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Martedì
13 Agosto 2002
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I giudici hanno
sospeso l’esecutività di un atto del Comune che aveva
respinto la richiesta edilizia di un abitante del Prealpino
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Sottotetti,
il Tar dà la «linea» al Prg
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Emanato un
pronunciamento liberista in materia di sopralzo delle
abitazioni
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Il Tribunale amministrativo
regionale entra ancora una volta da protagonista nel dibattito
urbanistico cittadino. Dopo aver bocciato il Piano-Secchi per
la mancanza di zonizzazioni omogenee, e aver costretto il
Comune a redigere un nuovo Prg che approderà ai primi di
settembre in Consiglio comunale, il Tar di Brescia s’è
pronunciato su un nuovo tema scottante, che gioca una parte
tutt’altro che marginale nel nuovo Prg. Lo ha fatto con un’ordinanza
emanata ai primi di luglio che boccia la linea di
intransigenza della Loggia verso il sopralzo dei sottotetti.
Una questione spinosa, che aveva già acceso il dibattito nell’ultima
seduta della commissione Urbanistica prima della pausa estiva,
e sulla quale l’assessore Venturini s’era riservato di
avanzare una proposta definitiva proprio in Consiglio, al
momento della presentazione del nuovo Prg.
Ma andiamo con ordine. Il Comune di Brescia ha già conosciuto
nel novembre scorso il formidabile potere di interdizione
della giustizia ammistrativa in materia urbanistica: allora il
Tar di Brescia, presieduto da Francesco Mariuzzo, accolse due
distinti ricorsi (presentati rispettivamente dalla società
"La Torre" e dal signor Mauro Biasin) e bocciò il
Prg-Secchi. Due sentenze in fotocopia che suonarono come
stroncatura del Piano, reo di non prevedere zonizzazioni
omogenee.
La Loggia reagì con una doppia strategia: da un lato impugnò
la sentenza davanti al Consiglio di Stato, dall’altro mise
in moto la macchina per approvare un nuovo Prg che prevedesse
un chiaro sistema di zonizzazione. Siccome la seconda linea è
parsa più celere (il voto consiliare potrebbe arrivare già
in settembre) la Loggia ha fatto capire che potrebbe
rinunciare al ricorso alla giustizia amministrativa.
Sulla strada del nuovo Prg si presenta però già ora una
nuova complicazione, emersa sempre nelle aule del Tar. Uno dei
«punti caldi» del nuovo strumento urbanistico riguarda
infatti la possibilità di rialzare i sottotetti: possibilità
prevista da una legge regionale del ’99, ampiamente
sfruttata in quel di Milano, ma su cui l’assessore Venturini
ha manifestato un orientamento più cauto e restrittivo. Sulla
stessa materia, però, c’è ora il pronunciamento del Tar di
Brescia, che è nettamente "liberista" sulle
possibilità edificatorie. L’ordinanza dei primi di luglio
pone insomma una nuovo paletto sulla strada della
programmazione comunale: la Loggia ha deciso di ricorrere
contro questo pronunciamento davanti al Consiglio di Stato, ma
sulla questione-sottotetti rischia ora di innescarsi una nuova
insidiosa querelle giudiziaria.
Il nuovo pronunciamento del Tar prende le mosse dal ricorso
presentato da un privato cittadino, il signor Giovanni Bertoni,
assistito dagli avvocati Gianfranco Fontana, Italo Ferrari e
Francesco Fontana (gli stessi che hanno assistito Biasin e
"La Torre" nel ricorso che ha affossato il Prg).
Bertoni - che abita al Prealpino - aveva presentato un
progetto di recupero del sottotetto a uso abitativo. Ma la sua
richiesta era incappata nel maggio scorso nel diniego
comunale. Proprio questo è l’atto che Bertoni ha impugnato,
e che ora è incappato nella sospensiva dei giudici
amministrativi (presidente Mariuzzo, consigliere Conti,
consigliere relatore Caputo). Il pronunciamento del Tar, va
detto, è una sospensiva e non una sentenza di merito, ma le
argomentazioni addotte dai giudici non lasciano dubbi sulla
loro interpretazione della materia.
Cosa ha spinto dunque il Tar a bocciare la linea intransigente
del Comune contro il sopralzo dei sottotetti? L’elemento-chiave
è ancora una volta la legge regionale 22 del 1999 che -
ricorda il Tar - «consente il recupero ai fini abitativi del
sottotetto con modificazioni delle altezze di colmo e di
gronda e delle linee di pendenza delle falde». Secondo il Tar
«il diniego suppone il divieto alla modificazione delle falde
inclinate di copertura in piane». Ma, conclude l’ordinanza
del Tar, «tale modificazione, se non impinge in divieti di
natura estetica o urbanistica previsti negli strumenti
urbanistici che prescrivano specifiche tipologie
architettoniche delle coperture - che nel caso che se ne
occupa non sembrano sussistenti - non è ostativa al recupero
abitativo del sottotetto». Dunque: in assenza di divieti
estetici, un tetto spiovente può pure diventare piano se di
mezzo c’è il recupero avitativo del sottotetto.
Il privato, insomma, è riuscito (almeno per ora) a scardinare
l’opposizione comunale facendo leva sull’articolo 6 della
legge regionale 22 del 1999 che afferma: «Gli interventi
edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono
comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e
terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di
aeroilluminazione, nonchè modificazioni delle altezze di
colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde,
purchè nei limiti di altezza massima degli edifici posti
dallo strumento urbanistico».
La Loggia, a questo punto, nel definire le previsioni del Prg
deve fare i conti con l’interpretazione della legge
regionale offerta dal Tar bresciano. E con la possibilità
che, spinta dalla liberalizzazione-sottotetti, Brescia nelle
sue periferie inizi coralmente a... crescere in altezza.
Massimo Tedeschi
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