APPALTI PUBBLICI -
ORGANISMI ACCREDITATI AL RILASCIO DI CERTIFICATI ISO 9000
(T.A.R. Brescia, 23 aprile 2002, n. 787)
Scopo della prescrizione di bando richiedente che le ditte partecipanti
siano in possesso di certificazione ISO 9000 rilasciata da un organismo
certificatore accreditato da un ente aderente all'EA o all'IAF, sottoscrittore
degli accordi di muto riconoscimento è quello di assicurare che le ditte in
gara abbiano conseguito l'attestato di qualità dei prodotti forniti da parte di
un organismo accreditato da un ente di accreditamento operante in uno Stato e
che risulti aderente all'EA o all'IAF.
L'EA, European Accreditation of Certification, è un'associazione che riunisce gli Enti di
Accreditamento riconosciuti a livello nazionale degli Stati appartenenti alla
Comunità Europea , o candidati a farne parte, e dell'EFTA. L'IAF persegue le
stesse finalità dell'EA a livello internazionale ed è anch'esso sottoscrittore
degli accordi multilaterali (MLA o MRA, sigle indicanti entrambe l'accordo di mutuo riconoscimento,
Multilateral Agreement o Multilateral Recognition Agreement). Per l'Italia è il
SINCERT a far parte dell'EA e dello IAF.
DIRITTO
. . . omississ . . .
Superate le eccezioni di rito, il ricorso è fondato, con
particolare riguardo al primo motivo di doglianza.
E', infatti, circostanza indiscussa il fatto che una delle
ditte facenti parte del raggruppamento avente come capogruppo Textulan, non fosse in possesso della certificazione
di qualità ISO 9000, così come richiesta dal bando di gara e dalla lettera di
invito.
La Resiconf ha, infatti, prodotto altro certificato di
qualità, diverso da quello prescritto.
Il bando di gara, infatti, richiedeva testualmente che le
ditte aspiranti alla partecipazione alla gara comprovassero, a pena di non
ammissione, il possesso di "certificazione ISO 9000 rilasciata da
organismo certificatore abilitato operante Stato aderente EA/IAF che abbia
siglato il MRA".
La suddetta certificazione costituiva condizione minima ed
indispensabile per essere invitati alla gara e avrebbe dovuto essere confermata
in corso di svolgimento della procedura di selezione delle offerte ammesse alla
partecipazione.
Scopo di tale prescrizione è quello di assicurare che le
ditte in gara, singole o associate, abbiano conseguito l'attestato di qualità
dei prodotti forniti da parte di un organismo accreditato da un ente di
accreditamento operante in uno Stato e che risulti aderente all'EA o all'IAF e
che abbia siglato il MRA, Multilateral Recognition Agreement.
L'importanza e la peculiarità della certificazione richiesta
dall'Amministrazione è confortata dalla documentazione depositata in giudizio
relativamente al sistema operante a livello internazionale, europeo ed
extraeuropeo, che assicura il livello di qualità e sicurezza dei prodotti.
L'EA, European Accreditation of Certification, è un'associazione che riunisce gli Enti di
Accreditamento riconosciuti a livello nazionale degli Stati appartenenti alla
Comunità Europea , o candidati a farne parte, e dell'EFTA.
Entrano a far parte dell'EA gli Enti di Accreditamento che
siano in grado di dimostrare di operare in conformità alla Norma EN 45003 (per
l'accreditamento dei laboratori) o alla Norma EN 45010 (per l'accreditamento
degli organismi di certificazione), che è il caso che qui interessa.
Proprio al fine di assicurare e favorire gli scambi
commerciali internazionali, l'EA si propone l'obbiettivo di mantenere ed
implementare gli accordi di mutuo riconoscimento, sia all'interno dell'EA che
al di fuori con altri enti di accreditamento appartenenti a Paesi non membri.
A seguito della sottoscrizione dell'accordo di mutuo
riconoscimento gli enti firmatari assicurano l'uniformità delle attività di
accreditamento, anche grazie ad un controllo costante e rigoroso.
L'attività di accreditamento consiste in un procedimento con
il quale si attesta formalmente la competenza di un organismo a svolgere
funzioni specifiche.
Per organismi accreditati si intendono gli organismi di
certificazione o ispezione, i laboratori e centri di taratura che si sono
impegnati ad assicurare la trasparenza e la professionalità della loro
attività, sottoponendosi al controllo da parte degli enti di accreditamento.
Il risultato finale è quello di assicurare prodotti sicuri e
garantiti per qualità, riconosciuti nell'ambito del mercato europeo ed
internazionale.
In Italia l'Ente di Accreditamento è il SINCERT, Sistema
Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione.
Accanto all'EA esiste l'IAF che persegue le stesse finalità
dell'EA a livello internazionale, anch'esso sottoscrittore degli accordi
multilaterali (MLA o MRA, sigle indicanti entrambe l'accordo di mutuo riconoscimento, Multilateral Agreement o Multilateral
Recognition Agreement).
Per l'Italia ancora una volta il SINCERT è parte dello IAF.
Per quanto riguarda la Romania, stato di appartenenza della
Resiconf, l'Ente di Accreditamento aderente all'EA è la RENAR, che, tuttavia,
non aderisce allo IAF.
Riassumendo, non sono i singoli Stati ad essere membri
aderenti all'EA o allo IAF, bensì gli Enti di Accreditamento di Stati che, nel
caso specifico dell'EA, sono membri dell'Unione Europea o, come è il caso della
Romania, aspirano a farvi parte.
La certificazione di qualità ISO 9000 può essere
legittimamente rilasciata da organismi certificatori accreditati dal tali Enti
ed è ciò che l'Amministrazione della Difesa ha richiesto per la fornitura in
esame : che le ditte partecipanti fossero in possesso di certificazione ISO
9000 rilasciata da un organismo certificatore accreditato da un ente aderente
all'EA o all'IAF, sottoscrittore degli accordi di muto riconoscimento (MRA).
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, appare chiaro
come la puntuale disposizione contenuta nel bando porti ad escludere che la
suddetta certificazione potesse essere rilasciata da un organismo certificatore
diverso da quello ivi indicato.
Di conseguenza, avendo la . . . . . . allegato, in sede di richiesta di invito,
una certificazione rilasciata da organismo certificatore non riconducibile al
tipo indicato dal bando, in quanto non aderente all'EA o all'IAF, difettando di
una delle condizioni minime, non poteva essere invitata a partecipare alla gara
e con essa il raggruppamento di cui veniva indicata quale componente.
Pertanto, assorbite le ulteriori censure, in accoglimento
del primo motivo di doglianza, accertata l'illegittima ammissione alla gara
dell'A.T.I. controinteressata, il ricorso può trovare accoglimento con
conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -
Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso
in epigrafe e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.