RECUPERO DELLE ACCISE
SUL GASOLIO - PROROGA
(DL 8/7/02, n.138, art. 1, conv. L.8/8/02, n.178)
La legge di conversione del DL "omnibus" ha introdotto una
serie di proroghe in materia di accise.
In materia di agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato
dagli autotrasportatori, si applicano, con le stesse modalità, anche per il
periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002 le disposizioni relative a:
- riduzione dell'aliquota per il gasolio per autotrazione utilizzato
dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- individuazione dei soggetti ai quali si applica la riduzione;
- rideterminazione della riduzione tramite decreto del Ministro
delle finanze al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al
consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero
delle attività produttive
- rimborso di quanto spettante ai destinatari del beneficio tramite
apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane.
Per tale periodo i termini e i riferimenti temporali sono così
rideterminati:
- la riduzione dell'aliquota per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate (art. 5, comma 1, D.L. n.
452/2001) è stata fissata con riferimento al 30 giugno 2002;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale
viene rideterminata la misura della riduzione deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1º luglio 2002
al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima
settimana di luglio 2002;
- la domanda di rimborso deve essere presentata a decorrere dal 1º gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003.