DEFINIZIONE DI
RIFIUTO - INTERPRETAZIONE AUTENTICA
(DL 8/7/02, n. 138, art. 14)
Il DL 8/7/02, n. 138 ha fornito un'interpretazione autentica della
seguente definizione di rifiuto presente nell’art. 6, c.1, lett.a, D.Lgs. n.
22/97: “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo
di disfarsi”.
Si disfi
Qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto
una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di
smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo
n. 22.
Abbia deciso
La volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero,
secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o
beni.
Abbia l'obbligo di disfarsi
L'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad
operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge
o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa
del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano
compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del d.lgs
n.22/97.
Non ricorre la decisione di disfarsi per beni o sostanze e materiali
residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti
condizioni:
- se gli stessi possono essere e sono effettivamente e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo
o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza
recare pregiudizio all'ambiente;
- se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.