stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. É vietata la partecipazione a più di un consorzio
stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai
consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali in misura fissa. Non é dovuta la tassa sulle concessioni governative
posta a carico delle società ai sensi articolo 3, commi 18 e 19, del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da
conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette
alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano
fino al 31 dicembre 1997.
8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile
alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori
realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della
somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per
cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
quinquennio.
8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle
qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è
acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute
dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate
già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne
siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con
classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano
almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per
prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei
meccanismi premiali di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso
sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle
imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese
consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n.34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o
in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle
imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di
sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due
classifiche.
Art. 13.
1. La partecipazione alle
procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), é ammessa a condizione che il
mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in
possesso dei requisiti di qualificazione , accertati e attestati ai sensi
dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al
medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55 (61).
2. L'offerta dei concorrenti
associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità
solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese
subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la
responsabilità é limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza,
ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni
temporanee di tipo verticale, i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre
che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o capogruppo per
i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori
scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il
concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese
riunite in associazione ai sensi del comma 1.
4. É fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 10,
comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio. I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi é fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara (75).
5. É consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere
sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i
consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (76).
5-bis. É vietata l'associazione
in partecipazione. é vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta
(77).
6. L'inosservanza dei divieti
di cui al comma 5 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del
contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o
consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto
dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere
per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere
speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale
dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite
esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano
in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai
sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale,
disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui
al presente comma. Per le medesime speciali categorie
di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto,
ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più
contratti.
8. Per associazione temporanea
di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo
10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori
della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono lavori
non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di
gara, assumibili da uno dei mandanti.
Art. 14. (78)
1. L'attività di realizzazione
dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo
superiore a 100.000 euro si svolge
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i
soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti,
in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i
lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli
stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili
di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti
annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione
nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno
sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma
triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono
da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi
approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento
con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale
sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione
anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni
sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene
acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma
1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono
rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da
eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro
nell'elenco annuale di cui al comma 1 é subordinata ,
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa
approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali é sufficiente
l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più
lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la
progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse
finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un
soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli
enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli
strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti
di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo
previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione
dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse
si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della
legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma
5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (5).
9. L'elenco annuale
predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché
acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive
modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato
solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già
previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della
formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a
seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni ed integrazioni (79).
10. I lavori non ricompresi
nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo
periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma
1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro
dei lavori pubblici (80). I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio
dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti
dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e
loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica
della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario
successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal
secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del
progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Art. 15. (81)
Art. 16. (82)
1. La progettazione si
articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei
limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la
rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme
ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei
requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative
agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma
necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile
del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla
specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le
prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a
integrarle ovvero a modificarle (83).
3. Il progetto preliminare
definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e
consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della
soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei
materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua
fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili
indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai
benefici previsti, nonché in schemi grafici, per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre
consentire l'avvio della procedura espropriativa (84).
3-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela di cui
al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n.490, il progetto preliminare dell'intervento deve
ricomprendere una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un
soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa e finalizzata alla puntuale individuazione
delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da
realizzare.
4. Il progetto definitivo
individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel
progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una
relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché
delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere
sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche
delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per
l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari
occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare
descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti,
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico,
chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da
consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo
del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo,
redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i
lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad
un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia
identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In
particolare il progetto é costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle
scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato
speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico
estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso é redatto sulla base degli
studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici,
di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini,
con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento
di cui all'art. 3 (85).
6. In relazione alle
caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'art. 3,
con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e
tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla
progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché
agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei
piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (49), gli
oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire
il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i
costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti
per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti
aggiudicatori o realizzatori (86).
8. I progetti sono redatti in
modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto
del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di
interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti
e dei servizi a rete.
9. L'accesso per l'espletamento
delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione é
autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal
prefetto in caso di opere statali.
Art. 17.
Effettuazione
delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie (87)
1. Le prestazioni relative
alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione
dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività
del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di
progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli
enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (5),
e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre
pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici
possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti
singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni , ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di
professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle società di ingegneria
di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti
temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili (88);
g-bis)
da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a),
e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi
di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque
anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni
del comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a più di un
consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di
incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse,
il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da
ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è
incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della
presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società
di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7
del predetto articolo 12.
2. I progetti redatti dai
soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti
delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici
diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso
un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino
inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato
ad attività di progettazione (88) (89).
3. Il regolamento definisce i
limiti e le modalità per la stipulazione per intero (88-bis), a carico delle
amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni,
la stipulazione è a carico dei
soggetti stessi (88).
4. La redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico
di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di
rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti
integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una
pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal
responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società di cui al comma 1, lettera
f), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere
affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi
siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere
di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione (88).
5. Il regolamento dei lavori
per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i
soggetti abilitati alla firma dei progetti (88).
6. Si intendono per:
a) società di professionisti
le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società
di persone di cui ai capi II, III e IX del titolo V del libro quinto del codice
civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo IV
del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli
effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività
in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.
1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di ingegneria le
società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto
del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi
alle predette attività professionali si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo
albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro
quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari
e i regolamenti vigenti (88) (90).
7. Il regolamento stabilisce i
requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui nel
comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le
società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più
direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o
laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta
dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati
della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati (88).
8. Indipendentemente dalla
natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre
essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento
definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti
nei gruppi concorrenti ai bandi per
l'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento
dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva
del soggetto affidatario (88).
9. Gli affidatari di incarichi
di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano
svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni
di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con
riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile (12). I divieti
di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di
supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti (91).
10.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore
alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n.157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti
all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, e successive
modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso
tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità
di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla
procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità
agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della trasparenza e del
buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità
procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della
direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le
stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono
procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e
g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità
professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al
progetto da affidare.
12-bis. Le stazioni appaltanti
non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse
connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a
quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il
conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei
lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno (94).
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina,
con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività
che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le
categorie professionali interessate. I corrispettivi sono
minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
unico della legge 4 marzo 1958, n.143, introdotto dall'articolo
unico della legge 5 maggio 1976, n.340. Ogni patto contrario è
nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.96 del 26 aprile 2001.
13. Quando la prestazione
riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico,
le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare
la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali
concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai
commi 10 e 12 (95).
14. Nel caso di affidamento di
incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei
lavori é affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al
progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire
l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione,
deve comprendere l'importo della direzione dei lavori (95).
14-bis. I corrispettivi delle attività di
progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da
porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia
e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio
decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente
fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi
livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi
a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai
nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei
corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5,
nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori
in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 (49) (96) (97).
14-ter. Fino all'emanazione
del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe
professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota
fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione
definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la
progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo
particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti
(96).
14-quater. I corrispettivi
determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter
del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario é nullo (96).
14-quinquies. In tutti gli
affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni,
alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica
degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità
del progettista (96).
14-sexies. Le progettazioni
definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o
privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate
dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte
del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo
restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva
(96).
14-septies. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (7), possono affidare le progettazioni,
nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle
procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse,
direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano
da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari
media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre
anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono
controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile (12) (96).
Art. 18 .
Incentivi e
spese per la progettazione (98)
1. Una somma non superiore
all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro,
a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, é
ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento
adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli
incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La
percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, é stabilita dal regolamento in rapporto
all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene
conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni
da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni
che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I
commi quarto e quinto dall'articolo 62 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lett. b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi
criteri (99).
2. Il 30 per cento della
tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione
comunque denominato é ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento
di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto (99).
2-bis. A valere sugli
stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello
Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore
al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla
stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi,
incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od
altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 (49), e agli studi per il finanziamento dei progetti,
nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei
progetti esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse
pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri
bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già
provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere
finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il
ricorso al credito, l'istituto mutuante é autorizzato a finanziare anche quote
relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuario (100).
2-ter. I pubblici dipendenti
che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare,
nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali
per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non
conseguenti ai rapporti d'impiego (101).
2-quater. É vietato
l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo,
indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od
altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge (101).
Art. 19.
01. I lavori pubblici di cui
alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti
di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto
all'articolo 24, comma 6 (102).
1. I contratti di appalto di
lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'art. 2,
comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei
lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e
l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
euro;
2)
riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più
del 60 per cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore
a 10 milioni di euro.
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al
comma 1, lettera b), la gara é indetta sulla base del progetto definitivo di
cui all'articolo 16, comma 4 (104).
1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui
al comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti
dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il
bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese
nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di
progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a
ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti
alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del
progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n.554, nel caso di opere di particolare pregio architettonico, il responsabile
del procedimento procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto
definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto
definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità.
1-quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni
afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento
di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8,
comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola,
l'affidamento dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione
di qualità, qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio
sistema di qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore
dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione
appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall'appaltatore.
2. Le concessioni di lavori
pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità,
e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro
gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario, il soggetto concedente
assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione
alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in
sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo
totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica
rata o in più rate annuali, costanti o variabili (105). A
titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o
diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo
espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni
di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad
esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del
decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n.410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della
progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
2-bis. L'amministrazione
aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può
stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo
conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al
comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche
delle condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare
nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. le variazioni
apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni
di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi
meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste
nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano,
comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione
delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di
scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario
può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le
nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso
di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo
37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la
specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché
l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della
concessione (106).
2-ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in
concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione,
in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti
al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo
37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno
diritto di voto.
3. Le amministrazioni
aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) non
possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base
di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare
le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o
alle amministrazioni provinciali (107).
4. I contratti di appalto di
cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, (108) ovvero a corpo e a misura ai
sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F; salvo
il caso di cui al comma 5, i contratti
di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del presente articolo, sono stipulati a corpo
(109).
5. É in facoltà dei soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (108), i
contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro
e i contratti di appalto
relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché
quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento
dei terreni (110).
5-bis. L'esecuzione da parte
dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha
approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere
dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti
di lavori di manutenzione o di scavi archeologici (111).
5-ter. In sostituzione totale
o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il
bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di
beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel
programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di
interesse pubblico; fermo restando che
detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di
collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente per
l'immissione nel possesso dell'immobile (112).
5-quater. La gara avviene
tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola
esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e
l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore
offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei
beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative,
rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori,
qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende
deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le
modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter
nonché le modalità di aggiudicazione (112).
Art. 20.
1. Gli appalti di cui
all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui
all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di
gara un progetto almeno di livello preliminare
corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali
indagini geologiche, geo-tecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad
oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b, nonché le
eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori
potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice (113).
3. Gli appalti possono essere affidati anche
attraverso appalto-concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e
secondo le modalità previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti
mediante appalto-concorso é consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a
motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per i lavori di importo pari o
superiore a 25.000.000 di euro per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad
elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di
competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo
svolgimento della gara é effettuato sulla base di un progetto preliminare,
redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti
tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il
prezzo (114).
Art. 21.
1. L'aggiudicazione degli
appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata é effettuata con il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a) per i contratti da
stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara
ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi
di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973,
n. 14 (115), per quanto compatibile;
b) per i contratti da
stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di
gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da
stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari
(116).
1-bis. Nei casi di
aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al
comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte
di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno
1993 (55), relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in
considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione
delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del
procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle
condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione,
comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori
minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte
debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni
relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara
o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al
75 per cento di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera
di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni,
nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle
offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori
minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste
e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il
concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed
all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione
interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai
sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica
non é esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a
cinque (116) (117).
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o
licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al
comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia
comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la
particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene
possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con
integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.
2. L'aggiudicazione degli
appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento di concessioni mediante
licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione
all'opera da realizzare:
a) nei casi di
appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed
estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei
lavori;
4) il costo di utilizzazione e
di manutenzione;
5) ulteriori elementi
individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione
privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui
all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed
estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei
lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della
concessione;
6) le modalità di gestione, il
livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi
individuati in base al tipo di lavoro da realizzare (116).
3. Nei casi di cui al comma 2
il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di
importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso metodologie
definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un unico
parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o
l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione é
affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
regolamento.
5. La commissione
giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario
od affidatario dei lavori oggetto della procedura, é composta da un numero
dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia
cui si riferiscono i lavori. La commissione é presieduta da un dirigente
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non
debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico
tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e
non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di
controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente
hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati
commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle
amministrazioni preso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere
nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico
relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio
provinciale ove é affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa
riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi
da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici,
abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione
di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti
mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno
dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito
di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di
ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di
appartenenza;
c) funzionari tecnici delle
amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte
dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e
la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite
nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
8-bis. L'aggiudicazione dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n.490, il cui importo stimato sia
inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi
obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula
in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate
nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In
questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita
una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati.
Art. 22.
1. Nell'ambito delle procedure
di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge é
fatto tassativo divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente
aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di
procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi
altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che
hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei
casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede
la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del
soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto
individuato per l'affidamento a trattativa privata.
2. L'inosservanza del divieto
di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati
di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 23.
Licitazione
privata e licitazione privata semplificata (118)
1. Alle licitazioni private
per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i
soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti
di qualificazione previsti dal bando (119).
1.-bis. Per i lavori di
importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta
almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter
del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano
qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto (120).
1-ter. I soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere
invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano
apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),
possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande
in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero
compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve
indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e
deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente
normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle
qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n.34, di non trovarsi in nessuna delle cause
di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore
a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti
procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui
soggetti aggiudicatari. La domanda
presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello
della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello
della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni
di cui all'articolo 8, comma 7 (120).
Art. 24.
1. L'affidamento a trattativa
privata é ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei
seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;
a) lavori di importo
complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro; (122), nel rispetto delle norme sulla contabilità
generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827 (123).
b) lavori di importo
complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti
e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di
natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente
o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini
imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c) appalti di importo
complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e superfici architettoniche decorate, di cui alla legge 1 giugno 1939,
n. 1089, e successive modificazioni (124).
2. Gli affidamenti di appalti
mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio dal
responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di
chiunque lo richieda (125).
3. I soggetti ai quali sono
affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per
l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione
privata (125).
4. Nessun lavoro può essere
diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a
trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara
informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge
per i lavori oggetto dell'appalto (126).
5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il
cui importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara
informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla
quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto
dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il
cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria
fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la
sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge
e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni da affidare.
6. I lavori in economia sono
ammessi fino all'importo di 200 mila ECU I.V.A. esclusa, fatti salvi i lavori
del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle
truppe e dei reparti del genio militare, disciplinati dal regolamento per
l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis (127).
7. Qualora un lotto funzionale
appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può
essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi
successivi e appartenente alla medesima opera.
7-bis. Con riferimento ai lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, è ammissibile l'affidamento a
trattativa privata, ad un soggetto esecutore di un appalto, di lavori
complementari, non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento
precedentemente disposto, che siano diventati necessari, a seguito di
circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreché tali lavori
non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto
principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure,
quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente
necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non può
complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale.
8. (128)
Art. 25. (129)
1. Le varianti in corso
d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore dei
lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e
imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o
per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie
non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento
di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e
sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di
eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale (130);
c) nei casi previsti
dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile (130-bis);
d) per il manifestarsi di
errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il
responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di
progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1,
lettera d).
3. Non sono considerati
varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore
al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro
e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo
interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula
del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare
il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (131).
4. Ove le varianti di cui al
comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto,
il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una
nuova gara alla quale é invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del
contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino
a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis. Ai fini del presente
articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali (132).
Art. 26.
1. In caso di ritardo nella
emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato
speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato
generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di
cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell'amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto (133) (134).
2. L'articolo 33 della legge
28 febbraio 1986, n. 41 é abrogato.
3. Per i lavori pubblici
affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori
o realizzatori non é ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica
il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile (135).
4. Per i lavori di cui al
comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto
del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui
la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei
lavori stessi. Tale percentuale é fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la
predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della
presente legge, il decreto é emanato entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla
legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche
amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione
di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della
realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli
esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento
dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento
sono disciplinate dal regolamento.
Art. 27.
1. Per l'esecuzione di lavori
pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori
costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni
aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo
17, l'attività di direzione dei lavori, essa é affidata nell'ordine ai seguenti
soggetti:
a) altre amministrazioni
pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (5);
b) il progettista incaricato
ai sensi dell'articolo 17, comma 4 (136);
c) altri soggetti scelti con
le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni
comunitarie in materia (137).
2-bis.
Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni
di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve
comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa
vigente
Art. 28.
1. Il regolamento definisce le
norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo
finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei
lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei
collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad
essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione
del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di
regolare esecuzione (138).
2. Il regolamento definisce
altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi
e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto
della presente legge é redatto un
certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di
lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo é sostituito da
quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non
eccedente il milione di ECU é in facoltà del soggetto appaltante di sostituire
il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di
regolare esecuzione é comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori (139).
4. Per le operazioni di
collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di
elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette
amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di
carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono
fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente,
i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque
anni in uffici pubblici. E' abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura
regolamentare
5. Il collaudatore o i componenti della commissione
di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività
autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di
esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto
nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha
eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo
non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza,
di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive
per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza
economica il collaudo é effettuato sulla base di apposite certificazioni di
qualità dell'opera e dei materiali.
7. É obbligatorio il collaudo
in corso d'opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei
lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di
particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei
lavori in concessione;
d) in altri casi individuati
nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei
lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le
funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando
il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di
saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre
il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice
civile (12) (140).
10. Salvo quanto disposto
dall'articolo 1669 del codice civile (12), l'appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
Art. 29.
1. Il regolamento disciplina
le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di importo pari
o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, I.V.A. esclusa, prevedere l'obbligo
dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara nonché degli avvisi di
aggiudicazione all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee;
b) per i lavori di importo pari
o superiore a un milione di euro, I.V.A. esclusa, prevedere forme unificate di
pubblicità a livello nazionale;
c) per i lavori di importo
inferiore a un milione di euro, I.V.A. esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello
regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione
obbligatoria nei bandi di gara e negli avvisi di gara del responsabile del
procedimento;
e) disciplinare conformemente
alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavorio di qualsiasi
importo, le procedure, comprese quelle accellerate, i termini e i contenuti
degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le
amministrazioni aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del
contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione é
avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli
invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o del prescelto, del
sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori,
dei tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori
designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo
finale del lavoro (141);
f-bis) nei casi in cui
l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione
o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo
superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato
all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità,
con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a
carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le
ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori
(142);
f-ter) nei casi di
contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi
giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce
emesse dall'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano
variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori,
disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse
modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma (142).
2. Le spese relative
alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le
somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile
del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, il quale, in
caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio
carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa
sull'amministrazione.
Art. 30. (143)
1. L'offerta da presentare per
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione
pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante
fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (140-bis), e dall'impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione (144).
2. L'esecutore dei lavori é
obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo
degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore
al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a
decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante
stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare
garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di
un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di
importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti,
è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale
o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di
lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai
precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della garanzia di
cui al primo periodo determina
la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o
concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio (145).
2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione
provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta (146).
3. L'esecutore dei lavori é
altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo
superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
l'esecutore é inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria
decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i
progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a
far data dell'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei
progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione.
La garanzia é prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo
dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo
inferiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa, e per un massimale non inferiore
al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni
e 500 mila ECU, per lavori di importo
superiore a 5 milioni di ECU, Iva esclusa. La mancata presentazione da parte
dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche
dal pagamento della parcella professionale (147).
6.
Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli
oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali
sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con
apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le
modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di
importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
45004;
b) per i lavori di
importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli
uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato
redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un
sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo
i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il
soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una
polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attività di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle
stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia
comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione
appaltante.
7. Sono soppresse le altre
forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito
regolamento (149), da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (3), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, é istituito, per i
lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia
globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e b) (150). Il sistema, una volta istituito,
è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera
b), di importo superiore a 75 milioni di euro.
Art. 31.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana
un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità
alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del
Consiglio del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario
redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza
e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (49);
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi
ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 (49);
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del
cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano
generale di sicurezza, quando questi ultimi
siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
(49), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) (151).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano
generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 (49), ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o
di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il
regolamento di cui al comma 1
stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto
da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza (152).
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei
lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per
l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494
(49), proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti
alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso (153).
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati
dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi
dei pani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso
alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla
lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani
medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1 (152).
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35
della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e
lavori pubblici é determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente
occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito
della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle
rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario
che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa é equiparato
all'appaltatore (154).
Art. 31-bis. (155)
1. Per i lavori pubblici affidati dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in
materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione
di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore
al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del
procedimento promuove la costituzione di apposita commissione
perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori
e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni
dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta
motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si
pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il
soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore
avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione
dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La
costituzione della commissione è altresì promossa dal
responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo
economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da
parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata
della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto
ricevimento.
1-bis. La commissione di cui al comma 1 è
formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità,
designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento,
il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il
terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente
all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di
mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su
istanza della parte più diligente, per le opere di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo
dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda
alla designazione del componente di sua elezione nel termine di
trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento,
questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata
di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori
e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi
ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico
dei fondi stanziati per i singoli interventi.
1-ter. L'accordo bonario, definito con le
modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore,
ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire
alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti,
perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario
risolutivo delle riserve.
1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter
non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del
soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata
in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo
inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione
è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente
della commissione stessa.
2. I ricorsi relativi ad
esclusione da procedure di affidamento di lavori pubblici, per la quale sia stata
pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (156), devono essere discussi nel merito entro novanta
giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi
aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in relazione ai
quali sia stata presentata domanda di provvedimento d'urgenza, i contro
interessati e l'amministrazione resistente possono chiedere che la questione
venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la
discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal deposito
dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata per la
discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa per
la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta
giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici
giorni prima dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela
giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate
agli appalti.
5. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori
appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 32. (157)
1. Tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
2. Per
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente
legge, qualora sussista la competenza
arbitrale, il giudizio é demandato ad un collegio arbitrale costituito presso
la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui
all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme
di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di
procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del
corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce
altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge,
la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i
lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi
nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico
di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di
trasparenza, imparzialità e correttezza.
4. Dalla data di entrata in
vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima
data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve
intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le
modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo
la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni
che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa
abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già
stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i
collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i
precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle
controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.
Art. 33.
1. Le opere destinate ad
attività della Banca
d’Italia, delle forze armate o dei
corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei
casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in
conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti
o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza
dello Stato, dichiarate indifferibile ed urgenti, possono essere eseguite in
deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento
dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al
comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi gare
informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti
ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative
procedure.
3. I lavori di cui al comma 1
sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei Conti,
la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia
della gestione. Dell'attività di cui al presente comma é dato conto entro il 30
giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
Art. 34.
1. Il comma 3 dell'articolo 18
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (21), già sostituito dall'articolo 34 del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (9), é sostituito dal seguente:
"3. Il soggetto
appaltante é tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria
con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le
altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili o
affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per
particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto
riguarda la categoria, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), é definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie
medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in
subappalto o in cottimo é sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto
dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'appaltatore provveda
al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative lavorazioni;
3) che, al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante,
l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4) che l'affidatario del
subappalto o del cottimo sia iscritto,
se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità
europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di
importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo,
ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo
la legislazione vigente, é sufficiente per eseguire i lavori pubblici
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei
confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni"
(158) (159).
2. (160)
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali alla data
di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora pubblicato il
bando.
4. (161)
Art. 35.
1. Le cessioni di azienda e
gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che
eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di
ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non
abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187
(162), e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli
articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni
successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove,
in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti
di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (158), e successive
modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori
previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale,
decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione,
gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni
aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dell'ammissione dei
concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del
Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze
derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da
fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle
imposte sui redditi da conferimento.
Art. 36.
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di
azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore
di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge
31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione
maggioritaria di almeno tre quarti dei soci cooperatori, nei cui confronti
risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato
oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità
di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 37.
1. Il Ministro dei lavori
pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono la
sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per
l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i
processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non venga sottoscritta
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi
organismi paritetici attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi
reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le
prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono
stati iscritti (163).
Art. 37-bis. (164)
1. Entro il 30 giugno di
ogni anno I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori"
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti nella
programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione sulla
base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo
19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori
stessi. Le proposte sono presentate entro il 30
giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza
non siano state presentate proposte per il medesimo intervento,
entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale ed
ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di
credito, o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso
ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.385, o da una società di
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966, una specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta
indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo
delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti
sulle opere di ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile (12). Tale importo,
soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non
può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e
privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito
della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente legge,
proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in
capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le
amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte
di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina
alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla
realizzazione degli interventi proposti.
2. Possono presentare le
proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i
soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori
ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n.153. Le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di
fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di
proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando
la loro autonomia decisionale.
2-bis. Entro venti
giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni
aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di
interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di
gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo
80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno
sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere
dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24
novembre 2000, n.340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso
è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali
obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di
pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto
dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del
procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale
dettagliata richiesta di integrazione.
Art. 37-ter. (164)
1. Entro il 31 ottobre
di ogni anno, Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità
delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed
ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della
fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del
costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi
di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario
del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di
elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad
individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La
pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro
mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il
responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più
lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui
all'articolo 37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella
giudicata dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore
risulterà aggiudicatario della concessione.
Art. 37-quater. (164)
1. Entro tre
mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra
proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo
periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa
concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta
individuata:
a) ad indire una gara da
svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto preliminare
presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni
delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la
determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure
previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; è
altresì consentita la procedura di appalto-concorso;
b) ad aggiudicare la
concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i
soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera
a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura
negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore
posta a base di gara é vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre
offerte nella gara ed é garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma
1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara,
oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano, mediante
fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando
in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella
procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti
aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando
di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento é effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto
aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel
caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva
procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti
aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli
altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle
spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis,
comma 1, quinto periodo. Il pagamento é effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando
tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del
comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente
articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2,
comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del
trenta per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori
disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2.
Art. 37-quinquies. (164)
1. Il bando di gara per
l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che
l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una
società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata,
anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale
sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti,
nell'offerta é indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di
ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui
all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di
contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della
società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e
i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si
intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente
dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento
dei lavori o dei servizi a soggetti terzi (165).
1-ter. Per effetto del
subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la
società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso
di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la
società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso
del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire
alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando
in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le
modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo
restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino
alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel
capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni
da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso
a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in
qualsiasi momento.
Art. 37-sexies. (164)
1. Le società costituite al
fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di
pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di
vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del
codice civile (12), purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette
obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa
documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare
distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici.
Art. 37-septies. (164)
1.Qualora il rapporto di
concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero
quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono
rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere
realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel
caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente
sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi
sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di
risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere
ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata
sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono
destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del
concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo
soddisfacimento di detti crediti.
3. La efficacia della revoca
della concessione é sottoposta alla condizione del pagamento da parte del
concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art. 37-octies. (164)
1. In tutti i casi di
risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario,
gli enti finanziatori del progetto
potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione
di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto
del concessionario e che verrà accertata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai
finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della
concessione;
b) l'inadempimento del
concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma
ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il
concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle
previsioni di cui al comma 1.
Art. 37-nonies. (164)
1. I crediti dei soggetti che
finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico
o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del
concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile (12).
2. Il privilegio, a pena di
nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente
descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in
linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi
che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni é subordinata alla trascrizione, nel
registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma , del codice civile (12),
dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio é
dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso
devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la
pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove
ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1153 del codice civile (12), il privilegio può essere
esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti che
sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3.
Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti
del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Art. 38. (166)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento,
il Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori
di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1¡
giugno 1939, n. 1089 (18), può procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma
4, 23, comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonché
all'articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del
medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per
cento e che l'importo in aumento relativo alle varianti che determinano un
incremento dell'importo originario del contratto deve trovare copertura nella
somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Art.
38-bis.
(Deroghe in situazioni di emergenza
ambientale).
1. Al fine di
accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e
parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città,
l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale
costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti".
2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore
della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis
della legge 11 febbraio 1994, n.109, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso
indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano
pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo.
La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.109, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni
aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini
decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) G.U. 19 febbraio 1994, n.
41 S.O.
(2) Comma così modificato
dall'art. 9, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Legge 23 agosto 1988, n.
400.
(4) Comma così modificato dall'art.
1, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(4-bis) lettera così
modificata dall'art. 65, comma 4 della Finanziaria 2001 che ha sostituito le
parole "a scopi amministrativi ed edifici industriali".
(5) Legge abrogata (v. art.
274 DLgs. 267/2000).
(6) Legge 23 dicembre 1992, n.
498.
(7) Decreto Legislativo 17
marzo 1995, n. 158.
(8) Lettera così sostituita
dall'art. 1, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(9) Decreto Legislativo 19
dicembre 1991, n. 406.
(10) Lettera così sostituita
dall'art. 2 del D. L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216.
(11) Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(12) Art. 2359 cod. civ..
(13)Comma così sostituito
dall'art. 1, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(14) L'art. 1, comma 5, L. 18
novembre 1998, n. 415 ha soppresso la virgola originariamente prevista dopo le
parole "di interesse generale".
(15) Ai sensi dell'art. 9,
comma 2, della L. 18 novembre 1998 n. 415, il Regolamento di cui al presente
comma é adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n.
415/98.
(16)Comma così modificato
dall'art. 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216.
(17) Comma così modificato
dall'art. 9, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(18)Comma così modificato
dall'art. 9, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415. La legge 1¡ giugno 1939 n.
1089 é stata abrogata dal D.Lvo 29 ottobre 1999, n. 490.
(19) L'alinea é stata così
modificata dall'art. 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(20) L'art. 3 del D.L. 3
aprile 1995, n. 101 ha così modificato le lettere g) e h) ed ha soppresso le
lettere i) e n). Successivamente, l'art. 9, comma 5, L. 18 novembre 1998, n.
415, ha così modificato la lettera h).
(21) Art. 18, comma 3, Legge
19 marzo 1990, n. 55.
(22) Comma aggiunto dall'art.
3 D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216, e così
modificato dall'art.9 comma 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(23) Comma aggiunto dall'art.
3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(24) V. provvedimento
Parlamento nazionale 29 gennaio 1999 in G.U. 1 febbraio 1999, n. 25
(25)Legge 12 luglio 1991, n.
203.
(26) Comma così modificato
dall'art. 9, comma 7, L. 18 novembre 1998, n. 415. V. nota 18.
(27) Comma modificato prima
dall'art. 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995,
n. 216 e poi dall'art. 9, comma 8, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(28) Periodo aggiunto
dall'art. 9, comma 9, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(29) La lettera b) del comma
10 é stata precedentemente soppressa dall'art. 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n.
101, convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216 e reintrodotta dall'art. 9, comma
10, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(30) Comma così sostituito
dall'art. 9, comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415. L'Osservatorio dei lavori
pubblici é stato costituito con delibera dell'Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici 19 ottobre 1999, in G.U. 2 novembre 1999, n. 257.
(31) Comma così aggiunto
dall'art. 9, comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(32) Comma soppresso dall'art.
3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(33) Comma così sostituito
dall'art. 9, comma 11, L. 18 novembre 1998, n. 415. V. nota 30.
(34) Lettera così modificata
dall'art. 9, comma 12, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(35) Comma aggiunto dall'art.
9, comma 13, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(36) L'art. 9, comma 14, L. 18
novembre 1998, n. 415, ha così elevato l'importo originariamente fissato a
80.000 ECU.
(37) Comma abrogato dall'art.
9, comma 16, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(38) Legge 23 marzo 1997, n.
135.
(39) Comma precedentemente
introdotto dall'art. 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216 e così sostituito
dall'art. 9, comma 17, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(40) Comma così sostituito
dall'art. 10 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216.
(41) Comma aggiunto dall'art.
9, comma 18, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(42) Comma così sostituito
dall'art. 4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216.
(43) Comma così modificato
dall'art. 4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216.
(44) Comma così sostituito
dall'art. 4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216.
(45) Comma aggiunto dall'art.
4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(46) Comma aggiunto dall'art.
11, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 23, L. 16 giugno
1998, n. 191.
(47) Articolo così sostituito
dall'art. 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(48) Legge 7 agosto 1990, n.
241.
(49) Il Decreto Legislativo 14
agosto 1996, n. 494, é stato modificato dal Decreto Legislativo 19 novembre
1999, n. 528 (v. G.U. 18 gennaio 2000, n. 13).
(50) Decreto Legislativo 17
marzo 1995,, n. 157.
(50-bis) Comma abrogato
dall'art. 14 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi
- Legge di semplificazione 1999" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
275 del 24 novembre 2000, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3 della L.
241 1990 come sostituito dall'articolo 9 della stessa legge.
(51) Comma così sostituito
dall'art. 2, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(52)Ai sensi dell'art. 2,
comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, il Regolamento di cui al presente comma é
emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 415/98..
(53) Comma abrogato dall'art.
2, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(54) V. nota 52.
(55) V. comma 10 del presente
articolo.
(56) Comma così sostituito
dall'art. 4-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995,
n. 216.
(57) Comma così modificato
dall'art. 4-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995,
n. 216.
(58) Comma prima modificato
dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216 e successivamente dall'art. 2, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(59) Comma aggiunto dall'art.
2, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(60) Comma prima modificato
dall'art. 5 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216 e poi dall'art. 9, comma 19, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(61) Ora, in tema di
qualificazione, D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
(62) Comma così modificato
dall'art. 9, comma 20, L. 189 novembre 1998, n. 415.
(63) Comma aggiunto dall'art.
5 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(64) Legge 25 giugno 1909, n.
422 .
(65) Art. 2615-ter cod. civ..
(65-bis) Art. 2602 cod. civ..
(66) Decreto Legislativo 23
luglio 1991, n. 240.
(67) Lettera aggiunta
dall'art. 5-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995,
n. 216.
(68) Comma aggiunto dall'art.
3, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(69) V. nota 52
(70) Comma così modificato
dall'art. 9, comma 21, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(71) L'art. 9, comma 22, della
Legge 18 novembre 1998, n. 415 ha soppresso la parola "esclusivamente",
precedentemente ivi prevista.
(72) V. nota 52.
(73) Comma così modificato
dall'art. 5-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995,
n. 216.
(74) Comma aggiunto dall'art.
3, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(75) Comma così modificato
dall'art. 9, comma 23, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(76) Comma così sostituito
dall'art. 9, comma 24, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(77) Comma aggiunto dall'art.
9, comma 24, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(78) Articolo così sostituito
dall'art. 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(79) Decreto Legislativo 25
febbraio 1995, n. 77.
(80) D.M. 21 giugno 2000.
(81) Articolo prima modificato
dall'art. 4, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente abrogato
implicitamente dall'art. 274, lettera q) del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
(82)Articolo così sostituito
dall'art. 5-quinquies del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno
1995, n. 216.
(83) Comma così modificato
dall'art. 9, comma 25, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(84) Comma così modificato
dall'art. 9, comma 26, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(85) Comma così modificato
dall'art. 9, comma 27, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(86) Comma così modificato
dall'art. 9, comma 28, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(87) Rubrica così sostituita
dall'art. 6, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(88) Comma così modificato
dall'art. 6, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(88-bis) parole aggiunte
dall'art. 145, comma 89 della Finanziaria 2001.
(89) Ai sensi dell'art. 6,
comma 9, L. 18 novembre 1998, n. 415, la disposizione di cui al presente comma,
si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore
della L. 415/98.
(90) Ai sensi dell'art. 6,
comma 8, della legge 18 novembre 1998, n. 415, ai fini della partecipazione
alle gare per gli affidamenti di cui al presente articolo, le società costituite
dopo la data di entrata in vigore della legge n. 415/98, per un periodo di tre
anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci
della società, qualora costituite nella forma di società cooperativa, e dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a
tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di
collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di
società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data
di entrata in vigore della legge n. 415/98, detta facoltà é esercitata per un
periodo massimo di tre anni da tale data.
(91) Comma così modificato
dall'art. 6, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(92) Decreto Legislativo 17
marzo 1995, n. 157 .
(93) Comma così sostituito
dall'art. 6, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(94) Comma aggiunto dall'art.
6, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(95) Comma così sostituito
dall'art. 6, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(96) Comma aggiunto dall'art.
6, comma 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(97) Ai sensi dell'art. 6,
comma 7, della legge 18 novembre 1998, n. 415, il decreto di cui al presente
comma, é emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge n. 415/98.
(98) Rubrica così sostituita
dall'art. 6 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216.
(99) Comma così sostituito
dall'art. 13, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144. Con D.M.LL.PP. 2 novembre
1999, n. 555 è stato adottato il Regolamento per la ripartizione del fondo di
cui al presente comma.
(100) Comma aggiunto dall'art.
6 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216, e
così modificato dall'art. 9, comma 29, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(101) Comma aggiunto dall'art.
9, comma 30, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(102) Comma aggiunto dall'art.
3, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(103) Comma così modificato
prima dall'art. 6-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno
1995, n. 216 e poi dall'art. 3, commi 3 e 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(104) Comma aggiunto dall'art.
3, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(105) Comma così sostituito
dall'art. 3, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(106) Comma aggiunto dall'art.
3,comma 7, L. 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della
legge 18 novembre 1998, n. 415, le disposizioni del presente comma si applicano,
ove compatibili, anche alle concessioni di servizi pubblici.
(107) Comma così modificato
dall'art. 9, commi 31 e 32, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(108) Legge 20 marzo 1865, n.
2248, All. F).
(109) Comma così sostituito dall'art.
6-bis, del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(110) Comma così modificato
prima dall'art. 6-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno
1995, n. 216 e poi dall'art. 9, comma 33, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(111) Comma aggiunto dall'art.
6-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216.
(112) Comma aggiunto dall'art.
3, comma 9, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(113)Comma così modificato
dall'art. 9, comma 34, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(114) Comma così modificato
dall'art. 9, comma 35, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(115) Legge abrogata (v. art.
231, D.P.R. n. 554/99).
(116) Comma così sostituito
dall'art. 7, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(117) Ai sensi dell'art. 7, comma
2, della legge 18 novembre 1998, n. 415, trascorsi dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa, il Ministro dei lavori pubblici, con
proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le modalità di determinazione
della soglia di anomalia delle offerte, in sostituzione di quelle previste dal
presente comma.
(118) Rubrica così sostituita
dall'art.8, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(119) Comma così sostituito
dall'art. 8 del D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995 n.
216.
(120) Comma aggiunto dall'art.
8, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(121) Legge 4 gennaio 1968, n.
15.
(122) Importo così elevato
dall'art. 9, comma 36, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(123) R.D. 23 maggio 1924, n.
827.
(124) Comma così sostituito
dall'art. 8-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995,
n. 216 e successivamente modificato dall'art. 9, commi 36 e 37 L. 18 novembre
1998, n. 415. V. nota 18.
(125) Comma così modificato
dall'art. 8-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995,
n. 216.
(126) Comma così modificato
dall'art. 9, comma 38, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(127) Comma così modificato
prima dall'art. 8-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno
1995, n. 216 e successivamente dall'art. 9, comma 39, L. 18 novembre 1998, n.
415.
(128) Comma abrogato dall'art.
9, comma 40, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(129) Articolo così sostituito
dall'art. 8-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995,
n. 216.
(130) Lettera aggiunta
dall'art. 9, comma 41, L. 18 novembre 1998, n. 415
(130-bis) Art. 1664 cod. civ..
(131) Comma così modificato
dall'art.9, comma 42, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(132) Comma aggiunto dall'art.
9, comma 43, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(133) Comma così sostituito
dall'art. 9, comma 44, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(134) Art. 1460 cod. civ..
(135) Art. 1664 cod. civ..
(136)Lettera così modificata
dall'art. 8-quater del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno
1995, n. 216.
(137) Comma così modificato
dall'art. 9, commi 45 e 46, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(138) Comma così modificato
dall'art. 9, comma 47, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(139)Comma così modificato
dall'art. 9, comma 48, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(140) Comma così sostituito
dall'art. 9, comma 49, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(140-bis) comma così
modificato dall'art. 145, comma 50 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)",pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 29 dicembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 219.
(141) Lettera così modificata
dall'art. 9, comma 50, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(142) Lettera aggiunta
dall'art. 9, comma 51, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(143) Ai sensi dell'art. 9,
comma 59, della legge 18 novembre 1998, n. 415, gli schemi di polizza-tipo
concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dal
presente articolo, sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 415/98.
(144) Comma così modificato
dall'art. 9, commi 52 e 53, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(145) Comma così modificato
dall'art. 9, comma 54, della legge 18 novembre 1998, n. 415, che ha soppresso
l'ultimo periodo del comma medesimo.
(146) Comma aggiunto dall'art.
9, comma 55, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(147) Comma così modificato
dall'art. 8-quinquies del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno
1995, n. 216.
(148) Comma così sostituito
dall'art. 9, comma 56, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(149) Ai sensi dell'art. 9,
comma 58, della legge 18 novembre 1998, n. 415, il regolamento, di cui al presente
coma, è emanato entro un anno dalla
data di entrata in vigore della legge n. 415/98.
(150) Comma aggiunto dall'art.
9, comma 57, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(151) Comma aggiunto dall'art.
9, comma 60, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(152) Comma così sostituito
dall'art. 9, comma 61, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(153) Comma aggiunto dall'art.
9, comma 61, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(154) Comma aggiunto dall'art.
9, comma 62, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(155) Articolo aggiunto
dall'art. 9 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216.
(156) Legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
(157) Articolo così sostituito
dall'art. 10, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(158) Legge 31 maggio 1965, n.
575.
(159) Comma così modificato
prima dall'art. 9, commi 65 e 66, L. 18 novembre 1998, n. 415 e da ultimo
dall'art. 231, comma 1, lett. u) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
(160) Comma abrogato dall'art.
9, comma 67, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(161) Comma abrogato dall'art.
9, comma 73, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(162) D.P.C.M. 11 maggio 1991,
n. 187.
(163) Ai sensi dell'art. 9,
comma 76, della legge 18 novembre 1998,
n. 415, il termine di cui al presente articolo é riaperto e fissato in sei mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 415/98. Decorso tale
termine, qualora l'intesa di cui al medesimo articolo non venga sottoscritta
entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti sociali
proponendo la sottoscrizione di un protocollo d'intesa.
Ai sensi del successivo comma
77 dell'art. 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415, decorso il termine di cui
al primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano la reciprocità
con altre casse edili regolarmente
costituite non possono rilasciare dichiarazioni di regolarità contributiva.
(164) Articolo aggiunto
dall'art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(165) Comma aggiunto dall'art.
6, comma 1, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(166) Articolo così sostituito
dall'art. 9, comma 74, L. 18 novembre 1998, n. 415.