L. 166/2002 -
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EDILIZIA ED URBANISTICA
La legge 1 agosto 2002, n.166, recente “disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti” è stata pubblicata sul supplemento
ordinario n.158 alla G.U.n.181 del 3 agosto 2002. Il procedimento entra in
vigore il 18 agosto 2002. Si analizzano qui di seguito le disposizioni relative
all’edilizia ed urbanistica.
ART.5 ESPROPRI
L’art. 58 del Testo unico in materia di espropriazione ha
disposto l’abrogazione degli articoli dal 16 al 23 della legge urbanistica
n.1150/42, creando numerosi problemi interpretativi in quanto con
taleintervento normativo erano stati travolti anche i piani particolareggiati.
La nuova disposizione, art.5, precisa che l’abrogazione
suddetta riguarda soltanto gli articoli della legge urbanistica contenenti
norme relative all’espropriazione, in quanto sostituite da quelle ricomprese
nel Testo unico.
Ne discende pertanto, che l’istituto dei piani
particolareggiati e dei comparti restano pienamente in vigore.
Nel contempo viene espressamente prorogato al 31 dicembre
2002 il termine previsto per l’entrata in vigore del Testo unico.
In proposito, si segnala che la legge 166/2002 ha differito
ulteriormente il termine al 30 giugno 2003. Pertanto, si dovrà fare riferimento
a tale data per fissare l’entrata in vigore del Testo unico.
Contestualmente sono stati affrontati alcuni problemi che
erano stati sollevati con decisione anche dall’ANCE, e relativi alla necessità
di rivedere talune disposizioni del Testo unico che rischiavano di creare
numerose difficoltà applicative, nonché di introdurre un regime transitorio.
La norma in esame specifica che il Governo emanerà appositi
decreti legislativi per apportare modifiche ed integrazioni al Testo unico al
fine di garantire la massima rapidità della procedura ed agevolare l’immissione
in possesso da parte dei soggetti esproprianti. Tale impegno normativo è
riferito specificatamente all’esigenza di coordinamento con le disposizioni
contenute nella legge Obiettivo n. 443/2001, ma esso non potrà che avere
carattere generale.
Inoltre, si esplicita che il Testo unico non si applica ai
progetti per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità.
Tale specificazione non va interpretata come riferita alla singola opera, ma anche ai piani attuativi (es.
piano di zona e piano per gli insediamenti produttivi) la cui approvazione
comporta la dichiarazione di pubblica utilità.
ART.7 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO
La Corte di Giustizia con la sentenza 12 luglio 2001 ha
specificato che la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, osta
ad una normativa nazionale in materia urbanistica che, al di fuori delle
procedure previste da tale direttiva, consenta al titolare di una concessione
edilizia o di un piano di lottizzazione approvato, la realizzazione diretta di
un’opera di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo dovuto
per il rilascio della concessione. Ciò limitatamente all’ipotesi in cui il
valore di tale opera eguagli o superi la soglia fissata dalla direttiva di cui
trattasi.
La sentenza della Corte di Giustizia ha creato forti
incertezze in merito al regime applicabile ai fini della realizzazione delle
opere a scomputo; al fine di approntare una soluzione a tale questione è stato
più volte sollecitato un intervento chiarificatore del legislatore italiano.
I primi segnali positivi sono arrivati il 26 luglio 2001,
quando, rispondendo ad una interrogazione parlamentare della Commissione VIII
del Senato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anticipato la
propria posizione affermando che “la realizzazione diretta di un’opera di
urbanizzazione a scomputo del contributo dovuto per il rilascio della
concessione è prevista dalla normativa italiana. Tale disposizione in materia
di urbanistica può continuare a trovare piena applicazione nel caso in cui il
valore della singola opera da realizzarsi sia inferiore all’importo di cinque
milioni di Euro previsto dalla direttiva 93/37/CEE”.
Successivamente, nella Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 18 dicembre 2001 si conferma che ai fini
dell’affidamento trova applicazione la direttiva del Consiglio dell’Unione
Europea 93/37/CEE all’opera di urbanizzazione di importo pari o superiore a
5.000.000 di ECU. La circolare ribadisce che tale importo deve essere considerato
con riferimento alla singola opera di urbanizzazione e non al complesso delle
opere da realizzare.
Tale orientamento, ha ora trovato una codificazione
normativa nella legge in esame, la quale dispone che la disciplina di cui alla
legge n. 109/1994 non si applica agli interventi eseguiti direttamente dai
privati a scomputo dei contributi connessi dovuti a fronte sia delle singole
concessioni edilizie che dei piani attuativi comunque denominati, ivi compresi
gli accordi negoziali. Tale disposizione si applica a condizione che la singola
opera di urbanizzazione sia
inferiore alla soglia comunitaria.
ART.27 PIANI ATTUATIVI
La disposizione intende rimuovere gli ostacoli che si sono
da sempre frapposti alla promozione ed esecuzione dei piani attuativi a causa
dell’opposizione od inerzia di alcuni fra i proprietari, riconoscendo così, un
interesse pubblico alla realizzazione delle previsioni urbanistiche anche se di
iniziativa privata .
La norma, che ha portata generale anche se inserita nelle
disposizioni sui programmi di riabilitazione urbana, stabilisce che per
promuovere gli interventi ricompresi nel piano attuativo è sufficiente il
consorzio dei proprietari che, in base all’imponibile catastale, rappresentino
almeno il cinquantuno per cento del valore degli immobili ricompresi nel piano
stesso.
L’amministrazione una volta condivisa la proposta, diffida i
proprietari che non aderenti al consorzio a dichiarare la loro disponibilità a
concorrere alla realizzazione delle opere, sottoscrivendo la convenzione che
accede al piano attuativo.
In caso di inadempienza, a differenza di quanto
precedentemente stabilito dalla legge urbanistica, non è necessario
l’intervento dell’amministrazione; i proprietari consenzienti potranno
conseguire la disponibilità degli immobili promuovendo direttamente ed a
proprio favore, le procedure di esproprio.
L’indennità di esproprio in tal caso, sarà commisurata al
valore reale dei beni, da appurare con una stima peritale, diminuita
dell’ammontare relativo agli oneri di urbanizzazione fissati in convenzione,
calcolati in base alla superficie o al volume realizzabili.
In alternativa alla corresponsione di tale indennizzo, gli
interessati potranno offrire in permuta un immobile di pari valore.
Occorre ricordare che durante l’esame alla Camera era stata
approvata l’ulteriore disposizione, accantonata poi dal Senato, in base alla
quale si chiariva la spettanza della competenza alla giunta comunale per
l’approvazione dei piani attuativi conformi al PRG. In sede di approvazione
finale del provvedimento, blindata quanto agli emendamenti, il Governo ha
comunque accolto l’ordine del
giorno impegnandosi ad inserire ed approvare tale
disposizione in un disegno di legge attinente per materia.
ART.27 PROGRAMMI DI RIABILITAZIONE URBANA
Questa nuova tipologia di programma edilizio recepisce,
nelle finalità, una proposta che era stata avanzata dall’ANCE insieme a
Legambiente e INU, basata proprio sulla considerazione che per avviare forme
organiche di riqualificazione urbana dovevano essere incentivati i processi di
demolizione e ricostruzione in modo da considerarli strumenti ordinari di
intervento ed eliminandone il carattere di eccezionalità che finora li aveva
caratterizzati.
Sulla base delle nuove disposizioni il Ministero delle
Infrastrutture potrà avviare, attraverso modalità specifiche da determinarsi
con apposito decreto ministeriale, una nuova forma di intervento sull’edificato
finalizzata alla riabilitazione di immobili ed attrezzature di livello locale,
al miglioramento dell’accessibilità e della mobilità urbane.
Tali programmi promossi dagli Enti locali saranno
coofinanziati dai privati e potranno
ricomprendere interventi di demolizione e ricostruzione
degli edifici, nonché delle relative attrezzature e relativi spazi di servizio.
Aldilà, dunque, delle affermazioni di principio contenute
nella legge occorrerà verificare la rispondenza agli intenti del decreto che
sarà redatto dal Ministero.
Dell’iter di predisposizione di tale decreto vi terremo
informati verificando anche le reazioni delle Regioni in merito a questa nuova
tipologia di programma.
Art.13 SUPERDIA E LEGGI REGIONALI
La legge 443/2001 ha introdotto la possibilità di sostituire
la concessione edilizia con la denuncia di inizio attività non solo
limitatamente agli interventi di minore rilevanza sull’edificato come previsto
dalla l.662/1996, ma anche per le ristrutturazioni edilizie, ivi compresa la
demolizione e ricostruzione, gli interventi in diretta esecuzione dei piani
regolatori generali e dei piani attuativi
con determinate caratteristiche.
L’entrata in vigore della suddetta nuova disciplina aveva
ingenerato dubbi sulla legittimità delle leggi regionali già emanate in materia
di analogo contenuto.
In particolare, era stato prospettata la questione relativa
all’eventuale divergenza in merito ad alcune fattispecie disciplinate dalla l.
443/2001.
La nuova disposizione dirime il problema statuendo che le
Regioni possono non solo integrare le categorie di opere elencate dal
legislatore statale, ma anche eventualmente fissare diversi presupposti
urbanistici (es. livello di dettaglio dei piani attuativi, ovvero delle norme
dei piani che consentono l’intervento diretto).
Tale facoltà, naturalmente non è limitata alle Regioni che
avevano già legiferato in materia, ma è riferita anche alle altre che dovranno
normare in base ai principi fissati dalla legge n. 443/2001 fermo restando che,
in assenza di disposizioni regionali, dall’11 aprile 2002 è comunque entrata in
vigore la normativa statale nella sua integrale formulazione ed è quindi
comunque possibile far
ricorso alla denuncia di inizio attività in luogo della
richiesta di concessione edilizia nei casi elencati dalla L.443/01.
ART. 44 SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA
La norma istitutiva delle STU fa riferimento alla “aree”
interessate dall’intervento, relativamente all’oggetto dell’attività di
trasformazione e commercializzazione. Il termine “aree” era stato da alcuni
inteso riduttivamente nel senso di riferirsi esclusivamente alle aree non
edificate.
Per superare tali dubbi interpretativi, la legge in esame
sostituisce la dizione “aree” con “immobili”, concetto onnicomprensivo di aree
e fabbricati.
La legge interviene altresì, in merito alle modalità di
conferimento dei beni pubblici, aggiungendo un “anche” dinanzi all’espressione
“conferimento per concessione”. Alcuni, infatti, hanno letto nella precedente
formulazione della norma un vincolo assoluto per cui il conferimento dei beni
poteva avvenire solo a titolo di concessione.
L’esclusione di ogni alternativa alla concessione dei beni
pubblici, avrebbe comportato una forte limitazione alla disponibilità del bene
da parte della società per azioni che, invece, per essere pienamente operativa,
deve poter disporre del patrimonio (diritto di proprietà) ovviamente nel
rispetto dei limiti di legge nonchè statutari.
Il Senato, ai fini di un maggior approfondimento, ha invece
accantonato un’altra modifica legislativa, approvata dalla Camera, che
stabiliva la necessità di specificare, nel bando per l’individuazione del
socio, i requisiti di qualificazione previsti dalle leggi vigenti nell’ipotesi
in cui dovessero essere realizzate opere pubbliche da parte della STU.
ART.2 PROGRAMMI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI PER I
DIPENDENTI
STATALI
La legge in esame ha provveduto all’aggiornamento dei costi
relativi agli interventi di edilizia sovvenzionata previsti nell’ambito dei
programmi per la realizzazione di alloggi destinati ai dipendenti pubblici
impegnati nella lotta alla criminalità (art. 18 L. 203/91).
Infatti nel caso in cui almeno due gare di appalto siano
andate deserte sarà possibile applicare il valore di costo fissato con il D.M.
5 agosto 1994 anziché quello previsto dal D.M. del 1991.
Per reperire i fondi aggiuntivi rispetto a quelli
originariamente stanziati, il concessionario avrà due possibilità alternative:
- ridurre proporzionalmente il numero di alloggi;
- contribuire con fondi propri alla completa realizzazione
dell’opera.
In questa seconda ipotesi il concessionario potrà optare tra
due ulteriori soluzioni, e cioè:
- mantenere la disponibilità degli alloggi destinandoli alla
locazione a canone convenzionato (ai sensi della L. 431/98) per 12 anni;
- cedere gli alloggi agli enti locali o agli IACP a
determinate condizioni (la formula utilizzata è di dubbia interpretazione a
seguito di un emendamento apportato in sede di esame al Senato).
Viene prorogato per ulteriori 9 mesi a decorrere
dall’entrata in vigore della legge, il termine per la conclusione dell’accordo
di programma e la sottoscrizione della convenzione urbanistica necessari ai
fini dell’attuazione degli interventi.
La norma consente inoltre, di utilizzare i fondi già versati
dal Ministero del tesoro a quello delle Infrastrutture (ex LL.PP.) per i
programmi di edilizia agevolata e successivamente destinati alla realizzazione
di alloggi per i dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.
Queste risorse saranno utilizzabili:
- a copertura dei maggiori oneri dell’edilizia sovvenzionata
sino ad un massimo del 10% del limite di costo;
- per finanziare le proposte di programma integrato
presentate ai sensi dell’art. 18 della legge 203/91, che furono a suo tempo
approvate dal Ministero e on ancora avviate;
- per il finanziamento di tutti i programmi non ancora
avviati.
ART. 28 AREE CIMITERIALI E ZONE DI RISPETTO
La disposizione consente una semplificazione delle procedure
attualmente previste per
l’ampliamento e la costruzione dei cimiteri. E’ inoltre
prevista la facoltà per il consiglio comunale, previo parere della ASL (in
assenza di risposta dopo due mesi dalla richiesta si formerà il
silenzioassenso) di ridurre la zona di rispetto per consentirvi la
realizzazione di un’opera pubblica o di un intervento urbanistico (es.
costruzione di nuovi edifici e/o loro ampliamenti).
La riduzione delle zone di rispetto delle aree cimiteriali è
consentita anche per la realizzazione di parchi, giardini, parcheggi pubblici e
privati, attrezzature sportive, locali tecnici, serre.
Infine, nelle suddette zone di rispetto, sugli edifici
esistenti sarà possibile effettuare interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di restauro e ristrutturazione, nonché ampliamenti nella
percentuale massima del 10% e cambi di destinazione d’uso.
ART.7 VARIANTI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA AMBIENTALE
Al fine di favorire il miglioramento della qualità dell’aria
e dell’ambiente cittadino, la legge in esame prevede che l’approvazione da
parte del consiglio comunale dei progetti definitivi relativi ad infrastrutture
di trasporto, viabilità e parcheggi costituisce variante urbanistica a tutti
gli effetti, operante perciò in maniera automatica anche senza l'intervento
della Regione.
Tale disposizione introduce così una deroga al regime
ordinario.
ART. 40 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
La legge in esame individua tra le opere di urbanizzazione
primaria la realizzazione dei cavidotti per le telecomunicazioni e dei cavedi
multiservizi, operando in tal modo anche un’integrazione dell’art. 16 comma 7
DPR n. 380/01 Testo unico edilizia.
I Comuni potranno individuare, sulla base di criteri
regionali, aree in cui tali opere non saranno obbligatorie. Sarà invece cogente
nelle “nuove costruzioni civili a sviluppo verticale” la realizzazione dei
cavedi multiservizi, secondo le norme CEI ed UNI.
Art. 3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVITU'
Operando una modifica al contenuto dell'art.43 del Testo
unico in materia di espropriazioni, è stata prevista la possibilità per
l'autorità espropriante di procedere all'eventuale acquisizione del diritto di
servitù a favore di soggetti pubblici o privati che siano titolari di concessioni,
autorizzazioni o
licenze per lo svolgimento di servizi pubblici in materia di
trasporti, telecomunicazioni, acque, energia. Si stabilisce che saranno a
carico dei soggetti beneficiari le spese necessarie per lo svolgimento di tale
attività di espropriazione.
Art.4 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI D'URGENZA
La disposizione chiarisce che le proroghe dei termini in
materia di occupazioni d'urgenza stabilite dall'art.5 della L.385/80 e in
ultima istanza rinnovate con l'art.22 della L.158/391, si intendono efficaci
pur se non espressamente dichiarate con atti delle amministrazioni procedenti e
vanno intese come riferite anche ai procedimenti in corso alle scadenze delle
singole leggi. Viene, pertanto, fatta salva con effetto retroattivo l'efficacia
delle occupazioni d'urgenza dichiarate in
costanza delle succitate leggi.
Art.16 FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DI
INTERVENTI DI
COMPENSAZIONE AMBIENTALE SUL SISTEMA STRADALE
E' istituito un fondo finalizzato al finanziamento di
interventi per migliorare l'impatto ambientale delle reti stradali nazionali e
regionali in maniera tale da garantirne un migliore inserimento nel contesto
paesaggistico esistente e migliorare la qualità dell'intero sistema
infrastrutturale.
Art.33 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAPITANERIE DI PORTO -
GUARDIA
COSTIERA
Con riferimento all'accertamento di conformità alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi relativamente alle
opere pubbliche, la disposizioni in esame stabilisce che sono equiparate alle
opere destinate alla difesa militare tutte le opere die edilizia relative a
fabbricati, pertinenze destinate a comandi e reparti della capitaneria di
porto.
Tale equiparazione consente allo stato di accertare la
conformità degli interventi alle prescrizioni urbanistiche senza dover operare
d'intesa con le Regioni interessate. Viene invece, fatta salva la competenza
delle amministrazioni per la tutela ambientale e culturale, al rilascio della
specifica autorizzazione nell'ipotesi in cui gli interventi suddetti ricadano
su zone sottoposte a vincolo.
ART.13 ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL
PROGRAMMA DI
INFRASTRUTTURE
La norma in esame introduce una modifica alle disposizioni
contenute al comma 2 dell'art.1 delle L.443/01, contemplando l'integrazione
della composizione del CIPE, con la partecipazione anche dei Presidenti delle
Provincie autonome insieme a quelli delle Regioni, nell'ipotesi in cui tale
organo debba valutare le proposte dei promotori, nonché approvare il progetto
preliminare e definitivo delle opere strategiche.
Viene inoltre prevista la possibilità per il Ministero delle
Infrastrutture incaricato di svolgere l'istruttoria finalizzata
all'approvazione dei progetti delle suddette opere, di avvalersi della
collaborazione del Ministero delle Finanze, nonché delle regioni o provincie
autonome interessate.
Infine, si introduce una procedura alternativa a quelle disciplinata nella legge 443/01 per l'approvazione dei progetti preliminare e definitivi delle opre strategiche. Infatti, potranno procedere alla definitiva pronuncia sui progetti degli interventi individuati al comma 1 dell'art.1 della L.443/01, il Cipe integrato dai Presidenti delle Regioni e Provincie autonome, sentita la Conferenza Unificata composta dalla Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza Stato – regioni, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che recepisce tale approvazione dichiara la compatibilità ambientale, la localizzazione urbanistica e la pubblica utilità dell’opera; inoltre tale decreto sostituisce ogni altra autorizzazione e nulla osta comunque denominati.