IVA
- TRATTAMENTO DEI CONTRATTI DI LEASING AVENTI AD OGGETTO TERRENI ADIBITI A CAVA
(Ris.
Min. n. 57 del 7/4/97)
Con
istanza diretta alla scrivente la Confindustria ha chiesto di conoscere il
trattamento da riservare, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alle
operazioni di leasing immobiliare aventi ad oggetto terreni da adibire a cava.
La
confederazione istante ha fatto presente che i terreni destinati ad essere
utilizzati per finalità estrattive in taluni casi sono compresi dagli strumenti
urbanistici tra quelli suscettibili di utilizzazione edificatoria, ma nella
maggioranza delle ipotesi sono classificati tra le aree non edificabili.
Al
fine di risolvere il quesito proposto, si ritiene utile rammentare in premessa
che il contratto di locazione finanziaria ha ad oggetto la messa a
disposizione, da parte di un soggetto, di un bene mobile o immobile che la
controparte ha il diritto di utilizzare dietro pagamento di canoni periodici,
con facoltà, alla scadenza del termine, di riscattare il bene oggetto della
pattuizione, acquisendone così la proprietà, mediante pagamento di una somma
prestabilita.
Agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni dipendenti da un
contratto di leasing sono riconducibili alle prestazioni di servizi
disciplinate dall'art. 3, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il
quale espressamente prende in considerazione, tra l'altro, le "prestazioni
verso corrispettivo dipendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di
permettere, quale ne sia la fonte". Il secondo comma del predetto art. 3,
inoltre, qualifica come prestazioni di servizi quelle rese, dietro corrispettivo,
in dipendenza di contratti di locazione, affitto, noleggio esimili.
È
ragionevole ritenere che il termine "locazione", utilizzato dalla
richiamata norma senza ulteriori specificazioni, possa essere riferito anche al
contratto di leasing - o locazione finanziaria - che, non espressamente
disciplinato dal codice civile, presenta comunque innegabili affinità con la
fattispecie della locazione di cui agli articoli 1571 e seguenti del richiamato
codice. In virtù dell'art.6 del citato D.P.R. n.633 del 1972, che,
relativamente alle prestazioni di servizi, fa coincidere il momento di
effettuazione dell'operazione ai fini IVA con quello di pagamento del
corrispettivo, si deve ritenere che, per quanto concerne i contratti di leasing
cui si riferisce l'istanza, l'obbligo di versamento dell'imposta sul valore
aggiunto e tutti gli altri obblighi strumentali connessi sorgono al momento in
cui viene pagato ciascuno dei canoni periodici, limitatamente all'importo di
volta in volta corrisposto. Qualora poi alla scadenza contrattuale venga
esercitata, da parte dell'utilizzatore del bene, la facoltà di riscatto, la
somma predeterminata e distinta dai canoni periodici già versati, che deve
essere corrisposta per acquisire la proprietà del cespite, viene a costituire
il corrispettivo di una vera e propria cessione di beni, per cui è possibile
affermare che il contratto di leasing configura, ai fini dell'IVA, una serie di
prestazioni di servizi il cui corrispettivo è rappresentato dai canoni, e una
cessione di beni, meramente eventuale, avente come corrispettivo l'importo
dovuto per il riscatto.
Tutto
ciò premesso, si ritiene opportuno distinguere, in relazione al quesito
proposto, le due ipotesi collegate alla circostanza che il terreno sia
suscettibile, o meno, di utilizzazione edificatoria.
Nel
caso in cui sia concesso in locazione finanziaria un terreno edificabile - da
utilizzare come cava - il soggetto concedente è tenuto ad applicare l'IVA,
provvedendo all'emissione della fattura, in corrispondenza di ognuno dei
pagamenti periodici del canone.
L'aliquota
da applicare è quella ordinaria del 19% (1), prevista in linea generale per le
prestazioni di servizi non espressamente ricomprese tra le operazioni
agevolate.
La
medesima aliquota del 19% (1) si rende applicabile alla cessione, meramente
eventuale, che viene a concretizzarsi nel caso in cui l'utilizzatore eserciti,
alla scadenza contrattuale, la facoltà di riscatto.
In
caso di leasing avente ad oggetto un terreno insuscettibile di utilizzazione
edificatoria, ossia un terreno la cui cessione è esclusa dal campo di
applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma terzo, lettera c), del D.P.R.
n.633 del 1972, si ritiene che, in corrispondenza ai pagamenti dei canoni
periodici, il concedente sia ugualmente tenuto ad applicare l'imposta con
l'aliquota ordinaria del 19% (1) prevista per le prestazioni di servizi. Non
risulta infatti applicabile, ad avviso della scrivente, la disposizione
contenuta nel terzo comma dell'art.16 del richiamato D.P.R. n.633 del 1972, la
quale stabilisce, tra l'altro, che alle prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota
che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni dati in leasing.
La
richiamata disposizione infatti fa riferimento, con tutta evidenza, ad
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e quindi non può
essere invocata al fine di estendere ai canoni di leasing relativi al terreno
non edificabile il trattamento di esclusione dal campo di applicazione del
tributo stabilito, ai sensi del richiamato art. 2 del D.P.R. n.633 del 1972,
per le cessioni dei medesimi terreni. Invece, in caso di esercizio del riscatto
alla scadenza del leasing relativo a terreno non edificabile, alla somma
all'uopo corrisposta dall'utilizzatore non deve essere applicata l'IVA in
quanto tale importo, costituendo il corrispettivo di una vera e propria
cessione, beneficia del non assoggettamento al tributo espressamente previsto
dal citato art. 2, terzo comma, lettera c), del D.P.R. n.633 del 1972.
L'Ufficio
IVA, che legge per notizia, è pregato di portare quanto sopra a conoscenza
della associazione istante.
(1)
L'aliquota ordinaria del 19% è stata elevata al 20% a partire dal 1° ottobre
1997 - si veda in merito il supplemento n.1 al notiziario n. 8-9/97.