MODIFICHE ALLA LEGGE
QUADRO SUI LAVORI PUBBLICI 109/94 - ART. 7 LEGGE 1/8/2002 N. 166 - COMMENTO
La legge 1 agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni
in materia di infrastrutture e trasporti" (collegato alla finanziaria
2002) è stata pubblicata sul supplemento ordinario (n. 158/2002) alla Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002.
Il provvedimento entrerà in vigore il 18 agosto 2002.
Si tratta di un provvedimento che assume particolare rilievo
per il settore dei lavori pubblici, in quanto contiene, all'articolo 7,
rilevanti modifiche all'attuale quadro normativo, come definito dalla legge
Merloni.
Viene fornito, pertanto, un primo esame complessivo al testo
della legge Merloni, quale risul-tante dalle modifiche apportate effettuato
dall'ANCE, analizzandone i profili più significativi.
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE (Art. 2 comma 3; Art.
19 commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater; Art 20 comma 2)
Le modifiche che hanno interessato la concessione di
costruzione e gestione conferiscono mag-giore flessibilità all'istituto,
attribuendo competenze più ampie all'amministrazione concedente. Tale risultato
è stato ottenuto attraverso una semplificazione normativa che, di fatto,
elimina vincoli sia per l'amministrazione concedente nella fase
dell'affidamento dei lavori, sia per il con-cessionario in quella di esecuzione
dei lavori.
In particolare, una prima modifica riguarda la prestazione
del concessionario concernente la fase di progettazione, dal momento che può
essere posto a base di gara un progetto "almeno di li-vello
preliminare" (art. 20 comma 2); ne consegue che, potendo essere posta a
base di gara an-che una progettazione di livello superiore (definitiva o esecutiva),
in tal caso l'oggetto della con-cessione potrà essere circoscritto alla
revisione della stessa o al suo completamento.
Di rilievo è, poi, la modifica relativa al corrispettivo che
l'amministrazione può erogare a favore del concessionario ad integrazione dei
proventi ricavati dalla gestione dell'opera.
Nella precedente formulazione, la possibilità di erogare un
"prezzo" era prevista solo nell'ipotesi in cui fossero presenti,
nella gestione dell'opera, prezzi o tariffe amministrati o controllati o
co-munque predeterminati, che venivano ad alterare l'equilibrio economico
finanziario dell'operazio-ne. In questi casi l'amministrazione era legittimata
ad erogare un prezzo, predeterminato in sede di gara e, comunque, soggetto a
due ordini di limitazioni:
il prezzo non poteva superare il 50% dell'importo
complessivo dei lavori;
il prezzo non poteva essere corrisposto prima del collaudo.
La nuova norma estende la possibilità di erogare un prezzo a
tutti i casi in cui l'amministrazione lo ritenga necessario, al fine del
riequilibrio economico degli investimenti. Inoltre, è stato elimi-nato anche il
limite del 50%, quindi, potrà essere versata, a titolo di compenso, una
percentuale anche più alta, fermo restando il principio dell'alea
dell'operazione economica che, come previsto nella Direttiva europea n. 93/37,
deve rimanere in capo al concessionario.
Sempre riguardo al corrispettivo, è stata estesa alla
concessione, così come era già previsto per gli appalti di lavori, la
possibilità di corrispondere il prezzo, anche attraverso la cessione del
di-ritto di proprietà o di godimento di beni immobili, che siano nella
disponibilità della amministra-zione concedente o che essa abbia appositamente
espropriato e che, comunque, non assolvano più a funzioni di pubblico
interesse.
Una ulteriore semplificazione, volta sempre ad assicurare
l'equilibrio economico finanziario degli investimenti effettuati, riguarda la
durata della concessione, che potrà essere ultra trentennale. La determinazione
della durata deve essere effettuata dall'amministrazione tenendo conto di
ele-menti come il rendimento della concessione, la percentuale di prezzo
erogato dall'amministrazio-ne ed i rischi connessi alle modifiche delle
condizioni di mercato.
Anche la normativa riguardante l'esecuzione dei lavori da
parte del concessionario ha subito rilevanti modifiche.
In primo luogo, per le nuove concessioni, non vi è più
l'obbligo di affidare all'esterno il 40% dei lavori, ma tale obbligo è
sostituito con la facoltà, per la stazione appaltante, di imporre al
con-cessionario, nel contratto di concessione, l'affidamento dei lavori
all'esterno nel limite del 30%. Anche alla luce delle disposizioni comunitarie
(Dir. n. 37 del 1993) resta ferma la possibilità per il concessionario di
aumentare discrezionalmente, la percentuale di lavori da affidare all'esterno.
Tale facoltà si trasforma in obbligo per il concessionario, laddove
quest'ultimo non abbia i requi-siti di qualificazione adeguati per realizzare i
lavori oggetto dell'affidamento. In alternativa al-l'ipotesi sopra evidenziata,
le stazioni appaltanti potranno invitare i candidati concessionari a
di-chiarare nelle offerte le percentuali di lavori che essi intendano affidare
a terzi. Si ritiene, peral-tro, che anche in questa ipotesi, come in quella
sopra menzionata, il concessionario possa allar-gare tale percentuale in fase
esecutiva.
L'affidamento dei lavori da parte del concessionario (per le
concessioni assentite in data suc-cessiva al 30 giugno 2002) non avviene più
sulla base delle procedure della legge Merloni, ma, più semplicemente in base
alle previsioni della Direttiva comunitaria n. 93/37, che obbligano il
concessionario esclusivamente ad effettuare la pubblicità dell'avviso di gara,
a stabilire congrui termini per presentare domande ed offerte, nonché a
riferirsi ai requisiti di capacità tecnica ed economica previsti dalla
Direttiva stessa.
Per le concessioni già assentite in data 30 giugno 2002 o,
comunque, prorogate in base alla legislazione vigente, rimane fermo l'obbligo
di appaltare all'esterno il 40% dei lavori, nonché l'obbligo di applicare la
"legge quadro" con l'eccezione degli articoli 7, 14, 19, commi 2,
2bis, 27, 32 e 33.
SETTORI ESCLUSI (Art. 2 comma 4)
Per i soggetti operanti nei settori esclusi è confermata la
precedente normativa, in base alla quale è previsto l'obbligo di ricorrere alle
procedure della Legge Merloni ogni qualvolta gli stessi sog-getti appaltino
lavori non strettamente correlati agli scopi istituzionali ovvero non
caratterizzati dalle specificità proprie di tali settori (opere di genio
civile) e, comunque, nelle ipotesi espressa-mente contemplate dalla norma
riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Viene specificato che nei
confronti di questi soggetti non trovano, comunque, applicazione le norme del
regola-mento attuativo (D.P.R. n. 554/99) relative all'esecuzione dei lavori,
alla contabilità e al collau-do.
Peraltro, la vera novità va individuata nella introduzione
di una riserva esclusiva a favore del-l'applicazione del decreto legislativo n.
158/95 nelle ipotesi di appalto di servizi e forniture che, quindi, saranno
affidati sempre in base alla norma relativa ai settori speciali. L'applicazione
indiscriminata per le forniture e i servizi del D.Lgs n. 158/95 comporta che
l'affidamento dei ser-vizi di progettazione, anche relativi a lavori da
appaltare con le regole della Legge Merloni, ver-ranno affidati sulla base del
D.Lgs. n. 158/95.
La riscrittura dell'articolo 2 della Legge Merloni non
ripropone la disposizione, contenuta nel previgente comma 5, relativa
all'applicazione del D.Lgs n. 158/95 agli appalti di lavori di im-porto pari o
superiore a 200.000 Euro ed inferiore a 5 milioni di Euro diversi dai
cosiddet-ti lavori civili; pertanto, si ritiene che i soggetti operanti nei
settori speciali, per siffatti appalti, non siano più vincolati a disposizioni
diverse dai propri regolamenti.
QUALIFICAZIONE (Art. 8 commi 4 lett. g), 11-sexies,
11-septies)
La durata dell'efficacia dell'attestato di qualificazione
viene portata da tre a cinque anni, con una verifica intermedia, entro il terzo
anno, sul mantenimento dei requisiti di ordine generale (art. 17 D.P.R. n.
34/2000) e sul mantenimento dei requisiti di capacità "strutturale";
tali requisiti verranno indicati in dettaglio nelle modifiche al regolamento
sulla qualificazione (D.P.R. n. 34/2000) in ordine al quale il Parlamento ha
approvato una delega al Governo nel Collegato alla finanziaria. Dovrebbero
comunque restare esclusi dalla verifica intermedia il requisito del fattu-rato
e quelli ad esso correlati come la manodopera e l'attrezzatura tecnica.
L'attenzione delle SOA, allo scadere del triennio, potrebbe appuntarsi, ad
esempio, oltre che sui requisiti di ordine generale, anche su quelli
concernenti il direttore tecnico, le fideiussioni bancarie e l'elemento della
capitalizzazione.
Il costo derivante dall'allungamento dell'attestato SOA a 5
anni non potrà essere superiore ai 3/5 dell'attuale tariffa necessaria
all'attestazione.
Sempre in materia di qualificazione, vi sono state modifiche
nel settore dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici
decorate (OS 2). In questo ambito la durata dell'attestato di qualificazione
rimane fissata in tre anni, se ottenuta antecedentemente alla data di entrata
in vigore del regolamento approvato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420. Inoltre,
le stazioni appal-tanti possono chiedere in sede di gara il requisito dei
lavori specifici appartenenti al settore og-getto dell'intervento; tale
requisito è dimostrabile esclusivamente attraverso i lavori realizzati
di-rettamente, anche in subappalto o cottimo.
Un importante chiarimento viene fornito anche nelle ipotesi
del cosiddetto "global service". Nel caso di appalti di forniture e
servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50%,
devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del
D.P.R. n. 34/2000.
CONSORZI STABILI (art. 12)
La norma in materia di consorzi stabili è stata, ancora una
volta, modificata con l'intento di in-centivare la costituzione degli stessi,
come necessario strumento di aggregazione e rafforza-mento dell'impresa nel
comparto edile. A tal fine, si è eliminato il divieto per le singole impre-se
consorziate di costituire associazioni temporanee di imprese e consorzi di
concorrenti, incrementando, in questo modo, la possibilità, per le imprese
consorziate, di concorrere sul mer-cato delle opere pubbliche, anche al di
fuori del consorzio stabile. Rimane, comunque, il divieto, per le imprese di
costituire più di un consorzio stabile.
Ai fini della partecipazione alle gare per cui è necessaria
la qualificazione all'importo illimitato (40 miliardi di vecchie lire pari a
20.658.276 euro) le imprese consorziate potranno beneficiare di un incremento
della cifra d'affari in lavori relativa al quinquennio antecedente la data di
pub-blicazione del bando di gara. Tale cifra è incrementata di una percentuale
pari al 20% nel primo anno, al 15% nel secondo anno al 10% negli anni
rimanenti.
Viene introdotto un comma 8 ter all'articolo 12 che innova
la disciplina di qualificazione del consorzio stabile prevista dall'articolo 20
del D.P.R. n. 34/2000. La nuova formulazione del-l'articolo 12 della Legge
Merloni prevede che il consorzio stabile si attesti sulla base delle
quali-ficazioni possedute dalle singole imprese consorziate, come già previsto
dall'articolo 20 del D.P.R. n. 34/2000; la novità sta nella circostanza che,
qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con
una delle classifiche previste dal D.P.R. n. 34/2000, la qualificazione è
acquisita nella classifica immediatamente superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle consorziate, se tale somma si colloca alla pari o
al di sopra della media dell'intervallo tra le due classifiche. Nell'ipotesi in
cui la somma si collochi al di sotto, il consor-zio si attesta per la
classifica inferiore. Ad esempio: impresa A con attestazione SOA OG1 per
5.164.569 Euro (classifica V); impresa B con attestazione SOA OG1 per 2.582.284
Euro (clas-sifica IV); impresa C con attestazione SOA OG1 per 1.032.913 Euro
(classifica III); somma delle qualificazioni pari a 8.779.766 Euro. In tale
caso il consorzio si attesterà nella classifica VI pari a 10.329.138 Euro.
Per la qualificazione del consorzio alla classifica di importo
illimitato, si supera il principio della necessità che almeno una delle imprese
consorziate possieda tale classifica; infatti, si preve-de che, in via
alternativa, la classifica di importo illimitato possa essere conseguita anche
con la presenza di almeno una impresa
con la classifica VII e almeno due con la classifica V, ovvero di almeno tre
imprese con la qualificazione alla classifica VI.
Un problema interpretativo pone, infine, il nuovo comma 8
ter dell'art. 12. La disposizione, in-fatti, nel prevedere la possibilità per i
consorzi stabili di fruire dei meccanismi premiali, fa erro-neamente
riferimento all'art. 8 comma 4 lett. e), anziché riferirsi al comma 11 quater
lettere a) e b), che è l'unico, nell'ambito dell'art. 8, che considera il riconoscimento
di benefici premiali.
In particolare, la disposizione prevede, che per la
fruizione di tali premialità, sia sufficiente che i corrispondenti requisiti
(certificazione di qualità ovvero dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema) siano posseduti da almeno
una delle imprese con-sorziate. Tale previsione, in carenza di una norma
specifica in materia di certificazione di qualità per i consorzi stabili,
rimane l'unico riferimento normativo in materia, pertanto, una ricostruzio-ne
logica porta a ritenere che il consorzio stabile possa attestarsi in qualità
con la presenza anche di una sola impresa così certificata.
Allo stesso modo, affinché il consorzio possa acquisire la
qualificazione per prestazioni di pro-gettazione e costruzione, la legge
prevede che sia sufficiente che una delle imprese possegga tale qualificazione.
ATI MISTE (Art. 13 comma 3)
Sono consentite le ATI miste; ciò significa che i lavori
riconducibili alla categoria prevalente o alle categorie scorporabili possono
essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.
SUBAPPALTO (Art. 18 comma 9 Legge n. 55 del 1990; Art. 13
comma 7)
La disciplina del subappalto non ha subito la trasformazione
auspicata relativa all'incremento della percentuale della categoria prevalente
subappaltabile, ma è stata interessata da modifiche di dettaglio riguardanti i
termini di autorizzazione; in particolare, per i "microsubappalti",
vale a dire quelli di importo inferiore al 2% dell'intera opera o a 100.000
Euro, il termine per il rilascio dell'autorizzazione è stato dimezzato, per cui
la necessaria autorizzazione dovrà essere rilasciata, dalla stazione appaltante,
entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta.
Inoltre, vi è stata una modifica in tema di divieto di
subappalto volta a sostituire, nell'ambito del comma 7 dell'articolo 13 della
legge n. 109/94, la parola "ciascuna" con la locuzione "una o
più". Ciò significa che, qualora nell'ambito di un lavoro ci siano più
lavorazioni superspecializ-zate indicate come scorporabili ed una sola di esse
superi la soglia del 15% dell'importo com-plessivo dei lavori, solo per
quest'ultima scatterà il divieto di subappalto.
Infine, le nuove disposizioni stabiliscono che, sempre con
riferimento alle opere superspecializ-zate, laddove esse siano subappaltabili,
non potranno essere suddivise artificiosamente ai fini del subaffidamento.
PROGRAMMAZIONE (Art. 14)
L'obbligo di procedere alla programmazione triennale dei
lavori e al loro aggiornamento annuale è stato eliminato per i lavori di
importo inferiore a 100.000 Euro; ciò comporta la semplificazio-ne dell'iter
burocratico per i piccoli interventi, che le amministrazioni spesso si trovano
ad ap-paltare.
E' stata modificata anche la redazione del programma
triennale, che prevedeva un ordine di prio-rità anche all'interno di ogni
singola categoria di lavori. Per il futuro sarà sufficiente prevedere un generico
elenco di priorità, fatta salva la preminenza per i lavori di manutenzione e
recupero del patrimonio esistente e di completamento dei lavori già iniziati.
Anche in merito alle comunicazioni da fare all'Osservatorio
sui lavori pubblici vi sono delle sem-plificazioni, in quanto è stato eliminato
l'obbligo per il responsabile del procedimento di dare in-formazioni sugli
stati di avanzamento per gli appalti di importo inferiore ai 500.000 Euro (art.
4 comma 17).
Una ultima novità riguarda l'obbligo di procedere alla
redazione dello studio di fattibilità prima di poter includere un lavoro
nell'elenco annuale: tale obbligo è previsto soltanto per i lavori di importo
pari o superiore a un milione di Euro.
PROGETTAZIONE (Art. 16)
In materia di progettazione viene prevista la possibilità di
costituire consorzi stabili di profes-sionisti e di società di ingegneria.
Questi consorzi sono sottoposti alla stessa normativa dei consorzi stabili di
imprese. Possono, quindi, essere formati da almeno tre società operative sul
mercato da almeno cinque anni.
In merito alla disciplina delle gare di progettazione si
sottolinea che è soppresso il divieto di partecipare alle gare di importo
inferiore ai 200.000 euro per le società di ingegneria, nor-ma che era stata
sottoposta dalla Commissione europea a procedura di infrazione, e che lo stesso
disegno di legge comunitaria per l'anno 2002 aveva previsto di abrogare.
Una importante modifica riguarda l'innalzamento della soglia
da 40.000 a 100.000 Euro per l'affidamento in via fiduciaria di incarichi di
progettazione; in questi casi, procederà all'affidamento il responsabile del
procedimento. Viene, inoltre, ribadito che l'affidamento fidu-ciario deve
avvenire previa verifica della esperienza e delle capacità professionali dei
soggetti in-caricati e l'affidamento deve essere adeguatamente motivato.
Per gli incarichi compresi tra 100.000 e 200.000 Euro
(soglia comunitaria), l'articolo 17 comma 11 rimanda al D.P.R. n. 554/99 il
compito di individuare le modalità di assegnazione de-gli incarichi.
Per gli incarichi di importo superiore a 200.000 Euro,
rimane ovviamente il riferimento al D.Lgs. n. 157/95, che non si applica nelle
ipotesi di affidamento di servizi di progettazione rela-tivi ai settori
speciali per cui vige una riserva assoluta a favore del D.Lgs. n. 158/95.
APPALTO INTEGRATO (Art. 19 commi 1, 1-ter)
L'istituto dell'appalto integrato di progettazione ed
esecuzione è stato radicalmente modificato dal legislatore, che con il proprio
intervento, ridimensiona fortemente uno dei principi fonda-mentali della Legge
Merloni, relativo alla separazione tra progettazione ed esecuzione. La
pre-cedente formulazione dell'articolo 19 della legge n. 109/94, prevedeva il
ricorso all'appalto inte-grato solo nell'ipotesi:
di lavori aventi una componente impiantistica o tecnologica
superiore al 50% del valore totale dell'opera;
di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
Le modifiche riguardano l'ambito di applicazione che viene
esteso. Infatti, il ricorso all'appalto integrato, viene liberalizzato per
lavori di importo superiore a 10 milioni di euro o per i piccoli interventi di
importo inferiore a 200.000 Euro; inoltre, per gli appalti compresi tra le due
fasce di importo sopra indicate, rimane il vincolo della prevalenza della componente
tecnologica ed im-piantistica, la cui incidenza viene elevata al 60%.
Ai fini dell'individuazione del progettista, la stazione
appaltante indica nel bando i requisiti che devono essere posseduti dallo
stesso in base alle regole vigenti per l'affidamento degli incarichi di
progettazione. In pratica, la norma richiede al progettista, che partecipa alla
gara per l'affida-mento di un appalto integrato, gli stessi requisiti che
sarebbero stati richiesti in caso di affida-mento disgiunto della progettazione.
A livello interpretativo, sembra potersi ritenere che
l'impresa in possesso di attestazione SOA per la progettazione, ai sensi
dell'art. 18 comma 7 del D.P.R. n. 34/2000, possa comunque ritenersi idonea ad
effettuare la progettazione nell'ambito dell'appalto integrato.
Il bando di gara deve indicare l'ammontare delle spese di
progettazione esecutiva, comunque ri-comprese nell'importo a base di appalto,
ed i requisiti richiesti al progettista in conformità a quanto indicato dalla
normativa in materia di gare di progettazione. Viene specificato che, come per
gli oneri per la sicurezza, l'ammontare delle spese di progettazione non è
soggetto a ribasso.
Inoltre, per evitare abusi, la nuova norma sull'appalto
integrato precisa che sono a carico del-l'appaltatore i ritardi e gli oneri
conseguenti alla realizzazione di varianti in corso d'opera, qualo-ra tali
varianti siano imputabili a carenze riscontrate nel progetto esecutivo.
APPALTI A MISURA (Art. 19, comma 5)
Si introduce un lieve ampliamento della possibilità di
ricorrere all'appalto a misura; la facoltà di stipulare a misura, infatti,
viene generalizzata per gli appalti di sola esecuzione aventi importo inferiore
ai 500.000 Euro, e si allarga ai lavori relativi ad opere in sotterraneo e ad
opere di consolidamento dei terreni, oltre a rimanere ferma per i lavori di
manutenzione, restauro e sca-vi archeologici.
APPALTO CONCORSO (Art. 20, comma 4)
In materia di appalto-concorso, l'obbligo di preventivo
parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, prima generalizzato, viene
circoscritto ai soli lavori di importo pari o superiore a 25 milioni di euro.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NEGLI APPALTI SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA (Art. 21 comma 1-bis)
Oltre all'aggiornamento della soglia comunitaria,
attualmente fissata nel controvalore in euro di 5 milioni di DSP, sono state
apportate alcune modifiche al meccanismo delle giustificazioni, in attuazione
di quanto recentemente affermato dalla Corte di Giustizia Europea con la
sentenza del 27 novembre 2001.
Con tale sentenza la Corte, pronunciandosi sulla
compatibilità con il diritto comunitario della di-sciplina nazionale sui
criteri di valutazione delle offerte anomale, aveva individuato due punti di
contrasto con l'articolo 30 della Direttiva n. 93/37, rappresentati:
dall'assenza di un contraddit-torio con l'impresa, prima dell'adozione del
provvedimento finale di esclusione e dalla previsione di una limitazione dei
tipi di giustificazioni ritenuti ammissibili.
Coerentemente con le indicazioni della Corte di Giustizia, è
stato soppresso il secondo periodo dell'articolo 21 comma 1-bis, che ammetteva
esclusivamente giustificazioni riguardanti l'eco-nomia del procedimento di
costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezio-nalmente
favorevoli di cui dispone l'offerente, con esclusione di quelle relative ad
elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative ovvero so-no rilevabili da listini ufficiali.
Secondo la nuova disciplina dovranno essere indicate dalle
amministrazioni, direttamente nel bando o nella lettera di invito, le modalità
di presentazione delle giustificazioni, individuando an-che quelle
eventualmente necessarie ai fini dell'ammissibilità delle offerte. Ad ogni
modo, non sarà necessario presentare giustificazioni per tutti quei valori che
risultino non inferiori a valori minimi rilevabili da dati ufficiali.
Ne consegue che non potranno essere più apposte limitazioni
alla facoltà per le imprese di pre-sentare giustificazioni.
La nuova norma introduce, poi, la possibilità per le imprese
di integrare la documentazione presentata, laddove ritenuta non sufficiente,
documentazione che dovrà essere poi esaminata dalla stazione appaltante, in
contraddittorio con il concorrente stesso, prima dell'eventuale prov-vedimento
di esclusione.
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (Art. 21, commi
1-ter e 8 bis)
La possibilità di ricorrere al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, circoscritta nella precedente normativa ai soli
appalti-concorso ed alle concessioni di costruzione e gestione, viene invece
generalizzata per tutti gli appalti sopra soglia comunitaria, nei casi in cui,
per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza
tecnica delle possibili so-luzioni progettuali, si ritenga possibile l'apporto
di significativi miglioramenti alla progettazione ad opera dell'appaltatore.
Inoltre, sotto soglia comunitaria, il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa verrà utilizzato per l'aggiudicazione dei lavori
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle super-fici decorate di beni
architettonici (OS2) sottoposti a vincolo, affidati nella precedente normativa
mediante il criterio del prezzo più basso. In tale caso, si assumeranno quali
elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula
professionali in relazione alle caratteri-stiche dell'intervento.
LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA (Art. 23, comma 1-ter)
La procedura della licitazione privata semplificata è stata
aggiornata alla luce del nuovo sistema di qualificazione di cui al D.P.R. n.
34/2000, sostituitosi a quello dell'Albo costruttori, per cui le domande di
ammissione dei soggetti interessati ad essere invitati alle gare dovranno
essere cor-redate da una autocertificazione attestante il possesso delle
qualifiche e dei requisiti previsti dal Regolamento di qualificazione. Inoltre
è stata introdotta la previsione di controlli da parte delle stazioni
appaltanti, da effettuare a campione sui concorrenti e sempre sui soggetti
aggiudicatari.
TRATTATIVA PRIVATA (Art. 24, commi 1, 5-bis, 7-bis)
La possibilità di ricorrere ad affidamenti a trattativa
privata è stata generalizzata per gli appalti di importo non superiore a
100.000 Euro.
Nel caso di lavori di restauro e manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni ar-chitettonici (OS2), per i quali
l'affidamento a trattativa privata è ammesso per importi inferiori a 300.000
euro, è stata introdotta una ulteriore differenziazione. Se l'importo dei
lavori è superio-re a 40.000 euro, l'affidamento a trattativa privata dovrà
avvenire mediante gara informale, di-sposta con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, con almeno 15 concorrenti, assumendo quali elementi
di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula professionali in
relazione alle caratteristiche dell'intervento; se l'importo dei lavori è
inferiore a 40.000 euro, l'amministrazione potrà procedere ad affidamenti
fiduciari, verificando l'idoneità dei soggetti af-fidatari e motivando la
scelta in relazione alle prestazioni da affidare.
Inoltre, sempre nel caso di lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici de-corate di beni architettonici
(OS2), è stata introdotta la possibilità di affidare a trattativa privata, al
soggetto esecutore dell'appalto, lavori complementari all'intervento
principale, se di importo non superiore al 50% di quest'ultimo. Tali lavori
dovranno presentare caratteristiche specifiche; dovrà trattarsi, infatti, di
lavori inizialmente non previsti ma diventati necessari per circostanza non
prevedibile, tecnicamente o economicamente non separabili dall'appalto
principale senza grave danno per l'aggiudicatario, o di lavori che, pur
separabili, siano comunque essenziali al perfezionamento dell'appalto stesso.
COLLAUDI (Art. 28, comma 4)
In materia di operazioni di collaudo è stata introdotta la
previsione secondo la quale, potrà far parte delle Commissioni di collaudo, con
abrogazione di ogni diversa disposizione, un funziona-rio amministrativo che
abbia prestato servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici.
PUBBLICITA' (Art. 29, comma 2)
In materia di spese relative alla pubblicità degli appalti e
delle concessioni, la responsabilità del rispetto della disciplina è stata
espressamente riconosciuta in capo al responsabile del procedi-mento che, in
caso di mancata osservanza, sarà obbligato ad attuare le forme di pubblicità
previ-ste, a sue spese e senza possibilità di rivalsa sull'Amministrazione.
GARANZIE (Art. 30, commi 2 e 7-bis)
In materia di garanzie sono state introdotte diverse
innovazioni. La disciplina che ne deriva appa-re, nel complesso, condivisibile,
trattandosi per lo più di correttivi che si muovono nell'ottica di garantire
maggiormente, come auspicato dall'Ance, la serietà delle offerte.
E' stato introdotto un aumento della cauzione definitiva in
ragione dei ribassi praticati: un punto in più per ogni punto di ribasso se è
superiore al 10%; due punti per ogni punto di ribasso, se è superiore al 20%.
E' stato previsto il progressivo svincolo automatico della
cauzione definitiva, in base all'avanzamento dei lavori, da dimostrare
attraverso gli stati di avanzamento lavori o analogo documento. In particolare,
lo svincolo riguarderà il 50% della cauzione al raggiungimento del 50% dei
lavori; successivamente si procederà allo svincolo di un 5% ogni ulteriore 10%
di lavori eseguiti; l'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo
garantito, sarà svincolato al mo-mento del collaudo. Tale meccanismo di
svincolo automatico e progressivo troverà applicazione anche per i contratti in
corso d'esecuzione.
Il sistema del "performance bond" (garanzia
globale di esecuzione), già previsto a discrezione della P.A., per tutti gli
appalti di importo superiore a 100 milioni di Euro, una volta istituito sarà
obbligatorio per tutti gli appalti di progettazione ed esecuzione (appalti
integrati) di importo su-periore a 75 milioni di Euro.
VALIDAZIONE PROGETTI (Art. 30, commi 6 e 6-bis)
Importanti novità sono state introdotte sul fronte della
validazione dei progetti, tutte funzionali all'esigenza di dare reale
consistenza a tale delicata operazione, da cui dipende l'effettiva esecu-tività
dei progetti. La novità più importante è rappresentata, senz'altro, dalla
previsione di un preciso obbligo di garanzia da parte del validatore, per danni
a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento
della sua attività.
Inoltre, sono stati introdotti specifici criteri per la
verifica dei progetti, le cui modalità di svolgi-mento saranno poi disciplinate
da un apposito Regolamento. In particolare, nel caso di lavori so-pra i 20
milioni di Euro, la verifica sarà effettuata da organismi di controllo
accreditati ai sensi della normativa europea UNI CEN EN 45004; nel caso di
lavori di importo inferiore a 20 milioni di Euro, la verifica sarà effettuata
dagli uffici tecnici della stazione appaltante, se il progetto è stato redatto
all'esterno o se l'amministrazione dispone di un proprio sistema interno di
controllo della qualità; negli altri casi sarà effettuata da altri soggetti
appositamente autorizzati secondo i criteri che saranno stabiliti dal
Regolamento. Gli incarichi di verifica di importo inferiore alla so-glia
comunitaria, potranno essere affidati dalle amministrazioni a soggetti di
fiducia.
NORME ACCELERATORIE IN MATERIA DI CONTENZIOSO (Art. 31 bis,
commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater)
Diverse novità sono state introdotte per l'accordo bonario.
La nuova norma prevede, infatti, che il responsabile del
procedimento promuova la costituzione di una apposita commissione mista, composta da tre membri, di cui uno
nominato dall'appaltato-re, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo.
Tale commissione formulerà una propo-sta motivata di accordo bonario entro 90
giorni dall'apposizione dell'ultima riserva. Sulla propo-sta si pronunciano,
nei successivi 30 giorni, sia l'appaltatore che l'amministrazione. Trascorso
tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo
32, vale a dire ricor-rere al giudizio innanzi alla camera arbitrale ovvero,
laddove non sia prevista la clausola com-promissoria, al giudice ordinario. La
procedura per l'accordo bonario può essere reiterata una sola volta. L'accordo
bonario, definito e accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva, ma le
parti possono decidere di conferire alla commissione il potere di assumere
decisioni vincolanti, perfezionando per loro conto l'accordo bonario risolutivo
delle riserve.
Laddove l'impresa appaltatrice non dovesse designare il
proprio componente nell'ambito della commissione mista, il responsabile del
procedimento provvederà direttamente a formulare la proposta motivata di
accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori.
La costituzione della commissione è obbligatoria solo per
gli appalti sopra i 10 milioni di euro; sotto tale soglia è facoltativa e della
commissione può fare parte anche il responsabile del proce-dimento. Tale
procedura non trova invece applicazione rispetto ai lavori la cui aggiudicazione
sia già avvenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
PROCEDURA DEL PROMOTORE (art. 37 bis e seguenti)
I principali elementi di novità relativi alla disciplina del
promotore sono i seguenti.
Già nella fase di programmazione triennale eventuali
proposte d'intervento e studi di fattibili-tà possono essere avanzati da
soggetti pubblici e privati alle Amministrazioni, senza che la loro eventuale
valutazione positiva determini alcun diritto per il proponente. In altre
parole, chiunque potrà "regalare" proposte di intervento alle singole
amministrazioni affinché tali propo-ste vengano inserite nella programmazione
triennale.
E' da segnalare, inoltre, la possibilità offerta alle camere
di commercio di presentare studi di fattibilità o proposte di intervento,
oppure aggregarsi alla presentazione di proposte di realiz-zazione di
infrastrutture in finanza di progetto. E' stato inoltre confermato che la
realizzazione dei lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra le attività
che possono essere finanziate dalle Fondazioni bancarie.
In merito alla procedura di presentazione e valutazione
delle proposte, anche a seguito di un lungo lavoro di correzione delle ipotesi
in sede di lavori parlamentari, sono
state previste due date entro le quali presentare le proposte di intervento, 30
giugno e 31 dicembre di ogni anno, con la data di dicembre utilizzabile nel
caso in cui entro la prima non siano pervenute proposte.
E' prevista, inoltre, un'ampia pubblicità per gli avvisi
indicativi delle opere da realizzarsi con la procedura del promotore, che
devono essere pubblicati entro venti giorni dall'avvenuta predisposizione da
parte degli enti.
Il rimborso ai perdenti delle spese sostenute per la
presentazione della proposta continuerà ad essere garantito solo nelle
procedure di appalto concorso, mentre è soppresso nella procedura esistente,
cioè nel caso di licitazione privata seguita dalla procedura negoziata;
Il concessionario qualificato per l'esecuzione dei lavori
non sarà più tenuto ad appaltare a terzi il 30% del valore dell'intervento;
A seguito delle modifiche apportate all'articolo 19 della
legge, anche nella procedura di finanza di progetto sono stati soppressi i
limiti massimi del 50% del contributo pubblico concedi-bile e dei 30 anni della
durata della concessione. E' previsto, inoltre, che, a titolo di contri-buto
pubblico, le amministrazioni possano cedere in proprietà o in godimento beni
immobili, an-che allo scopo espropriati, strumentalmente connessi all'opera da
affidare in concessione.
Una modifica da giudicare positivamente riguarda la
possibilità concessa anche alle società di revisione di asseverare le proposte
dei promotori, superando, in questo modo, l'esclusiva che la legge 109 affidava
alle sole banche.
E', inoltre, previsto che la Società di Progetto presti un
performance bond, nel limite del con-tributo pubblico concesso, come garanzia
di adempimento della concessione.
Appare importante, poi, la previsione di affidare al
contratto di concessione la definizione delle modalità per la cessione di quote
della Società di progetto, soprattutto perché la norma stabilisce che i soci
qualificati alla costruzione debbano rimanere nella società per garantire il
buon adempimento degli obblighi del concessionario. In alternativa i soci della
società di progetto possono fornire, all'Amministrazione, garanzie bancarie ed
assicurative nel limite del contributo pubblico previsto, fino al collaudo
dell'opera.
Il legislatore ha introdotto, inoltre, il diritto di
prelazione a vantaggio del promotore nella fa-se di gara della procedura
negoziata.
E' opportuno, inoltre, ricordare che nel testo approvato al
Senato sono stati soppressi i rimborsi ai competitori risultati perdenti nella
gara "a valle" così come previsto nella legge Merloni-ter.
OPERE A SCOMPUTO (Art. 2 comma 5)
Da ultimo, si segnala una disposizione che, seppure inserita
nell'articolo 2 della Legge Merloni, non è strettamente concernente il settore
dei lavori pubblici e relativa alle cosiddette "opere a scomputo".
La disciplina di cui alla legge n. 109/1994 non si applica
agli interventi eseguiti direttamente dai privati, a scomputo dei contributi
connessi, dovuti a fronte sia delle singole concessioni edilizie che dei piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali.
Tale disposizione si applica a condizione che il valore
della singola opera di urbanizzazione non superi la soglia fissata dalla
direttiva n. 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori.
In tal modo il legislatore italiano ha ratificato quanto già
anticipato in materia dal Ministero In-frastrutture e Trasporti con apposita
circolare del 18 dicembre 2001.
La questione della legittimità della realizzazione diretta
delle opere a scomputo, rispetto alle pro-cedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori di cui alla citata direttiva del Consiglio, era
stata sollevata dalla Corte di Giustizia Europea, con sentenza, il 12 luglio 2001 ed aveva creato forti
incertezze sull'esecuzione dei piani di lottizzazione.