SLITTAMENTO AL 30 SETTEMBRE DEL TERMINE PER IL COLLAUDO DEGLI ASCENSORI
Sulla G.U. n. 155 del 4 luglio u.s. e’ pubblicato il D.P.R.
7 maggio 2002, n.129, di cui era già stata preannunciata l’emanazione.
Il provvedimento, che interessa numerosi operatori
dell’edilizia, e che, pertanto, e’ stato fortemente sollecitato dall’ANCE e
dalle altre Associazioni di categoria interessate, consente l’esercizio degli
impianti realizzati secondo la normativa tecnica previgente a quella contenuta
nel D.P.R. n.162/99 purché, entro il 30
settembre 2002, il proprietario dell’impianto o il suo legale rappresentante
trasmettano al competente ufficio comunale l’esito positivo del collaudo.
I soggetti abilitati al collaudo (ISPESL, organismi di
certificazione, installatori con sistema di qualità certificato,
autocertificazione dell’installatore corredata da perizia giurata di ingegnere
iscritto all’albo) restano gli stessi previsti dalla normativa previgente.
Nel ricordare che il termine per la regolarizzazione degli impianti non collaudati era stato già prorogato una prima volta col D.P.R. n.369/2000, si evidenzia il termine assai ristretto previsto dallo slittamento di cui all’oggetto: il che fa presupporre che eventuali ulteriori proroghe siano alquanto improbabili.