APPALTI PUBBLICI - IL REQUISITO DELLA CERTIFICAZIONE ISO
9000 DEVE ESSERE POSSEDUTO DA TUTTE LE IMPRESE COSTITUENTI L'ATI
(Consiglio di Stato, sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5517)
Nel caso di associazioni temporanee di imprese, la garanzia qualitativa
(relativi al possesso della certificazione di qualità ISO 9000) presuppone che
tutti i soggetti compresi nel raggruppamento abbiano ottenuto l'accertamento
prescritto, perché altrimenti verrebbe meno la dimostrazione dell'idoneo
livello qualitativo riguardante tutta l'attività dell'esecutore dell'opera.
DIRITTO
1 Con il primo motivo, l'appellante deduce la violazione del
bando di gara e della lettera di invito, nonché dei principi generali in
materia di associazioni temporanee di imprese e dell'articolo 23 del decreto
legislativo n. 406/1991.
Secondo l'interessata, la commissione di gara ha
illegittimamente omesso di attribuirle cinque punti, relativi al possesso della
certificazione di qualità ISO 9000. In tal modo, la stazione appaltante ha
violato la lex specialis di gara, che prevede l'assegnazione di un punteggio
ulteriore (quantificato in cinque punti) per il possesso dello speciale
requisito soggettivo della certificazione di qualità.
Il motivo è infondato.
La certificazione di qualità è posseduta, in concreto, solo
dall'impresa mandataria e da una delle due ditte mandanti, mentre l'altra ne è sprovvista.
La prescrizione del bando attribuisce rilievo al requisito
qualitativo, ai soli fini dell'attribuzione di un ulteriore punteggio (e non
già dell'ammissione alla gara), riferendolo al concorrente, visto nella sua
complessiva articolazione strutturale.
Si tratta di una regola ragionevole, in quanto il requisito
qualitativo assume rilievo proprio in considerazione della garanzia di maggiore
affidabilità assicurata dalla certificazione tecnica.
In effetti, tale specifico attributo garantisce che l'intero
processo produttivo venga svolto nell'osservanza di precisi parametri
individuati in sede europea.
Nel caso di associazioni temporanee di imprese, la garanzia
qualitativa presuppone che tutti i soggetti compresi nel raggruppamento abbiano
ottenuto l'accertamento prescritto, perché altrimenti verrebbe meno la
dimostrazione dell'idoneo livello qualitativo riguardante tutta l'attività
dell'esecutore dell'opera.
Oltretutto, il bando non prevede alcuna graduabilità del
punteggio relativo al possesso del certificato di qualità, stabilendo che i
cinque punti possono essere riconosciuti o negati secondo una rigida
alternativa. La scelta del bando è coerente con la funzione del certificato di
qualità, confermando che tale requisito deve essere riferito, per intero, alla
struttura imprenditoriale partecipante alla gara.
Solo la previsione di punteggi intermedi o l'espresso
riferimento ai requisiti di alcuni soltanto dei componenti del raggruppamento
avrebbe consentito di valutare le certificazioni possedute da talune soltanto
delle imprese facenti parte dell'ATI.
Si tratta di una soluzione interpretativa pienamente
coerente con le più recenti affermazioni della Sezione (decisione 15 giugno
2001, n. 3188) in materia di rilevanza della certificazione di qualità ai fini
dell'ammissione alle gare dei raggruppamenti temporanei di imprese.
In linea generale, l'ordinamento comunitario ed il diritto
interno manifestano uno spiccato apprezzamento per i raggruppamenti temporanei
di imprese e di professionisti, costituiti per ottenere l'affidamento di
contratti e di servizi pubblici. Tali aggregazioni svolgono, sul piano
economico, una obiettiva funzione antimonopolistica, consentendo un ampliamento
della dinamica concorrenziale e favorendo l'ingresso sul mercato di imprese di
minore dimensione, o specializzate in particolari settori produttivi e
tecnologici, fisiologicamente selezionate attraverso il confronto negoziale tra
i prezzi offerti.
Per realizzare adeguatamente gli scopi perseguiti, la
normativa impone di assoggettare le ATI ad un trattamento tendenzialmente
uguale a quello previsto, in generale, per gli altri soggetti ammessi alle
gara, definendo omogenei requisiti soggettivi di partecipazione.
In questa prospettiva, la disciplina di rango comunitario e
nazionale si articola in un complesso di regole che realizza un ragionevole
punto di equilibrio fra due diverse esigenze, potenzialmente contrapposte:
a) la scelta del
modulo associativo non deve comportare un trattamento indiscriminatamente
deteriore rispetto a quello previsto, in generale, per tutti i concorrenti
singoli;
b) lo schema dell'ATI non deve tradursi in uno strumento
elusivo delle regole dirette ad imporre alle imprese particolari requisiti
minimi necessari per partecipare alla gara d'appalto.
2 Questo duplice
criterio consente di impostare correttamente il problema in esame, distinguendo
i requisiti che:
I) devono
necessariamente essere posseduti, singolarmente, da ciascuna delle imprese
riunite;
II) possono essere
riferiti ad una sola delle imprese del raggruppamento, oppure possono essere
accertati cumulando le qualità di due o più imprese associate.
Al riguardo, non pare dubitabile, intanto, che i requisiti
di carattere morale e di generica affidabilità (quali l'inesistenza di
precedenti penali ostativi, la regolarità contributiva, il rispetto della
normativa "antimafia"), come riconosciuto dallo stesso tribunale,
devono essere posseduti da ciascuna delle imprese. Il rapporto di
collaborazione economica tra i soggetti non può surrogare l'apprezzamento
riguardante profili di questo tipo, non direttamente connessi alla struttura
imprenditoriale del concorrente, ed alla sua articolazione in una organizzazione
temporanea complessa.
Al riguardo, è utile ricordare l'orientamento
giurisprudenziale secondo cui in tema di aggiudicazione dei contratti della
p.a., il principio secondo il quale i requisiti richiesti dal bando o dalla
lettera di invito devono essere posseduti dal raggruppamento di imprese e non
dalle singole imprese raggruppate consente di cumulare solo i requisiti di
natura tecnica singolarmente posseduti dalle imprese (o dalle cooperative
consorziate), vale a dire che, ove sia richiesto il possesso di un determinato
numero di mezzi o di unità di personale, esso può essere raggiunto sommando tra
loro quello delle singole imprese che, raggruppate e consorziate, dovranno
svolgere il servizio o realizzare l'opera; peraltro, tale principio non implica
che requisiti di natura formale relativi alla regolarità della gestione delle
imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico, anche economico, possano
ritenersi accertati con esclusivo riferimento al consorzio o al raggruppamento
e non debbano invece essere posseduti e documentati dalle imprese designate
quali esecutrici del servizio o dell'opera (C. Stato, sez. V, 24-11-1997, n.
1367).