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AREA FABBRICABILE - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
(Min.
Fin., Ris. 17/10/1997, n. 209/E)
Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per area
fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio, in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi (art. 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. n.
504/1992).
L'edificabilità dell'area, ha precisato il Ministero delle
finanze, non deve necessariamente discendere da piani urbanistici
particolareggiati, ma è sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano
regolatore generale.
Per le aree poste al di fuori degli strumenti particolareggiati,
ma entro lo strumento generale, la potenzialità di edificazione normalmente è
attenuata, nel senso che possono esistere gradi, più o meno ampi, di incertezza
sull'effettiva possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio nel
futuro, quando, cioè, la zona rientrerà in un piano particolareggiato.
Tale situazione, anche se non influisce sulla qualificazione
dell'area, non sarà priva di effetto, dato che influenzerà la quantificazione
della base imponibile, che è rappresentata dal valore venale in comune
commercio.
Sul mercato, infatti, il valore dell'area è man mano decrescente a
seconda che si tratti di area per la quale è stata rilasciata la concessione
edilizia, di area priva di concessione ma compresa in un piano
particolareggiato, di area compresa soltanto in un piano regolatore generale.
Non
possono essere considerate fabbricabili quelle aree che risultano essere
assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità.
Durante
il periodo dell'effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione; per
demolizione e ricostruzione; per esecuzione di lavori di recupero edilizio), il
suolo interessato deve, comunque, essere considerato area fabbricabile,
indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti
urbanistici (ciò in forza della "finzione" giuridica prevista
dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992).