LEGGE 383/2001 –
NORME PER INCENTIVARE L’EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE – CIRCOLARE
INTERAMMINISTRATIVA N. 65/E DEL 2 AGOSTO 2002
Si fa seguito a quanto
precedentemente comunicato (cfr. Not. 7/2002 e suppl. n.1 al Not. 7/2002) per
informare che con circolare interamministrativa n.65/E del 2 agosto 2002 sono
state fornite alcune importanti precisazioni e parziali rettifiche alle
indicazioni formulate con la precedente circolare n.56/E del 20 giugno 2002
(cfr. Not. 7/2002). Nel far riserva di pubblicare il testo della circolare in
parola sul prossimo numero del Notiziario mensile si riepilogano, qui di
seguito, gli aspetti salienti indicati nella citata circolare.
Lavoratori in grigio
Anche per questi
lavoratori, cioè quelli occupati in violazione soltanto parziale delle
vigenti disposizioni in materia fiscale e previdenziale, è prevista la
possibilità di accedere alla procedura di emersione “progressiva”. Quindi è
rimosso il vincolo, disposto dalla precedente circolare n. 56/E, secondo il
quale la regolarizzazione dei dipendenti in “grigio” era consentita solo con la
procedura di emersione automatica. In tal modo, anche per i lavoratori in
parola è consentito al datore di lavoro di regolarizzare violazioni diverse,
oltre a quelle fiscali e previdenziali (ad esempio, in materia di ambiente di
lavoro).
Definizione degli
anni pregressi per i datori di lavoro
I datori di
lavoro possono chiedere, compilando l'apposito quadro, che la dichiarazione di
emersione valga anche come proposta di concordato tributario e previdenziale
per gli anni pregressi a quello di emersione, non prescritti, sempre che la
presentazione della dichiarazione preceda l'inizio di eventuali accessi,
ispezioni e verifiche o notifiche dell'avviso di accertamento o di rettifica.
Sul punto specifico, in esito alle ultime precisazioni ministeriali, la
circolare precisa:
1) aspetti
contributivi: resta fermo che
l'avvio di “accessi, ispezioni e verifiche" non impedisce l'attivazione
della dichiarazione di emersione, fino al momento in cui l'accertamento non si
sia concluso con un verbale regolarmente notificato all'impresa.
Pertanto, è possibile presentare la dichiarazione di emersione anche in corso
di verifiche ispettive, purché l'I.N.P.S. non abbia provveduto alla regolare
notifica del verbale;
2) aspetti fiscali: l'iniziale interpretazione dell'Agenzia delle
Entrate che escludeva, in caso di verifica finalizzata al controllo sostanziale
della posizione fiscale, la possibilità di presentare dichiarazione di
emersione ai fini di concordato per gli anni pregressi, è sostituita da una
meno restrittiva, che non consente la proposta di concordato solo con
riferimento all'anno o agli anni per i quali sia iniziata un'attività ispettiva
di verifica fiscale.
Franchigia pari al triplo del costo del lavoro irregolare dichiarato
Al fine di rendere più
interessante l'emersione anche agli effetti della definizione delle annualità
pregresse, è stato precisato che la franchigia, pari al triplo del costo dei
lavoro irregolare dichiarato in ciascuno dei periodi d'imposta regolarizzati,
entro il cui ammontare il concordato produce effetti preclusivi degli
accertamenti fiscali e previdenziali relativi all'attività d'impresa, trova
applicazione non cumulativamente, bensì con riferimento, a ciascuno dei
maggiori imponibili accertati in relazione alle singole imposte e contributi
previdenziali ed assicurativi. Pertanto, se ad esempio la franchigia è pari a
1.000,00 euro, essa potrà essere utilizzata fino a concorrenza per inibire
l'addebito per contributi evasi nei confronti dell'I.N.P.S., ed ugualmente,
fino a concorrenza, per inibire l'addebito di premi assicurativi di pertinenza
I.N.A.I.L., ecc..
Contribuzione
sostitutiva del 7%
Ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. a) della legge n. 383/2001, sul maggiore imponibile previdenziale
relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati è dovuta, in luogo della
contribuzione ordinaria, una contribuzione sostitutiva, che, per il primo anno
del triennio agevolato (2002 ‑ 2004, ovvero 2001 ‑ 2003, se la
denuncia di emersione è stata presentata ante 25 aprile 2002), è pari al
7%. A modifica delle istruzioni precedentemente diffuse, la nuova circolare
precisa che la contribuzione sostitutiva del 7% afferente i periodi di paga di
competenza da gennaio 2002 fino al 30 novembre 2002 (o in caso di avvenuta
presentazione della dichiarazione ante 25 aprile 2002, la contribuzione
del 7% per il 2001, e 9% per il 2002 fino al 30 novembre), può essere versata,
a prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione,
entro il 16 dicembre 2002, in unica soluzione ovvero con il versamento della
prima delle sessanta rate consentite, senza aggravio di interessi.
A partire
dal periodo di paga di dicembre 2002, il versamento della contribuzione
sostitutiva avverrà alle ordinarie scadenze mensili, entro il giorno 16 del
mese successivo a quello di riferimento, con le modalità operative già indicate
nella circolare n. 56/E del 20 giugno 2002.