TASSA
SMALTIMENTO -RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI
AGLI URBANI - TASSAZIONE
(Cass.
Sez. I, Sent. 29/9/97, n. 9524)
I
rifiuti speciali dichiarati assimilabili agli urbani devono essere assoggettati
alla tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per il
solo fatto che i locali in cui si producono sono ubicati nell'ambito del
territorio dove è istituito il servizio, senza che rilevi, al fine
dell'inapplicabilità del tributo, che il loro smaltimento avvenga a spese di
chi occupa o conduce i locali stessi.
Lo
ha affermato la Corte di Cassazione, sulla base della disciplina del Testo
unico per la finanza locale, vigente fino al 1993, che prevedeva l'esclusione,
nella determinazione della superficie tassabile, dei locali e delle aree in
cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano,
di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi (smaltiti dai produttori),
implicitamente includendo nella superficie imponibile i luoghi di produzione
dei rifiuti assimilati agli urbani (art. 270, R.D. n. 1175/1931).
La disciplina vigente
Analoga
disposizione è contenuta nella vigente disciplina del tributo, che, ugualmente,
non menziona i rifiuti assimilabili agli urbani, ma, in modo implicito, li
assoggetta alla tassa, escludendo dall'imposizione, con l'onere di smaltimento
a carico dei produttori, i soli rifiuti speciali, tossici o nocivi (art. 62,
D.Lgs. n. 507/1993).
Decreti-legge
non convertiti
Il
principio della tassazione dei locali e delle aree dove si formano i rifiuti
assimilati, a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio di smaltimento
istituito dal comune, aveva, peraltro, trovato temporanea limitazione ad opera
di alcuni decreti-legge (successivamente non convertiti, ma i cui effetti sono
stati fatti salvi dalla legge n. 575/1996).
Con
tali provvedimenti, infatti, era stata prevista l'esclusione degli stessi dal
tributo, in caso di smaltimento a cura dei produttori, dapprima fino al 1°
gennaio 1996 (D.L. n. 3/1995), in seguito fino all'entrata in vigore dei
provvedimenti di attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti
(DD.LL. nn. 66 e n. 162/1995) e, infine, limitatamente alle superfici superiori
a 200 metri quadrati, fino all'entrata in vigore della normativa di riordino
della materia (DD.LL. n. 274/1995, n. 373/1995 e n. 463/1995 - si vedano in
merito i Supplementi n. 10 al Not. 7/95 e n. 5 al Not. 12/95).
Nuova
tariffa
Inoltre,
il nuovo Testo Unico sui rifiuti, nel prevedere, a decorrere dal 1999, la
sostituzione della tassa rifiuti con una tariffa per la copertura del servizio,
ha stabilito che sulla tariffa stessa sarà applicato un coefficiente di
riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero, mediante attestazione rilasciata dal
soggetto che lo effettua (art. 49, comma 14, D.Lgs. n. 22/1997).