TESTO DELLA LEGGE
MERLONI 109/94 AGGIORNATO CON LE MODIFICHE DELLA LEGGE N. 166/2002
E’ stata pubblicata,
sul Supplemento Ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
2002, la legge 1 agosto 2002, n. 166, recante “Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti” (collegato alla finanziaria 2002). L’art. 7 della
citata norma dispone modifiche di rilievo al testo della legge 109/94.
Si ritiene opportuno
pubblicare il testo della legge “Merloni”, con le modifiche apportate dalla
nuova norma, che vengono trascritte in
carattere diverso.
LEGGE 11 FEBBRAIO
1994, N. 109 (1)
LEGGE QUADRO IN
MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 1.
Principi generali
1. In attuazione
dell’articolo 97 della Costituzione l’attività amministrativa in materia di
opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di
efficienza ed efficacia, secondo procedure improntate a tempestività,
trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e delle libera
concorrenza tra gli operatori.
2. Per la disciplina
delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto
speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni
della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale
e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli Statuti delle regioni
a statuto speciale e dell’articolo 117 della Costituzione, anche per il
rispetto degli obblighi internazionali dello Stato (2).
3. Il Governo, ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n.
400(3), emana atti di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa
delle regioni in conformità alle norme della presente legge.
4. Le norme della
presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per
dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.
Art. 2.
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del
regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici,
se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di
ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e
nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si
applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico
superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui
all’articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle
amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri
organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, e successive modificazioni, alle
aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, alle società di cui agli articoli 113,
113-bis, 115 e 116 del citato testo unico, alle società con capitale pubblico,
in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività
la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato
in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli
articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui
all’allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406, nonché ai
lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il
tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni
pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori; ai predetti
soggetti non si applicano gli articoli 7,14,19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33
della presente legge.
3. Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole
disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e
termini per concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti
direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi
della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con
espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti
corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei
lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati
concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del
valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare
a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già
assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi
della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi
una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7,14,19, commi 2 e 2-bis, 27,
32, 33. E’ fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di
procedere ad estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle
ipotesi previste dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli
atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data
comunicazione al Parlamento.
4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.158, applicano le disposizioni della presente legge per i lavori di cui
all’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque per i
lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti
non si applicano le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3, comma
2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al
collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni legislative
e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. Gli appalti di
forniture e servizi restano comunque regolati dal solo decreto legislativo 17
marzo 1995, n.158.
5. Le disposizioni
della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai
privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività
edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell’articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modificazioni, o di quanto
agli interventi assimilabile; per le singole opere d’importo superiore alla
soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel
rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CEE.
6. Le disposizioni
della presente legge, ad esclusione dell’articolo 8, non si applicano ai
contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 119 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n.267 del 2000, ed all’articolo 43 della legge 27
dicembre 1997, n.449, ovvero ai contratti a questi ultimi assimilabili,
aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n.490.
7. Ai sensi della
presente legge si intendono:
a) per organismi di
diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per
soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto
pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti,
ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano
costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai
medesimi soggetti;
b) per procedure di
affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di
appalto o di concessione;
c) per
amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d) per altri enti
aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c)”.
Art. 3.
Delegificazione
1. E’ demandata alla
potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), con le modalità di cui al presente articolo e
secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a) alla
programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e
alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative
tecniche;
b) alle procedure di
affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli
incarichi di progettazione;
c) alle forme di
pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante
informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di
accesso a tali atti;
d) ai rapporti
funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle
relative competenze.
2. Nell’esercizio
della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre
1995, adotta apposito regolamento (15), di seguito così denominato, che,
insieme alla presente legge, costituisce l’ordinamento generale in materia di
lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il
predetto atto assume come norme regolatrici, nell’ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza
pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa
disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento
della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il
regolamento é adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dell’ambiente e per i beni culturali e ambientali,
sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Sullo schema
di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento é emanato. Con la
procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive
modificazioni ed integrazioni del regolamento (16).
3. Il Governo,
nell’ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al
medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1
che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi
indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle
norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi
dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che
avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata
con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo
regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre
disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici (17).
5. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, é adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (3), il nuovo
capitolato generale d’appalto che trova applicazione ai lavori affidati dai
soggetti di cui al all’articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e
che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1¡ giugno 1939, n. 1089 (18).
6. Il regolamento,
con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per
le quali é di volta in volta richiamato, definisce in particolare (19):
a) le modalità di
esercizio della vigilanza di cui all’art. 4;
b) le sanzioni
previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei
compiti e delle funzioni dell’ingegnere capo fra il responsabile del
procedimento e il direttore dei lavori;
c) le forme di
pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all’articolo 7;
d) i requisiti e le
modalità per l’iscrizione, all’Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi
stabili di cui all’articolo 12, nonché le modalità per la partecipazione dei
consorzi stabili alle gare per l’aggiudicazione di appalti e di concessioni di
lavori pubblici;
e) la disciplina
delle associazioni temporanee di tipo verticale e l’individuazione dei lavori
ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità
di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui
all’articolo 14;
g) le ulteriori norme
tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a
specifiche categorie di lavori (20);
h) gli ulteriori
requisiti delle società di ingegneria di cui all’art. 17, comma 7 (20);
i) (20)
l) specifiche
modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e
manutenzione dei beni tutelati ai sensi del Titolo I del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, anche in deroga agli articoli 16,
19, 20 e 23 della presente legge, fatto salvo quanto specificatamente previsto
con riferimento ai beni mobili ed alle superfici decorate di beni
architettonici;
m) le modalità di
espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all’articolo
21;
n) (20)
o) le procedure di
esame delle proposte di variante di cui all’articolo 25;
p) l’ammontare delle
penali di cui all’articolo 26, comma 6, secondo l’importo dei lavori e le cause
che le determinano, nonché le modalità applicative;
q) le modalità e le
procedure accellerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del
soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
dell’appaltatore;
r) i lavori in
relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali e le relative modalità di
rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all’articolo 28
e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli
ulteriori casi nei quali é obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d’opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione
negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s) le forme di
pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell’articolo 29;
t) le modalità di
attuazione degli obblighi assicurativi di cui all’articolo 30, le condizioni
generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le
modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo
articolo 30; le modalità di presentazione della garanzia in caso di riunioni di
concorrenti di cui all’articolo 13;
u) la disciplina
riguardante i lavori segreti di cui all’articolo 33;
v) la quota
subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie
prevalenti ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55
(21), come sostituito dall’articolo 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme
riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei
lavori al fine di assicurare l’effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori
stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di
acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per
la tenuta dei documenti contabili.
7) Ai fini della
predisposizione del regolamento, é istituita, dal Ministro dei lavori pubblici,
apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari
pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il
funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, in riferimento all’attività svolta, é autorizzata la spesa di lire 500
milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1
gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, é adottato apposito
regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la
disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi
alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti (22).
7-ter. Per assicurare
la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri,
nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito
il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialità delle
condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in
materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea (23).
Art. 4.
Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici
1. Al fine di
garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 1, comma 1, nella
materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, é istituita, con
sede in Roma, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito
denominata “Autorità”.
2. L’Autorità opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed é organo
collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata
d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(24). I membri dell’Autorità, al fine di garantire la pluralità delle
esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in
settori tecnici , economici e giuridici con riconosciuta professionalità.
L’Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme
sul proprio funzionamento.
3. I membri
dell’Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.
Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I
dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari,
in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, é determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell’Autorità nel limite complessivo di lire 1.250.000.0000
annue.
4. L’Autorità:
a) vigila affinché
sia assicurata l’economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
b) vigila
sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che
dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo
e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di
inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al
Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
f) predispone ed
invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si
evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del
ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza
della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento
dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del
ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d’opera;
5) al mancato o
tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari o degli
appaltatori;
6) allo sviluppo
anomalo del contenzioso;
g) sovrintendente
all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera
c);
h) esercita i poteri
sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema
di qualificazione di cui all’art. 8.
5. Per l’espletamento
dei propri compiti, l’Autorità si avvale dell’Osservatorio dei lavori pubblici
di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate di cui all’articolo
14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (25), nonché, per le
questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali,
relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1¡ giugno 1939, n. 1089 (26).
6. Nell’ambito della
propria attività l’Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici,
agli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica
amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia
in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di
progettazione, agli affidamenti dei lavori, anche su richiesta motivata di chiunque
ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo
di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; può
disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di
esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di
istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, sino alla conclusione
dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità, nell’esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d’ufficio (27).
7. Con provvedimento
dell’Autorità, i soggetti ai quali é richiesto di fornire gli elementi di cui
al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni
od esibiscono documenti non veritieri. L’entità delle sanzioni é proporzionata
all’importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti
dell’Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso
di essi é ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione
esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei
provvedimenti medesimi (28). La riscossione della sanzione avviene mediante
ruoli (28).
8. Qualora i soggetti
ai quali é richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano
alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste
dall’ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti
l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi
agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli
organi giurisdizionali competenti. Qualora l’Autorità accerti che dalla
realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario,
gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla
procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze
dell’Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria
tecnica;
b) il Servizio
ispettivo (29);
c) l’Osservatorio dei
lavori pubblici (30).
10-bis. Il Servizio
ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza
dell’Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle
eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti,
di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici,
d’intesa con l’Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l’attivazione
dei compiti di controllo spettanti all’amministrazione (31).
10-ter. Al Servizio
ispettivo é preposto un dirigente generale di livello C ed esso é composto da
non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e
tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale (31).
10-quater. Sono fatte
salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430 (31).
10-quinquies. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di
responsabilità “Ispettorato tecnico” dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici all’apposito centro di responsabilità dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (31).
11. (32)
12. (32)
13. (32)
14. L’Osservatorio
dei lavori pubblici é articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali
aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli
della articolazione regionale sono definiti dall’Autorità di concerto con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano (33).
15. L’Osservatorio
dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi
della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia
(UPI), dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16. La sezione
centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla
raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori
pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti,
le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le
disfunzioni;
b) determina
annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche
aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica
semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle
amministrazioni aggiudicatrici, nonché l’elenco dei lavori pubblici affidati
(34);
d) promuove la
realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni
aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce
l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle
relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri
di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall’Autorità;
g) favorisce la
formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la
formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle
amministrazioni interessate.
16-bis. In relazione
alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti
i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1¡ giugno 1939, n. 1089 (18), i
compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione
centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del
soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo
di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale
dell’Osservatorio (35).
17. Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori
sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro
(36), entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di
definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei
lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o
dell’affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione
dei lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del lavoro. Per gli
appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione
dell’emissione degli stati di avanzamento. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti é sottoposto, con
provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire 50 milioni. La sanzione é elevata fino a lire 100 milioni se
sono forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al
comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale,
sono comunicati alle sezioni regionali dell’Osservatorio dei lavori pubblici
che li trasmettono alla sezione centrale.
Art. 5.
Disposizioni in
materia di personale dell’Autorità e
del Servizio Ispettivo e norme finanziarie
1. Al personale
dell’Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. La Segreteria
tecnica di cui all’articolo 4, comma 10, lettera a), é composta da non più di
50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed é coordinata da un
dirigente generale di livello C.
3. (37)
4. L’Osservatorio dei
lavori pubblici di cui all’articolo 4, comma 10, lettera c), al quale é
preposto un dirigente generale di livello C, é costituito da 59 unità, ivi
comprese 4 unità di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di
cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
é istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall’Autorità; alla
copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle
procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle
procedure di concorso di cui nel medesimo decreto. Al personale dell’Autorità é
fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché, di esercitare
attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla
stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, al personale dell’Autorità é attribuito lo
stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis. In sede di
prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti
in organico del Servizio Ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale
assunto in esito ai concorsi per esami di cui all’articolo 13, comma 6, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135 (38), e, in subordine, mediante il personale assunto
nell’ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previste
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante
personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di
mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di
concorso di cui al medesimo decreto (39).
6. L’Autorità provvede
alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico
capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Su proposta
dell’Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione
e le modalità di rendicontazione.
7. All’onere
derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 14.040 milioni
per l’anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l’anno 1996, e in lire 13.320
milioni a decorrere dall’anno 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l’anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministero del tesoro é autorizzato ad
apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (40).
7-bis. L’Autorità
provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali
dell’Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (41).
Art. 6.
Modifica della
organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici
1. É garantita la
piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l’indipendenza di giudizio
e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo
organo tecnico consultivo dello Stato.
2. L’articolo 8 della
legge 18 ottobre 1942, n. 1460 é sostituito dal seguente:
“Art. 8. - 1. Il
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici é nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di
riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o
esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di Presidente di sezione
sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici” (42).
3. Nell’esercizio del
potere di organizzazione ai sensi dell’articolo 1, terzo comma, della legge 20
aprile 1952, n. 524 sono altresì garantiti:
a)l’assolvimento
dell’attività consultiva richiesta dall’Autorità;
b) l’assolvimento
dell’attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di
far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche
amministrazioni.
4. Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1 gennaio
1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su
materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo,
poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti
presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il
medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici
amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali (43).
5. Il Consiglio
superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti
definitivi di lavori pubblici di competenza statale o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di ECU,
nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre
superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici
di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore
sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati
regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata
secondo quanto previsto al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo
inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e
complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione
illustrativa, al parere del Consiglio superiore (44).
5-bis. Le adunanze
delle Sezioni e dell’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri
sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti all’adunanza (45).
5-ter. Il Consiglio
superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro 45 giorni dalla
trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento prosegue
prescindendo dal parere omesso e l’Amministrazione motiva autonomamente l’atto
amministrativo da emanare (46).
Art. 7. (47)
Misure per
l’adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione
1. I soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241 (48), e successive modificazioni, un responsabile unico del
procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma
triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione.
2. Il regolamento
determina l’importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile
del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei
lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può
essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia.
L’Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento
può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di
svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile
del procedimento formula proposte e
fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura,
in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e
razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni,
impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e accerta la libera
disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce
all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento del processo attuativo necessari per l’attività di coordinamento,
di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento
disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando
con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e
dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e
durante l’esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494 (49), e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di
entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell’ingegnere
capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile
del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l’organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti
carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze
professionali in relazione alle caratteristiche dell’intervento secondo quanto
attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del
programma, i compiti di supporto all’attività del responsabile del procedimento
possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (50), a professionisti singoli o associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, o alle società di cui all’articolo 17, comma 1, lettere e) ed f)
aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano
stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
di natura professionale.
6. Qualora si renda
necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali,
regionali o locali, l’amministrazione giudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un
accordo di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142 (5) e successive modificazioni.
7. Per l’acquisizione
di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi,
comunque denominati , al fine dell’esecuzione di lavori pubblici,
l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del
procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (48), e successive modificazioni. Alle
amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile
unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo
almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o
dell’accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici di cui all’articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi é convocata
dal concedente anche nell’interesse del concessionario(50-bis).
8. In sede di
conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo,
successivamente alla pronuncia da parte dell’amministrazione competente in
ordine alla valutazione d’impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente,
da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve
termine idoneo a consentire l’utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti
comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al
primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione é tenuta ad
esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può
esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e
gli assensi di cui alle vigenti norme. (50-bis)
9. Il regolamento e
le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza
di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da
ciascuna amministrazione interessata. (50-bis)
10. In sede di
conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario,
chiarimenti e documentazione. (50-bis)
11. Le
amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel
rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono
rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dell’organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
dell’amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto del procedimento.
(50-bis)
12. Qualora alla
conferenza di servizi il rappresentante di un’amministrazione invitata sia
risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza,
la conferenza é riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il
quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla
presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei
poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. (50-bis)
13. Il dissenso
manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a
pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali
necessarie ai fini dell’assenso. (50-bis)
14. Le regioni a
statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in
armonia con i princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di
competenza regionale e locale. (50-bis)
15. Il termine per il
controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie dello Stato é
fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per
un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti
all’amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell’articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 8.
Qualificazione
1. Al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, i
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere
qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della
professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono
sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente (51).
2. Con apposito
regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (3) su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con
il Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentito il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, é istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un
sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di
lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000
euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all’importo dei lavori stessi
(51) (52).
3. Il sistema di
qualificazione é attuato da organismi di diritto privato di attestazione,
appositamente autorizzati dall’Autorità di cui all’articolo 4, sentita un’apposita
commissione consultiva istituita presso l’Autorità medesima. Alle spese di
finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di
attestazione é demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti
qualificati di:
a) certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e
alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di
qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di
ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi
alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione (51).
4. Il regolamento di
cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le
modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3,
che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di
rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i
criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi
di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e
tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalità di
attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del
sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema
di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma
3, lettera c), nonché le modalità per l’eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati del bilancio;
d) i requisiti di
ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di
cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all’entità e
alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione
dell’articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche
quali relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i
versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il
successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non
superiore a cinque anni ed in rapporto alla
tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il
possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione
della presenza di elementi del sistema
di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità
non potranno comunque essere previsti per i lavori di importo inferiore a
500.000 ECU;
f) i criteri per la
determinazione delle tariffe applicabili all’attività di qualificazione;
g) le modalità di
verifica della qualificazione. Fatto
salvo quanto specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490,
ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, la durata
dell’efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il
terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei
requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in
misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell’efficacia della
qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell’efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica
in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di
ordine speciale individuati dal suddetto regolamento;
h) la formazione di
elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi
sono redatti e conservati presso l’Autorità, che ne assicura la pubblicità per
il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 4 (51).
5. (53)
6. Il regolamento di
cui al comma 2 (54) disciplina le modalità dell’esercizio, da parte
dell’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell’articolo 6 della legge 10 febbraio 1962,
n. 57 (55) delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse
ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31
dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazionale dei costruttori dispone
la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’art. 24, primo comma,
della Direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto
previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di
prevenzione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo
periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla
cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono
inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A
decorrere dal 1° gennaio 2000, all’esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni
appaltanti, sulla base dei medesimi criteri (56).
8. A decorrere dal 1°
gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non
esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge, é vietata, per l’affidamento di lavori
pubblici, l’utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai
soggetti di cui all’articolo 2 (57).
9. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e sino al 31
dicembre 1999, l’esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 é
accertata in base al certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei
costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti
alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione delle imprese italiane alle gare (58).
10. A decorrere dal
1° gennaio 2000, é abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le
disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni
(21) (57).
11. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 9 e fino
al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento
e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge,
l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10
febbraio 1962, n. 57 (54), e successive modificazioni e integrazioni, e della
legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come
rideterminanti ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 9 (57).
11-bis. Le imprese
dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano alle procedure per
l’affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di
tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle
gare (59).
11-ter. Il
regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati
ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con
la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle
amministrazioni aggiudicatrici (59).
11-quater. Le imprese
alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la
garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2
dell’articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di
appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la
certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta
agli elementi variabili di cui al comma 2 dell’articolo 21 della presente legge
(59).
11-quinquies. Il
regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale,
organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di
lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU (59).
11-sexies. Per le
attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori (59). E’ facoltà dei soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore requisito dei
soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l’avvenuta esecuzione
di lavori nello specifico settore cui si riferisce l’intervento. Ai fini della
comprova del requisito relativo all’esecuzione di lavori nello specifico
settore cui si riferisce l’intervento, potranno essere utilizzati unicamente i
lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche
per effetto di cottimi e subaffidamenti.
11-septies. Nel caso
di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico
inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti
qualificati ai sensi del presente articolo.
Art. 9.
Norme in materia di
partecipazione alle gare
1. Fermo restando
quanto disposto dall’articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la partecipazione
alle procedure di affidamento dei lavori pubblici é altresì ammessa in base
alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni
e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55 (61), come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2
del presente articolo (60).
2. Le disposizioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55
(61), sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto
attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e
dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono
possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici (62).
3. Il Ministro dei
lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato centrale
per l’Albo nazionale dei costruttori, articola l’attuale sistema di categorie
in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai
criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in
ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e
specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità
tecnica, dell’attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità
finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di
cui al comma 3, é istituita una apposita categoria per le attività di scavo
archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi
della legge 1¡ giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni (18).
4-bis. Per le
iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell’Albo nazionale dei
costruttori non é richiesto il parere consultivo del comitato regionale (63).
Art. 10.
Soggetti ammessi alle
gare
1. Sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti
soggetti:
a) le imprese
individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative,
secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi tra
società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422 (64), e successive modificazioni, e i consorzi tra impresse
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili
costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter
del codice civile (65), tra imprese individuali, anche artigiane, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 12 della presente legge;
d) le associazioni
temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo,
il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13;
e) i consorzi di
concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile (65-bis), costituiti tra
i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche in forma di
società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo
le disposizioni di cui all’articolo 13 della presente legge.
e-bis) i soggetti che
abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (66); si applicano al
riguardo le disposizioni di cui all’art. 13 (67).
1-bis. Non possono
partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile (12) (68).
1-ter. I soggetti di
cui all’articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per
il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in
sede di offerta. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in caso di
fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato
e, in tal caso, il nuovo contratto é stipulato alle condizioni economiche
offerte dal secondo classificato (68).
1-quater. I soggetti
di cui all’articolo 2, comma 2, prima di procedere all’apertura delle buste
delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al
10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti
con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando
la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito. Quando tale
prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione o nell’offerta, i soggetti aggiudicatori procedono
all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i
provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7, nonché per l’applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta é,
altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di
gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,
qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso
in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si
applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova
soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione (68).
Art. 11.
Requisiti per la
partecipazione dei consorzi alle gare
1. I requisiti di
idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento
dei lavori ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) devono
essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55 (61), o del
regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, della presente legge (69), salvo
che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi
d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in
capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate (70).
Art. 12.
Consorzi stabili
1. Si intendono per
consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’articolo 11, dei requisiti
previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre consorziati che, con
decisione assunta dai relativi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare (71) in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune
struttura di impresa.
2. Il regolamento
detta le norme per l’iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili
all’Albo nazionale dei costruttori (72). Il medesimo regolamento stabilisce
altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i
lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità
solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in
caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla
data di costituzione (73).
3. Il regolamento di
cui all’articolo 8, comma 2, (74) detta le norme per l’applicazione del sistema
di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai
partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi
stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II
del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l’articolo 18 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (21) come modificato dall’articolo 34 della presente
legge.
5. É vietata la
partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del
consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’articolo 353 del codice penale. É vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti
relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all’articolo 4 della parte I
della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di
registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non é dovuta la tassa sulle
concessioni governative posta a carico delle società ai sensi articolo 3, commi
18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze
derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non
sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui
ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
8-bis. Ai fini della
partecipazione del consorzio stabile alle gare per l’affidamento di lavori, la
somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna impresa
consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è
pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10
per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter. Il consorzio
stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole
imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una
determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica
corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la
qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario
che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione
per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica
VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione,
nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 8, comma 4,
lettera e), è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano
posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle
classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di
cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n.34, la qualificazione è acquisita nella
classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla
somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale
somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari
della metà dell’intervallo tra le due classifiche.
Art. 13.
Riunione di
concorrenti
1. La partecipazione
alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e dei consorzi di
cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), é ammessa a condizione che il
mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti, siano già in
possesso dei requisiti di qualificazione , accertati e attestati ai sensi
dell’articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al
medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55 (61).
2. L’offerta dei
concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro
responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti
delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori
scorporabili la responsabilità é limitata all’esecuzione dei lavori di
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario
o del capogruppo.
3. Per le
associazioni temporanee di tipo verticale, i requisiti di cui agli articoli 8 e
9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o
capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo;
per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti
per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura
indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria
prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da
imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.
4. É fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui all’articolo 10, comma
1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi é fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara (75).
5. É consentita la
presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i
consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (76).
5-bis. É vietata
l’associazione in partecipazione. é vietata qualsiasi modificazione alla
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’articolo
10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta (77).
. L’inosservanza dei
divieti di cui al comma 5 comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la
nullità del contratto nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in
associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora
nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori
prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture,
impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in
valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, esse non possono essere
affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.
In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo,
associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che
definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma. Per le
medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il
subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più
contratti.
8. Per associazione
temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera d), nell’ambito della quale uno di essi
realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili
si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così
definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
Art. 14. (78)
Programmazione dei
lavori pubblici
1. L’attività di
realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo
superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di
suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa
urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
2. Il programma
triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al
comma 1 predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli
obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e
contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma
triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito di tale ordine sono
da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del
patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti
esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità
di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma
triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto
previsto all’articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una
gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al
comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono
rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da
eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L’inclusione di un
lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1 é subordinata , per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio
di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,
alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi
dell’articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali é
sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria
dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere
inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con
riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno
preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione
nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a
certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei
lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono essere conformi
agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal
termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino
all’adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o
agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di
pubblico interesse si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi quarto e
quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e
dell’articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (5).
9. L’elenco annuale
predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato
unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché
acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi
risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento
della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d’asta o di economie. Agli enti locali territoriali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni ed integrazioni (79).
10. I lavori non
ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5,
secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui
al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali
dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici (80). I programmi e gli elenchi sono trasmessi
all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di
quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi
al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori
vigenti.
12. Le disposizioni
di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio
finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11,
ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre
dell’anno.
13. L’approvazione
del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale
a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Art. 15. (81)
Competenze dei
consigli comunali e provinciali
Art. 16. (82)
Attività di
progettazione
1. La progettazione
si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e
dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità
dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle
norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento
dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e
comunitario.
2. Le prescrizioni
relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono
di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il
responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto
alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga
le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a
integrarle ovvero a modificarle (83).
3. Il progetto
preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori,
il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da
fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta
della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei
materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità
amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici
previsti, nonché in schemi grafici, per l’individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori
da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della
procedura espropriativa (84).
3-bis. Con
riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490,
il progetto preliminare dell’intervento deve ricomprendere una scheda tecnica
redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale
individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell’intervento da
realizzare.
4. Il progetto
definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai
fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso
consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale
ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle
principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da
realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli
studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle
caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici
ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli
studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico,
sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti
fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto
esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni
dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento
sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In
particolare il progetto é costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli
esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle
scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato
speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico
estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso é redatto sulla base degli
studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici,
di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini,
con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento
di cui all’art. 3 (85).
6. In relazione alle
caratteristiche e all’importanza dell’opera, il regolamento di cui all’art. 3,
con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e
tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti
alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi,
nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di
sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 (49), gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche
atte a definire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi
i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture
e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli
altri enti aggiudicatori o realizzatori (86).
8. I progetti sono
redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori,
tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione,
nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della
manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L’accesso per
l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all’attività di
progettazione é autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono
localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
Art. 17.
Effettuazione delle
attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie (87)
1. Le prestazioni
relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla
direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente
alla formazione del programma triennale di cui all’articolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici
tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici
consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i
rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica
possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge
8 giugno 1990, n. 142 (5), e successive modificazioni;
c) dagli organismi di
altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni
aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d) da liberi
professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1815, e successive modificazioni , ivi compresi, con riferimento agli
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di
professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f) dalle società di
ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g) da raggruppamenti
temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 in quanto compatibili (88);
g-bis) da consorzi
stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di
società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei
servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni del comma 1 dell’articolo 12. E’ vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento
di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa
connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma
8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e
di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi
4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.
2. I progetti redatti
dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti
delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I tecnici
diplomati, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso
l’amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico
presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o
collaborato ad attività di progettazione (88) (89).
3. Il regolamento
definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero (88-bis), a
carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la
copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi (88).
4. La redazione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in
organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà
di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti
integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una
pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal
responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società di cui al comma 1, lettera f),
singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere
affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i
corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i
casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica
organizzazione (88).
5. Il regolamento dei
lavori per l’attività del Genio militare di cui all’articolo 3, comma 7-bis,
indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti (88).
6. Si intendono per:
a) società di
professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme
delle società di persone di cui ai capi II, III e IX del titolo V del libro
quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al
capo I del titolo IV del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I
soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti
che svolgono l’attività in forma associata ai sensi dell’articolo 1 della legge
23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il
contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive
Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa
riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;
b) società di
ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del
libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si
applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive
Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti (88) (90).
7. Il regolamento
stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società
di cui nel comma 6 del presente articolo. Fino all’entrata in vigore del
regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera b), devono disporre
di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di
architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività
prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni
con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai
tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano
gli elaborati (88).
8. Indipendentemente
dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui ai commi 4
e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili
e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre
essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione
tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità
per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi per
l’aggiudicazione. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere
dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario (88).
9. Gli affidatari di
incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle
concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per
i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi
appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario
di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile
(12). I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di
supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti (91).
10. Per l’affidamento
di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di
applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di
servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n.157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti
all’applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, e successive
modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11. Per l’affidamento
di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000
euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di
appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di
aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa
alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata
pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della
trasparenza e del buon andamento con l’esigenza di garantire la proporzionalità
tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell’incarico.
12. Per l’affidamento
di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo
stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del
responsabile del procedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica
dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione
della scelta in relazione al progetto da affidare.
12-bis. Le stazioni
appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad esse
connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella
convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono
previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con
riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949,
n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo
stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la
direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista
esterno (94).
12-ter. Il Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle
attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.143,
introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n.340. Ogni patto
contrario è nullo. Fino all’emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 26 aprile 2001.
13. Quando la
prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto
il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché
tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità
di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste
dai commi 10 e 12 (95).
14. Nel caso di
affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l’attività di
direzione dei lavori é affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti
esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per
stabilire l’importo stimato, ai fini dell’affidamento dell’incarico di
progettazione, deve comprendere l’importo della direzione dei lavori (95).
14-bis. I
corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della
determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando le
aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di
progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi
alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attività di supporto di cui all’articolo 7, comma 5, nonché le attività del
responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (49) (96) (97).
14-ter. Fino
all’emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad applicarsi le
tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota
fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la
progettazione definitiva si applica l’aliquota fissata per il progetto
esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per
il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i
capitolati e i contratti (96).
14-quater. I
corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi
del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma
12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario é nullo (96).
14-quinquies. In
tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e
di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la
responsabilità del progettista (96).
14-sexies. Le
progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso
occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, dell’attività
progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi i
livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva (96).
14-septies. I
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (7), possono affidare le
progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo
svolgimento delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori di
loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera
f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l’ottanta per cento
della cifra d’affari media realizzata dalle predette società nella Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto
da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile (12) (96).
Art. 18 .
Incentivi e spese per
la progettazione (98)
1. Una somma non
superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di
un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 16, comma
7, é ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri
previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento
adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli
incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La
percentuale effettiva, nel limite massimo dell’1,5 per cento, é stabilita dal regolamento in rapporto
all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene
conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni
da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni
che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I
commi quarto e quinto dall’articolo 62 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all’articolo
2, comma 2, lett. b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi
criteri (99).
2. Il 30 per cento
della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di
pianificazione comunque denominato é ripartito, con le modalità ed i criteri
previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti
dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto (99).
2-bis. A valere sugli
stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello
Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non
superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese
necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti
definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di
impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e
di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (49), e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento ed adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti esistenti d’intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera.
Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province
autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province
e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi
e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto mutuante é
autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente
articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuario (100).
2-ter. I pubblici
dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono
espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego (101).
2-quater. É vietato
l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo,
indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od
altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge (101).
Art. 19.
Sistemi di
realizzazione dei lavori pubblici
01. I lavori pubblici
di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto
all’articolo 24, comma 6 (102).
1. I contratti di
appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo
oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui
all’art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione
dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1;
b) la progettazione
esecutiva di cui all’articolo 16, comma 5, e l’esecuzione dei lavori pubblici
di cui all’articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori
di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori
la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento
del valore dell’opera;
3) riguardino lavori
di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori
di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.
1-bis. Per l’affidamento
dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara é indetta sulla base del
progetto definitivo di cui all’articolo 16, comma 4 (104).
1-ter. L’appaltatore
che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve
possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un
progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato
in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l’ammontare delle
spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base di appalto ed i
requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla
normativa in materia di gare di progettazione. L’ammontare delle spese di
progettazione non è soggetto a ribasso d’asta. L’appaltatore risponde dei
ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in
corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, nel caso di opere di
particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto
esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di
accertare l’unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista titolare dell’affidamento del progetto definitivo, che si esprime
in ordine a tale conformità.
1-quater. I lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, non sono suscettibili di
affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di
opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui all’articolo 3,
commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all’articolo 8, comma 2. L’affidamento
dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici comprende, di regola, l’affidamento dell’attività di
progettazione successiva a livello preliminare.
1-quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità,
qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di
qualità, è fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, i servizi di supporto al responsabile del procedimento ed al direttore
dei lavori, in modo da assicurare che anche il funzionamento della stazione
appaltante sia conforme ai livelli di qualità richiesti dall’appaltatore.
2. Le concessioni di
lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed
una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di
pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore
del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e
di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario, il
soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione
alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in
sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell’importo totale
dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica
rata o in più rate annuali, costanti o variabili (105). A titolo di prezzo, i
soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni
immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione,
nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico,
già indicati nel programma di cui all’articolo 14, ad esclusione degli immobili
ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre
2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o
esecutiva, l’oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali,
può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo
completamento da parte del concessionario.
2-bis. L’amministrazione
aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che
la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto
del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma
2 sull’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle
condizioni del mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano
l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte
integrante. le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti
presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che
stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio
delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica
dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare
mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite
la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della
predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso
in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino
favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a
vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano
le disposizioni dell’articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2.
Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli
investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto
degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento
non ammortizzato al termine della concessione (106).
2-ter. Le
amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate
alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali
alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario
l’alea economico-finanziaria della gestione dell’opera.
2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all’articolo
37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all’esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno
diritto di voto.
3. Le amministrazioni
aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) non
possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l’espletamento delle
funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base
di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia
affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere
pubbliche o alle amministrazioni provinciali (107).
4. I contratti di
appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai sensi dell’art.
326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, (108) ovvero a corpo e a
misura ai sensi dell’art. 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F;
salvo il caso di cui al comma 5, i contratti di cui al comma 1, lettera b),
numeri 1), 2) e 4) del presente
articolo, sono stipulati a corpo (109).
5. É in facoltà dei
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, stipulare a misura, ai sensi del terzo
comma dell’articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (108), i
contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e
i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici
nonché quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere
di consolidamento dei terreni (110).
5-bis. L’esecuzione
da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione
appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L’esecuzione dei lavori può
prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo
qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici (111).
5-ter. In
sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo dell’appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento
all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti
all’amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui
all’articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico;
fermo restando che detto trasferimento
avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di
gara può prevedere un momento antecedente per l’immissione nel possesso
dell’immobile (112).
5-quater. La gara
avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni,
la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l’esecuzione dei lavori e
l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione avviene in favore della migliore
offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei
beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative,
rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori,
qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l’amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si
intende deserta qualora non siano presentate offerte per l’acquisizione del
bene. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le
modalità per l’effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter
nonché le modalità di aggiudicazione (112).
Art. 20.
Procedure di scelta
del contraente
1. Gli appalti di cui
all’articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di
cui all’articolo 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base
di gara un progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque, anche
degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche,
geo-tecniche, idrologiche e sismiche; l’offerta ha ad oggetto gli elementi di
cui all’articolo 21, comma 2, lettera b, nonché le eventuali proposte di
varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio
soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice (113).
3. Gli appalti
possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o trattativa privata
esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla presente legge.
4. L’affidamento di
appalti mediante appalto-concorso é consentito ai soggetti appaltanti, in
seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro per
speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata
componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze
particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento
della gara é effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi
dell’articolo 16, nonché di un capitolato prestazionale corredato
dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici
inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo (114).
Art. 21.
Criteri di
aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici
1. L’aggiudicazione
degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata é effettuata con
il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato:
a) per i contratti da
stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi
di impianti tecnologici, ai sensi dell’articolo 5 della legge 2 febbraio 1973,
n. 14 (115), per quanto compatibile;
b) per i contratti da
stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da
stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari
(116).
1-bis. Nei casi di
aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di
5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1,
l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui
all’articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993
(55), relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in
considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione
delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull’economicità del
procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle
condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l’offerente, con esclusione,
comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori
minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le
offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da
giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate
nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un
importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d’asta. Il bando o
la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle
giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per
l’ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli
elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l’esame delle
giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere
l’incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti
giustificativi ed all’esclusione potrà provvedersi solo all’esito della
ulteriore verifica, in contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione
interessata procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai
sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione
automatica non é esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti
inferiore a cinque (116) (117).
1-ter. L’aggiudicazione
degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere
effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di
appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza
della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle
possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione
possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall’appaltatore.
2. L’aggiudicazione
degli appalti mediante appalto-concorso nonché l’affidamento di concessioni
mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi
variabili in relazione all’opera da realizzare:
a) nei casi di
appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico
ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di
esecuzione dei lavori;
4) il costo di
utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi
individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di
licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui
all’articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico
ed estetico dell’opera progettata;
3) il tempo di
esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della
concessione;
6) le modalità di
gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
all’utenza;
7) ulteriori elementi
individuati in base al tipo di lavoro da realizzare (116).
3. Nei casi di cui al
comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di gara devono indicare
l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso
metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare con un
unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.
4. Qualora
l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la
valutazione é affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme
stabilite dal regolamento.
5. La commissione
giudicatrice, nominata dall’organo competente ad effettuare la scelta
dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, é
composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti
nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione é
presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna
altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori
oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che
nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore
non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni
aggiudicati dalle amministrazioni preso le quali hanno prestato servizio. Non
possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale
incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo
territorio provinciale ove é affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico
fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle
commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata
in sede giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente
illegittimi.
6. I commissari sono
scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con
almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti
nell’ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori
universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte dalle
facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici
delle amministrazioni appaltanti, scelti nell’ambito di rose di candidati
proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza
del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative
alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione dell’amministrazione.
8-bis.
L’aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali
elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l’apprezzamento dei curricula
in relazione alle caratteristiche dell’intervento individuate nella scheda
tecnica di cui all’articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all’elemento
prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo
criteri predeterminati.
Art. 22.
Accesso alle
informazioni
1. Nell’ambito delle
procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente
legge é fatto tassativo divieto all’amministrazione aggiudicatrice o ad altro
ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia
di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi
altro modo noto:
a) l’elenco dei
soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti, prima della
scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) l’elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro
interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara
informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione
ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da
invitare ovvero del soggetto individuato per l’affidamento a trattativa
privata.
2. L’inosservanza del
divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici ufficiali o per gli
incaricati di pubblici servizi l’applicazione dell’articolo 326 del codice
penale.
Art. 23.
Licitazione privata e
licitazione privata semplificata (118)
1. Alle licitazioni
private per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati
tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal bando (119).
1.-bis. Per i lavori
di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all’articolo
2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta
almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter
del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano
qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell’appalto (120).
1-ter. I soggetti di
cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad
essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo,
presentano apposita domanda. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare
domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in
numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si
applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 13. Ogni domanda deve
indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e
deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente
normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle
qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.34, di non trovarsi in nessuna
delle cause di esclusione dalle gare d’appalto e di non aver presentato domanda
in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le
stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e
comunque sui soggetti aggiudicatari. La domanda presentata nel mese di dicembre
ha validità per l’anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata
negli altri mesi ha validità per l’anno
finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false
dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all’articolo 8, comma 7 (120).
Art. 24.
Trattativa privata
1. L’affidamento a
trattativa privata é ammesso per i soli appalti di lavori pubblici
esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo
complessivo non superiore a 100.000 euro;
a) lavori di importo
complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro; (122), nel rispetto
delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare,
dell’articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (123).
b) lavori di importo
complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già
esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza
attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano
incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti;
c) appalti di importo
complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione
di beni mobili e superfici architettoniche decorate, di cui alla legge 1 giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni (124).
2. Gli affidamenti di
appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all’Osservatorio
dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera
visione di chiunque lo richieda (125).
3. I soggetti ai
quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i
requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico
incanto o licitazione privata (125).
4. Nessun lavoro può
essere diviso in più affidamenti al fine dell’applicazione del presente
articolo.
5. L’affidamento di
appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene
mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici
concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della
presente legge per i lavori oggetto dell’appalto (126).
5-bis. L’affidamento
di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia superiore
a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di quanto disposto
dall’articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati almeno
quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai
sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto. Per l’affidamento
di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia inferiore
a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento a
soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le
stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo agli affidatari,
dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta in relazione
alle prestazioni da affidare.
6. I lavori in
economia sono ammessi fino all’importo di 200 mila ECU I.V.A. esclusa, fatti
salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a
mezzo delle truppe e dei reparti del genio militare, disciplinati dal
regolamento per l’attività del Genio militare di cui all’articolo 3, comma
7-bis (127).
7. Qualora un lotto
funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato a trattativa privata,
non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi
successivi e appartenente alla medesima opera.
7-bis. Con
riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n.490, è ammissibile l’affidamento a trattativa privata, ad un soggetto
esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto
inizialmente approvato o nell’affidamento precedentemente disposto, che siano
diventati necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all’intervento
nel suo complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o
economicamente separati dall’appalto principale senza grave inconveniente per
il soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall’esecuzione
dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
L’importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per
cento dell’appalto principale.
8. (128)
Art. 25. (129)
Varianti in corso
d’opera
1. Le varianti in
corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista ed il direttore
dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze
derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause
impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui
all’art. 3, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti
e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità
dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
b-bis) per la
presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si
interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale (130);
c) nei casi previsti
dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile (130-bis);
d) per il
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione
all’Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di
incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni
appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui
al comma 1, lettera d).
3. Non sono
considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore
dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri
lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento
dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono
inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali
varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera
(131).
4. Ove le varianti di
cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell’importo originario del
contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e
indice una nuova gara alla quale é invitato l’aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del
contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino
a quattro quinti dell’importo del contratto.
5-bis. Ai fini del
presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali (132).
Art. 26.
Disciplina economica
dell’esecuzione dei lavori pubblici
1. In caso di ritardo
nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato
speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato
generale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,
questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di
cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali
non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell’amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto (133) (134).
2. L’articolo 33
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 é abrogato.
3. Per i lavori
pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti
aggiudicatori o realizzatori non é ammesso procedere alla revisione dei prezzi
e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del codice civile (135).
4. Per i lavori di
cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori
al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale é fissata, con decreto del
Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima
applicazione della presente legge, il decreto é emanato entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di
cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le
pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici,
di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell’ambito
della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e
gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato
adempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entità delle penali e le modalità
di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art. 27.
Direzione dei lavori
1. Per l’esecuzione
di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le
amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di
direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da
assistenti.
2. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma
4 dell’articolo 17, l’attività di direzione dei lavori, essa é affidata
nell’ordine ai seguenti soggetti:
a) altre
amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui
all’articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (5);
b) il progettista
incaricato ai sensi dell’articolo 17, comma 4 (136);
c) altri soggetti
scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle
disposizioni comunitarie in materia (137).
2-bis. Con
riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490,
l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra
gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di
restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente
Art. 28.
Collaudi e vigilanza
1. Il regolamento
definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato
il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi
dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i
requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori,
la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione
del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi
previsti, del certificato di regolare esecuzione (138).
2. Il regolamento
definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari,
amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori
oggetto della presente legge é redatto
un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di
lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo é sostituito da
quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non
eccedente il milione di ECU é in facoltà del soggetto appaltante di sostituire
il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di
regolare esecuzione é comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori (139).
4. Per le operazioni
di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di
elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro
complessità e all’importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette
amministrazioni nell’ambito delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di
carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo
componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per
almeno cinque anni in uffici pubblici. E’ abrogata ogni diversa disposizione,
anche di natura regolamentare
5. Il collaudatore o
i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna
funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di
direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi
non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza
con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della
commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento
prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande
rilevanza economica il collaudo é effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali.
7. É obbligatorio il
collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:
a) quando la
direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettere
b) e c);
b) in caso di opere
di particolare complessità;
c) in caso di
affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi
individuati nel regolamento.
8. Nei casi di
affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento
esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei
lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della
rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato
non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce
presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo
comma, del codice civile (12) (140).
10. Salvo quanto
disposto dall’articolo 1669 del codice civile (12), l’appaltatore risponde per
la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.
Art. 29.
Pubblicità
1. Il regolamento
disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base
delle seguenti norme regolatrici:
a) per i lavori di
importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, I.V.A.
esclusa, prevedere l’obbligo dell’invio dei bandi e degli avvisi di gara nonché
degli avvisi di aggiudicazione all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle
Comunità europee;
b) per i lavori di
importo pari o superiore a un milione di euro, I.V.A. esclusa, prevedere forme
unificate di pubblicità a livello nazionale;
c) per i lavori di
importo inferiore a un milione di euro, I.V.A. esclusa, prevedere forme di pubblicità
semplificata a livello regionale e provinciale;
d) prevedere
l’indicazione obbligatoria nei bandi di gara e negli avvisi di gara del
responsabile del procedimento;
e) disciplinare
conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavorio di
qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accellerate, i termini e i
contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono
tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f) prevedere che le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori, prima
della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui
l’aggiudicazione é avvenuta mediante trattativa privata, provvedano, con le
modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione
dell’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o del
prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell’importo di aggiudicazione
dei lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera, del nominativo del direttore
dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed
effettuazione, dell’ultimazione dei lavori, dell’effettuazione del collaudo,
dell’importo finale del lavoro (141);
f-bis) nei casi in
cui l’importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l’importo di
aggiudicazione o di affidamento e/o l’ultimazione dei lavori sia avvenuta con
un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell’opera
fissato all’atto dell’aggiudicazione o dell’affidamento, prevedere forme di
pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente
comma ed a carico dell’aggiudicatario o dell’affidatario, diretta a rendere
note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei
lavori (142);
f-ter) nei casi di
contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi
giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce
emesse dall’Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano
variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori,
disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse
modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma (142).
2. Le spese relative
alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le
somme a disposizione dell’amministrazione, che è tenuta ad assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il
responsabile del procedimento di cui all’articolo 80, comma 10, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, il
quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà
effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza
alcuna possibilità di rivalsa sull’amministrazione.
Art. 30. (143)
Garanzie e coperture
assicurative
1. L’offerta da
presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori pubblici è corredata da
una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori, da prestare anche
mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (140-bis), e
dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione
(144).
2. L’esecutore dei
lavori é obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento
dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore
al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente
svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti,
attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50
per cento dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori
eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del
50 per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo
progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni
ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini
e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati
d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica,
attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.
L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è
svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti
periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della
garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione
della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio (145).
2-bis. La
fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta (146).
3. L’esecutore dei
lavori é altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga
indenni le amministrazioni aggiudicatrici o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il
cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, l’esecutore é inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza
indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i
progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono essere muniti, a
far data dell’approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o
dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
maggiori costi che l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui
all’articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione.
La garanzia é prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per
lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa, e per un
massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con
il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, Iva esclusa. La mancata
presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale (147).
6. Prima di iniziare
le procedure per l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono
verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 16,
commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti
dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con apposito
regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 3, il Governo regola le modalità di
verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di
importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
45004;
b) per i lavori di importo
inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici
tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema
interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il
soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una
polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell’attività di propria competenza.
6-bis. Sino alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di
controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica
di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti di fiducia della stazione appaltante.
7. Sono soppresse le
altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito
regolamento (149), da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (3), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, é istituito, per i
lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia
globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all’articolo
2, comma 2, lettere a) e b) (150). Il sistema, una volta istituito, è
obbligatorio per tutti i contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b),
di importo superiore a 75 milioni di euro.
Art. 31.
Piani di sicurezza
1. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori
pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei
cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, e alla relativa
normativa nazionale di recepimento.
1-bis. Entro trenta
giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte
integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 (49);
b) un piano di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (49);
c) un piano operativo
di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (49), ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b) (151).
2. Il piano di
sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (49), ovvero il piano
di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il
piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano
parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri
vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni
della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del
committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano
sull’osservanza dei piani di sicurezza (152).
2-bis. Le imprese esecutrici,
prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare al
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 (49), proposte di modificazioni o integrazioni al piano di
sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso (153).
3. I contratti di
appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1, se privi dei pani di sicurezza di cui al comma
1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano
operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili
qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 (152).
4. Ai fini dell’applicazione
degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione
numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
nei cantieri di opere e lavori pubblici é determinata dal complessivo numero
dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti
dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime
nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali
sulle rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del
presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria
organizzazione di impresa é equiparato all’appaltatore (154).
Art. 31-bis. (155)
Norme acceleratorie
in materia di contenzioso
1. Per i lavori
pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b),
in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare
in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell’importo
contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di
apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla
apposizione dell’ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo
bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l’appaltatore
ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell’appaltatore
avvalersi del disposto dell’articolo 32. La procedura per la definizione
dell’accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione
della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento,
indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al
ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione di cui all’articolo 28. Nell’occasione la proposta motivata della
commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento.
1-bis. La commissione
di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica
idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del
procedimento, il secondo dall’impresa appaltatrice o concessionaria ed il
terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente
all’accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo,
alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente,
per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove
è stato stipulato il contratto. Qualora l’impresa non provveda alla
designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare
direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo. Gli oneri
connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi
stanziati per i singoli interventi.
1-ter. L’accordo
bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed accettato
dall’appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire
alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per
conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve.
1-quater. Le
disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali
l’individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di
entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo
inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa
ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione
stessa.
2. I ricorsi relativi
ad esclusione da procedure di affidamento di lavori pubblici, per la quale sia
stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell’art. 21, ultimo comma,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (156), devono essere discussi nel merito
entro novanta giorni dalla data dell’ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi
amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori pubblici in
relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento d’urgenza, i
contro interessati e l’amministrazione resistente possono chiedere che la
questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l’udienza per
la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal
deposito dell’istanza. Qualora l’istanza sia proposta all’udienza già fissata
per la discussione del provvedimento d’urgenza, il presidente del collegio
fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro
sessanta giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a
quindici giorni prima dell’udienza stessa.
4. Ai fini della
tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici sono
equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche alle controversie relative ai lavori
appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 32. (157)
Definizione delle
controversie
1. Tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dal comma 1
dell’articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2. Per i soggetti di
cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, qualora sussista
la competenza arbitrale, il giudizio é demandato ad un collegio arbitrale
costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso
l’Autorità di cui all’articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono
fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi
del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione
del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3. Il regolamento
definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 3 della
presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale
dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per
assumere l’incarico di arbitro, nonché la durata dell’incarico stesso, secondo
principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4. Dalla data di
entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d’appalto approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla
medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della
normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già
stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura
camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi
giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le
disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità
alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a
condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-bis. Sono abrogate
tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono
limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori
pubblici come definita all’articolo 2.
Art. 33.
Segretezza
1. Le opere destinate
ad attività della Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per
la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono
richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo
esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato,
dichiarate indifferibile ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori
pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di
cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono svolgersi
gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione dei
concorrenti ritenuti idonei all’esecuzione dei lavori di cui al comma 1, nonché
le relative procedure.
3. I lavori di cui al
comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
Conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e
sull’efficacia della gestione. Dell’attività di cui al presente comma é dato
conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
Art. 34.
Subappalto
1. Il comma 3
dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (21), già sostituito dall’articolo
34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (9), é sostituito dal
seguente:
“3. Il soggetto
appaltante é tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria
con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le
altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo.
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili o
affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per
particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto
riguarda la categoria, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (3), é definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie
medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L’affidamento in
subappalto o in cottimo é sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti
all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera,
all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che
intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l’appaltatore
provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni;
3) che, al momento
del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante,
l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4) che l’affidatario
del subappalto o del cottimo sia
iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro
della Comunità europea, all’Albo nazionale dei costruttori per categorie e
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o
in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in
cui, secondo la legislazione vigente, é sufficiente per eseguire i lavori
pubblici l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista,
nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni” (158) (159).
2. (160)
3. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle gare per le quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora
pubblicato il bando.
4. (161)
Art. 35.
Fusioni e
conferimenti
1. Le cessioni di
azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese
che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di
ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il
soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non
abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187
(162), e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli
articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta
giorni successivi l’amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,
laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino
sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della legge 31 maggio
1965, n. 575 (158), e successive modificazioni.
3. Ferme restando le
ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla
legge.
4. Ai fini
dell’ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui
alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze
derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da
fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle
imposte sui redditi da conferimento.
Art. 36.
Trasferimento e
affitto di azienda
1. Le disposizioni di
cui all’articolo 35 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto
di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a
favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la
partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti dei soci cooperatori, nei cui
confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di
lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione
guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223.
Art. 37.
Gestione delle casse
edili
1. Il Ministro dei
lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuovono
la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra le parti sociali interessate
per l’adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di favorire i
processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l’intesa non venga sottoscritta
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi
organismi paritetici attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi
reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le
prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono
stati iscritti (163).
Art. 37-bis. (164)
Promotore
1. Entro il 30 giugno
di ogni anno I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “promotori”
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità inseriti nella
programmazione triennale di cui all’articolo 14, comma 2, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione sulla
base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui
all’articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei
promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno
oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte
per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere
uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, uno studio di
fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito, o da società di servizi costituite
dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre
1993, n.385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge
23 novembre 1939, n.1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio
e della gestione nonché l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 21,
comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione
aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le
attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l’importo delle
spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle
opere di ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile (12). Tale importo,
soggetto all’accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non
può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di programmazione
di cui all’articolo 14 della presente legge, proposte d’intervento relative
alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di
fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni,
alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare,
nell’ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi
ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto del
proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi
proposti.
2. Possono presentare
le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i
soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f), eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori
ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo
17 maggio 1999, n.153. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di
fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di
proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando
la loro autonomia decisionale.
2-bis. Entro venti
giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le
modalità di cui all’articolo 80 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione
presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché
pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito
informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
ai sensi dell’articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.340, e, ove
istituito, sul proprio sito informatico. L’avviso è trasmesso all’Osservatorio
dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione,
le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso
facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui
all’articolo 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici
giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici
provvedono:
a) alla nomina e
comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica
della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta
di integrazione.
Art. 37-ter. (164)
Valutazione della
proposta
1. Entro il 31
ottobre di ogni anno, Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità
delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed
ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della
fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del
costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi
di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario
del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l’assenza di
elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad
individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle
amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla
ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del
procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di
esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all’articolo 37-quater il
promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall’amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà
aggiudicatario della concessione.
Art. 37-quater. (164)
Indizione della gara
1. Entro tre mesi
dalla pronuncia di cui all’articolo 37-ter le amministrazioni aggiudicatrici,
qualora fra proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico
interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all’articolo 14,
comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata
la relativa concessione di cui all’articolo 19, comma 2, procedono, per ogni
proposta individuata:
a) ad indire una gara
da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto
preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle
determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi
necessari per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;
è altresì consentita la procedura di appalto-concorso;
b) ad aggiudicare la
concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i
soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera
a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura
negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del
promotore posta a base di gara é vincolante per lo stesso qualora non vi siano
altre offerte nella gara ed é garantita dalla cauzione di cui all’articolo 30,
comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all’importo di cui all’articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell’amministrazione
aggiudicatrice, prima dell’indizione del bando di gara.
3. I partecipanti
alla gara, oltre alla cauzione di cui all’articolo 30, comma 1, versano,
mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un’ulteriore cauzione fissata
dal bando in misura pari all’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 1,
quinto periodo.
4. Nel caso in cui
nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non
risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall’amministrazione
nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al
pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo di cui all’articolo 37-bis,
comma 1, quinto periodo. Il pagamento é effettuato dall’amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto
aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui la
gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura
negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario,
lo stesso è tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti
che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e
documentate nei limiti dell’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 1, quinto
periodo. Il pagamento é effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice
prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai
sensi del comma 3.
6. I soggetti
aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in
deroga alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad
appaltare a terzi una percentuale minima del trenta per cento dei lavori
oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto
comma 4 dell’articolo 2.
Art. 37-quinquies.
(164)
Società di progetto
1. Il bando di gara
per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una
infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che
l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una
società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata,
anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale
sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti,
nell’offerta é indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di
ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui
all’articolo 37-quater. La società così costituita diventa la concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario senza necessità di
approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di
contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della
società sia un obbligo dell’aggiudicatario.
1-bis. I lavori da
eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma
1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati
direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in
possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che
prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi
(165).
1-ter. Per effetto
del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la
società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’Amministrazione concedente. Nel caso
di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della pubblica
amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la
società di progetto nei confronti dell’Amministrazione per l’eventuale rimborso
del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire
alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando
in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del
certificato di collaudo dell’opera. Il contratto di concessione stabilisce le
modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo
restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la
qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino
alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. L’ingresso nel
capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni
da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso
a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in
qualsiasi momento.
Art. 37-sexies. (164)
Società di progetto:
emissione di obbligazioni
1. Le società
costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un
nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione
degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui
all’articolo 2410 del codice civile (12), purché garantite pro-quota mediante
ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la
relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare
distintamente un avvertimento dell’elevato grado di rischio del debito, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici.
Art. 37-septies.
(164)
Risoluzione
1.Qualora il rapporto
di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero
quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono
rimborsati al concessionario:
a) il valore delle
opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,
nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli
altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a
titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore
delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da
gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al
comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo
fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. La efficacia della
revoca della concessione é sottoposta alla condizione del pagamento da parte
del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art. 37-octies. (164)
Subentro
1. In tutti i casi di
risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto
concessionario, gli enti finanziatori
del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente
dell’intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella
concessione al posto del concessionario e che verrà accertata dal concedente a
condizione che:
a) la società
designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie
sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all’epoca
dell’affidamento della concessione;
b) l’inadempimento
del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’alinea del presente
comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato
tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione
delle previsioni di cui al comma 1.
Art. 37-nonies. (164)
Privilegio sui
crediti
1. I crediti dei
soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di
interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale
sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del
codice civile (12).
2. Il privilegio, a
pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere
esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore,
l’ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché
gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L’opponibilità a
terzi del privilegio sui beni é
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall’articolo 1524,
secondo comma , del codice civile (12), dell’atto dal quale il privilegio risulta.
Della costituzione del privilegio é dato avviso mediante pubblicazione nel
foglio annunzi legali; dall’avviso devono risultare gli estremi della avvenuta
trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate
presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata.
4. Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1153 del codice civile (12), il privilegio può
essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti
che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3.
Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti
del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Art. 38. (166)
Applicazione della
legge
1. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e
ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione
dei beni tutelati ai sensi della legge 1¡ giugno 1939, n. 1089 (18), può
procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma
1-bis, limitatamente all’importo dei lavori, nonché all’articolo 25, fermo
restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono
essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l’importo in aumento
relativo alle varianti che determinano un incremento dell’importo originario
del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione
dell’opera.
Art. 38-bis.
(Deroghe in situazioni di emergenza
ambientale).
1. Al fine di
accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e
parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle città,
l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale
costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti”.
2. Per i programmi
già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte
dei promotori di cui all’articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n.109,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate
senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30
giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del
promotore, si dà luogo all’avviso indicativo. La procedura di comparazione
delle proposte, di cui all’articolo 37-ter, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n.109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa anche
alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora
istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
NOTE
(1) G.U. 19 febbraio
1994, n. 41 S.O.
(2) Comma così
modificato dall’art. 9, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(3) Legge 23 agosto
1988, n. 400.
(4) Comma così
modificato dall’art. 1, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(4-bis) lettera così
modificata dall’art. 65, comma 4 della Finanziaria 2001 che ha sostituito le parole
“a scopi amministrativi ed edifici industriali”.
(5) Legge abrogata
(v. art. 274 DLgs. 267/2000).
(6) Legge 23 dicembre
1992, n. 498.
(7) Decreto
Legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
(8) Lettera così
sostituita dall’art. 1, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(9) Decreto
Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
(10) Lettera così
sostituita dall’art. 2 del D. L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(11) Comma così
sostituito dall’art. 1, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(12) Art. 2359 cod.
civ..
(13)Comma così
sostituito dall’art. 1, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(14) L’art. 1, comma
5, L. 18 novembre 1998, n. 415 ha soppresso la virgola originariamente prevista
dopo le parole “di interesse generale”.
(15) Ai sensi
dell’art. 9, comma 2, della L. 18 novembre 1998 n. 415, il Regolamento di cui
al presente comma é adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge n. 415/98.
(16)Comma così
modificato dall’art. 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(17) Comma così
modificato dall’art. 9, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(18)Comma così
modificato dall’art. 9, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415. La legge 1¡
giugno 1939 n. 1089 é stata abrogata dal D.Lvo 29 ottobre 1999, n. 490.
(19) L’alinea é stata
così modificata dall’art. 3 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(20) L’art. 3 del
D.L. 3 aprile 1995, n. 101 ha così modificato le lettere g) e h) ed ha
soppresso le lettere i) e n). Successivamente, l’art. 9, comma 5, L. 18
novembre 1998, n. 415, ha così modificato la lettera h).
(21) Art. 18, comma
3, Legge 19 marzo 1990, n. 55.
(22) Comma aggiunto
dall’art. 3 D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216,
e così modificato dall’art.9 comma 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(23) Comma aggiunto
dall’art. 3, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216.
(24) V. provvedimento
Parlamento nazionale 29 gennaio 1999 in G.U. 1 febbraio 1999, n. 25
(25)Legge 12 luglio
1991, n. 203.
(26) Comma così
modificato dall’art. 9, comma 7, L. 18 novembre 1998, n. 415. V. nota 18.
(27) Comma modificato
prima dall’art. 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno
1995, n. 216 e poi dall’art. 9, comma 8, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(28) Periodo aggiunto
dall’art. 9, comma 9, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(29) La lettera b)
del comma 10 é stata precedentemente soppressa dall’art. 3-bis del D.L. 3
aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n. 216 e reintrodotta
dall’art. 9, comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(30) Comma così
sostituito dall’art. 9, comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415. L’Osservatorio
dei lavori pubblici é stato costituito con delibera dell’Autorità di vigilanza
sui lavori pubblici 19 ottobre 1999, in G.U. 2 novembre 1999, n. 257.
(31) Comma così
aggiunto dall’art. 9, comma 10, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(32) Comma soppresso
dall’art. 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995,
n. 216.
(33) Comma così
sostituito dall’art. 9, comma 11, L. 18 novembre 1998, n. 415. V. nota 30.
(34) Lettera così
modificata dall’art. 9, comma 12, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(35) Comma aggiunto
dall’art. 9, comma 13, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(36) L’art. 9, comma
14, L. 18 novembre 1998, n. 415, ha così elevato l’importo originariamente
fissato a 80.000 ECU.
(37) Comma abrogato
dall’art. 9, comma 16, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(38) Legge 23 marzo
1997, n. 135.
(39) Comma
precedentemente introdotto dall’art. 3-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216 e così sostituito dall’art. 9, comma 17, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(40) Comma così
sostituito dall’art. 10 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(41) Comma aggiunto
dall’art. 9, comma 18, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(42) Comma così
sostituito dall’art. 4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(43) Comma così
modificato dall’art. 4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(44) Comma così
sostituito dall’art. 4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(45) Comma aggiunto
dall’art. 4 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216.
(46) Comma aggiunto
dall’art. 11, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 23,
L. 16 giugno 1998, n. 191.
(47) Articolo così
sostituito dall’art. 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(48) Legge 7 agosto
1990, n. 241.
(49) Il Decreto Legislativo
14 agosto 1996, n. 494, é stato modificato dal Decreto Legislativo 19 novembre
1999, n. 528 (v. G.U. 18 gennaio 2000, n. 13).
(50) Decreto
Legislativo 17 marzo 1995,, n. 157.
(50-bis) Comma
abrogato dall’art. 14 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - Legge di semplificazione 1999” pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000, salvo quanto previsto dall’art. 14,
comma 3 della L. 241 1990 come sostituito dall’articolo 9 della stessa legge.
(51) Comma così
sostituito dall’art. 2, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(52)Ai sensi
dell’art. 2, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415, il Regolamento di cui al
presente comma é emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della L.
415/98..
(53) Comma abrogato
dall’art. 2, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(54) V. nota 52.
(55) V. comma 10 del
presente articolo.
(56) Comma così
sostituito dall’art. 4-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(57) Comma così
modificato dall’art. 4-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(58) Comma prima
modificato dall’art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216 e successivamente dall’art. 2, comma 4, L. 18 novembre
1998, n. 415.
(59) Comma aggiunto
dall’art. 2, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(60) Comma prima
modificato dall’art. 5 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216 e poi dall’art. 9, comma 19, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(61) Ora, in tema di
qualificazione, D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
(62) Comma così
modificato dall’art. 9, comma 20, L. 189 novembre 1998, n. 415.
(63) Comma aggiunto
dall’art. 5 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216.
(64) Legge 25 giugno
1909, n. 422 .
(65) Art. 2615-ter
cod. civ..
(65-bis) Art. 2602
cod. civ..
(66) Decreto
Legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
(67) Lettera aggiunta
dall’art. 5-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995,
n. 216.
(68) Comma aggiunto
dall’art. 3, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(69) V. nota 52
(70) Comma così
modificato dall’art. 9, comma 21, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(71) L’art. 9, comma
22, della Legge 18 novembre 1998, n. 415 ha soppresso la parola
“esclusivamente”, precedentemente ivi prevista.
(72) V. nota 52.
(73) Comma così
modificato dall’art. 5-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(74) Comma aggiunto
dall’art. 3, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(75) Comma così
modificato dall’art. 9, comma 23, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(76) Comma così
sostituito dall’art. 9, comma 24, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(77) Comma aggiunto
dall’art. 9, comma 24, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(78) Articolo così
sostituito dall’art. 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(79) Decreto
Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
(80) D.M. 21 giugno
2000.
(81) Articolo prima
modificato dall’art. 4, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415 e successivamente
abrogato implicitamente dall’art. 274, lettera q) del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
(82)Articolo così
sostituito dall’art. 5-quinquies del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in
L. 2 giugno 1995, n. 216.
(83) Comma così
modificato dall’art. 9, comma 25, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(84) Comma così
modificato dall’art. 9, comma 26, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(85) Comma così
modificato dall’art. 9, comma 27, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(86) Comma così
modificato dall’art. 9, comma 28, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(87) Rubrica così
sostituita dall’art. 6, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(88) Comma così
modificato dall’art. 6, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(88-bis) parole
aggiunte dall’art. 145, comma 89 della Finanziaria 2001.
(89) Ai sensi
dell’art. 6, comma 9, L. 18 novembre 1998, n. 415, la disposizione di cui al
presente comma, si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di
entrata in vigore della L. 415/98.
(90) Ai sensi
dell’art. 6, comma 8, della legge 18 novembre 1998, n. 415, ai fini della
partecipazione alle gare per gli affidamenti di cui al presente articolo, le
società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge n. 415/98, per
un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituite nella forma
di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti
della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o
con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite
nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni
prima della data di entrata in vigore della legge n. 415/98, detta facoltà é
esercitata per un periodo massimo di tre anni da tale data.
(91) Comma così
modificato dall’art. 6, comma 3, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(92) Decreto
Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 .
(93) Comma così
sostituito dall’art. 6, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(94) Comma aggiunto
dall’art. 6, comma 4, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(95) Comma così
sostituito dall’art. 6, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(96) Comma aggiunto
dall’art. 6, comma 6, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(97) Ai sensi
dell’art. 6, comma 7, della legge 18 novembre 1998, n. 415, il decreto di cui
al presente comma, é emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge n. 415/98.
(98) Rubrica così
sostituita dall’art. 6 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(99) Comma così
sostituito dall’art. 13, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144. Con D.M.LL.PP. 2
novembre 1999, n. 555 è stato adottato il Regolamento per la ripartizione del
fondo di cui al presente comma.
(100) Comma aggiunto
dall’art. 6 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995, n.
216, e così modificato dall’art. 9, comma 29, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(101) Comma aggiunto
dall’art. 9, comma 30, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(102) Comma aggiunto
dall’art. 3, comma 2, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(103) Comma così
modificato prima dall’art. 6-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in
L. 2 giugno 1995, n. 216 e poi dall’art. 3, commi 3 e 4, L. 18 novembre 1998,
n. 415.
(104) Comma aggiunto
dall’art. 3, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(105) Comma così
sostituito dall’art. 3, comma 5, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(106) Comma aggiunto
dall’art. 3,comma 7, L. 18 novembre 1998, n. 415. Ai sensi dell’art. 3, comma
2, della legge 18 novembre 1998, n. 415, le disposizioni del presente comma si
applicano, ove compatibili, anche alle concessioni di servizi pubblici.
(107) Comma così
modificato dall’art. 9, commi 31 e 32, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(108) Legge 20 marzo
1865, n. 2248, All. F).
(109) Comma così
sostituito dall’art. 6-bis, del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(110) Comma così
modificato prima dall’art. 6-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in
L. 2 giugno 1995, n. 216 e poi dall’art. 9, comma 33, L. 18 novembre 1998, n.
415.
(111) Comma aggiunto
dall’art. 6-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno 1995,
n. 216.
(112) Comma aggiunto
dall’art. 3, comma 9, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(113)Comma così
modificato dall’art. 9, comma 34, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(114) Comma così
modificato dall’art. 9, comma 35, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(115) Legge abrogata
(v. art. 231, D.P.R. n. 554/99).
(116) Comma così
sostituito dall’art. 7, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(117) Ai sensi dell’art.
7, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415, trascorsi dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge stessa, il Ministro dei lavori pubblici,
con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di
decreto, definisce le modalità di
determinazione della soglia di anomalia delle offerte, in sostituzione di
quelle previste dal presente comma.
(118) Rubrica così
sostituita dall’art.8, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(119) Comma così
sostituito dall’art. 8 del D.L. 3 aprile 1995 n. 101, convertito in L. 2 giugno
1995 n. 216.
(120) Comma aggiunto
dall’art. 8, comma 1, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(121) Legge 4 gennaio
1968, n. 15.
(122) Importo così
elevato dall’art. 9, comma 36, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(123) R.D. 23 maggio
1924, n. 827.
(124) Comma così
sostituito dall’art. 8-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216 e successivamente modificato dall’art. 9, commi 36 e 37 L.
18 novembre 1998, n. 415. V. nota 18.
(125) Comma così
modificato dall’art. 8-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(126) Comma così
modificato dall’art. 9, comma 38, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(127) Comma così
modificato prima dall’art. 8-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in
L. 2 giugno 1995, n. 216 e successivamente dall’art. 9, comma 39, L. 18
novembre 1998, n. 415.
(128) Comma abrogato
dall’art. 9, comma 40, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(129) Articolo così
sostituito dall’art. 8-ter del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2
giugno 1995, n. 216.
(130) Lettera
aggiunta dall’art. 9, comma 41, L. 18 novembre 1998, n. 415
(130-bis) Art. 1664
cod. civ..
(131) Comma così
modificato dall’art.9, comma 42, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(132) Comma aggiunto
dall’art. 9, comma 43, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(133) Comma così
sostituito dall’art. 9, comma 44, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(134) Art. 1460 cod.
civ..
(135) Art. 1664 cod.
civ..
(136)Lettera così
modificata dall’art. 8-quater del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L.
2 giugno 1995, n. 216.
(137) Comma così
modificato dall’art. 9, commi 45 e 46, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(138) Comma così
modificato dall’art. 9, comma 47, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(139)Comma così
modificato dall’art. 9, comma 48, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(140) Comma così
sostituito dall’art. 9, comma 49, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(140-bis) comma così
modificato dall’art. 145, comma 50 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)”,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 219.
(141) Lettera così
modificata dall’art. 9, comma 50, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(142) Lettera
aggiunta dall’art. 9, comma 51, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(143) Ai sensi
dell’art. 9, comma 59, della legge 18 novembre 1998, n. 415, gli schemi di
polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie
previste dal presente articolo, sono approvati con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge 415/98.
(144) Comma così
modificato dall’art. 9, commi 52 e 53, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(145) Comma così
modificato dall’art. 9, comma 54, della legge 18 novembre 1998, n. 415, che ha
soppresso l’ultimo periodo del comma medesimo.
(146) Comma aggiunto
dall’art. 9, comma 55, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(147) Comma così
modificato dall’art. 8-quinquies del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in
L. 2 giugno 1995, n. 216.
(148) Comma così
sostituito dall’art. 9, comma 56, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(149) Ai sensi
dell’art. 9, comma 58, della legge 18 novembre 1998, n. 415, il regolamento, di
cui al presente coma, è emanato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 415/98.
(150) Comma aggiunto
dall’art. 9, comma 57, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(151) Comma aggiunto
dall’art. 9, comma 60, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(152) Comma così
sostituito dall’art. 9, comma 61, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(153) Comma aggiunto
dall’art. 9, comma 61, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(154) Comma aggiunto
dall’art. 9, comma 62, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(155) Articolo
aggiunto dall’art. 9 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in L. 2 giugno
1995, n. 216.
(156) Legge 6
dicembre 1971, n. 1034.
(157) Articolo così
sostituito dall’art. 10, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(158) Legge 31 maggio
1965, n. 575.
(159) Comma così
modificato prima dall’art. 9, commi 65 e 66, L. 18 novembre 1998, n. 415 e da
ultimo dall’art. 231, comma 1, lett. u) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
(160) Comma abrogato
dall’art. 9, comma 67, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(161) Comma abrogato
dall’art. 9, comma 73, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(162) D.P.C.M. 11
maggio 1991, n. 187.
(163) Ai sensi
dell’art. 9, comma 76, della legge 18
novembre 1998, n. 415, il termine di cui al presente articolo é riaperto e
fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n.
415/98. Decorso tale termine, qualora l’intesa di cui al medesimo articolo non
venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le
parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.
Ai sensi del
successivo comma 77 dell’art. 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415, decorso
il termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non
applicano la reciprocità con altre casse
edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni di
regolarità contributiva.
(164) Articolo
aggiunto dall’art. 11, L. 18 novembre 1998, n. 415.
(165) Comma aggiunto
dall’art. 6, comma 1, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(166) Articolo così
sostituito dall’art. 9, comma 74, L. 18 novembre 1998, n. 415.
Legge 19 marzo
1990, n. 55
Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ...
(le modifiche
recate dall'art. 7 della legge 1/8/2002, n. 166 sono riportate in carattere neretto)
Art. 18
1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare
per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono
iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero
associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari
sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto
e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo
importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni
previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni,
a qualsiasi categoria appartengano, sono appaltabili e subaffidabili in
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari
ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la
categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la
quota subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle
categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario,
nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano
indicato i lavori o le parti di opere che intendano subappaltare o concedere in
cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al
numero 4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia
iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della
Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per le categorie e le
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o
in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in
cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori
pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria
del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante
deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o
al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che
è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano
all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivazione di pagamento.
3-ter. (abrogato)
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e
le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
5. (abrogato)
6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono
essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché
i dati di cui al comma 3, numero 3).
7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al
comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle
imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di
impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o
designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei
lavori.
9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si
sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o
di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in
subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10
si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche
consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406 , quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la
realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a
trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle
associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono
l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo
della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i
lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture
speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese
di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma
3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto,
il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10
si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la
presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con
imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la
cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle
di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di
cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori
pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del
comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si
applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato
dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei
requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982,
n. 646.