Martedì 13 Agosto 2002

I giudici hanno sospeso l’esecutività di un atto del Comune che aveva respinto la richiesta edilizia di un abitante del Prealpino

Sottotetti, il Tar dà la «linea» al Prg

Emanato un pronunciamento liberista in materia di sopralzo delle abitazioni

Il Tribunale amministrativo regionale entra ancora una volta da protagonista nel dibattito urbanistico cittadino. Dopo aver bocciato il Piano-Secchi per la mancanza di zonizzazioni omogenee, e aver costretto il Comune a redigere un nuovo Prg che approderà ai primi di settembre in Consiglio comunale, il Tar di Brescia s’è pronunciato su un nuovo tema scottante, che gioca una parte tutt’altro che marginale nel nuovo Prg. Lo ha fatto con un’ordinanza emanata ai primi di luglio che boccia la linea di intransigenza della Loggia verso il sopralzo dei sottotetti. Una questione spinosa, che aveva già acceso il dibattito nell’ultima seduta della commissione Urbanistica prima della pausa estiva, e sulla quale l’assessore Venturini s’era riservato di avanzare una proposta definitiva proprio in Consiglio, al momento della presentazione del nuovo Prg.
Ma andiamo con ordine. Il Comune di Brescia ha già conosciuto nel novembre scorso il formidabile potere di interdizione della giustizia ammistrativa in materia urbanistica: allora il Tar di Brescia, presieduto da Francesco Mariuzzo, accolse due distinti ricorsi (presentati rispettivamente dalla società "La Torre" e dal signor Mauro Biasin) e bocciò il Prg-Secchi. Due sentenze in fotocopia che suonarono come stroncatura del Piano, reo di non prevedere zonizzazioni omogenee.
La Loggia reagì con una doppia strategia: da un lato impugnò la sentenza davanti al Consiglio di Stato, dall’altro mise in moto la macchina per approvare un nuovo Prg che prevedesse un chiaro sistema di zonizzazione. Siccome la seconda linea è parsa più celere (il voto consiliare potrebbe arrivare già in settembre) la Loggia ha fatto capire che potrebbe rinunciare al ricorso alla giustizia amministrativa.
Sulla strada del nuovo Prg si presenta però già ora una nuova complicazione, emersa sempre nelle aule del Tar. Uno dei «punti caldi» del nuovo strumento urbanistico riguarda infatti la possibilità di rialzare i sottotetti: possibilità prevista da una legge regionale del ’99, ampiamente sfruttata in quel di Milano, ma su cui l’assessore Venturini ha manifestato un orientamento più cauto e restrittivo. Sulla stessa materia, però, c’è ora il pronunciamento del Tar di Brescia, che è nettamente "liberista" sulle possibilità edificatorie. L’ordinanza dei primi di luglio pone insomma una nuovo paletto sulla strada della programmazione comunale: la Loggia ha deciso di ricorrere contro questo pronunciamento davanti al Consiglio di Stato, ma sulla questione-sottotetti rischia ora di innescarsi una nuova insidiosa querelle giudiziaria.
Il nuovo pronunciamento del Tar prende le mosse dal ricorso presentato da un privato cittadino, il signor Giovanni Bertoni, assistito dagli avvocati Gianfranco Fontana, Italo Ferrari e Francesco Fontana (gli stessi che hanno assistito Biasin e "La Torre" nel ricorso che ha affossato il Prg).
Bertoni - che abita al Prealpino - aveva presentato un progetto di recupero del sottotetto a uso abitativo. Ma la sua richiesta era incappata nel maggio scorso nel diniego comunale. Proprio questo è l’atto che Bertoni ha impugnato, e che ora è incappato nella sospensiva dei giudici amministrativi (presidente Mariuzzo, consigliere Conti, consigliere relatore Caputo). Il pronunciamento del Tar, va detto, è una sospensiva e non una sentenza di merito, ma le argomentazioni addotte dai giudici non lasciano dubbi sulla loro interpretazione della materia.
Cosa ha spinto dunque il Tar a bocciare la linea intransigente del Comune contro il sopralzo dei sottotetti? L’elemento-chiave è ancora una volta la legge regionale 22 del 1999 che - ricorda il Tar - «consente il recupero ai fini abitativi del sottotetto con modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde». Secondo il Tar «il diniego suppone il divieto alla modificazione delle falde inclinate di copertura in piane». Ma, conclude l’ordinanza del Tar, «tale modificazione, se non impinge in divieti di natura estetica o urbanistica previsti negli strumenti urbanistici che prescrivano specifiche tipologie architettoniche delle coperture - che nel caso che se ne occupa non sembrano sussistenti - non è ostativa al recupero abitativo del sottotetto». Dunque: in assenza di divieti estetici, un tetto spiovente può pure diventare piano se di mezzo c’è il recupero avitativo del sottotetto.
Il privato, insomma, è riuscito (almeno per ora) a scardinare l’opposizione comunale facendo leva sull’articolo 6 della legge regionale 22 del 1999 che afferma: «Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonchè modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purchè nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico».
La Loggia, a questo punto, nel definire le previsioni del Prg deve fare i conti con l’interpretazione della legge regionale offerta dal Tar bresciano. E con la possibilità che, spinta dalla liberalizzazione-sottotetti, Brescia nelle sue periferie inizi coralmente a... crescere in altezza.

Massimo Tedeschi