COMPRAVENDITE
IMMOBILIARI - TRASCRIZIONE CONTRATTI PRELIMINARI
(D.L.
n. 669/96 art. 3)
Con
la presente si fornisce una prima informativa sulle recenti modifiche al codice
civile introdotte dall'art. 3 del decreto legge n. 669/96 (Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1996 n. 305) principalmente in materia di contratti preliminari di
compravendita di immobili.
In
via preliminare si ricorda che le norme in oggetto non sostituiscono quelle
sino ad oggi previste dall'art. 1351 e seguenti del codice civile, ma vanno ad
affiancarsi ad esse creando un regime alternativo che potrà essere liberamente
scelto dalle parti anche in funzione delle proprie esigenze.
L'innovazione
al codice civile attuata, dall'art. 3 del decreto legge n. 669, principalmente
con gli articoli 2645 bis, 2825 bis, 2775 bis, 2788 n. 5 bis, nonché con una
serie di ulteriori modifiche anche ad altre disposizioni di legge, costituisce
una risposta alla generale esigenza di tutela del consumatore (nello specifico
caso promissario acquirente) che da più parti è stata evidenziata anche a
seguito di alcuni episodi che hanno riguardato il settore immobiliare.
Nel
merito dei contenuti si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui seguenti
aspetti.
L'articolo
2645 bis prevede, cosa sino ad oggi impossibile, la trascrizione nei registri
immobiliari di un contratto preliminare di compravendita con sottoscrizione
delle parti autenticata da un notaio.
Gli
atti preliminari ora trascrivibili sono quelli relativi:
a)
al trasferimento della proprietà di un immobile;
b)
al trasferimento o alla modifica del diritto di usufrutto, di superficie, di
enfiteusi;
c)
alla comunione di diritti su beni immobili;
d)
alla costituzione o modifica di servitù prediali su beni immobili ed al diritto
di abitazione.
Si
fa presente che, ovviamente, la nuova normativa potrà essere applicata anche
agli immobili di edilizia convenzionata-agevolata.
La
trascrizione del contratto definitivo stipulato a seguito di un contratto
preliminare trascritto (ovvero la sentenza che accoglie una domanda diretta ad
ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare trascritto)
prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni, contro il venditore (es. esecuzione
immobiliare), effettuate dopo la trascrizione del contratto preliminare.
Gli
effetti della trascrizione cessano un anno dopo il termine fissato dalle parti
per la stipula del contratto definitivo e comunque dopo tre anni dalla
sottoscrizione del contratto preliminare.
Nel
caso di un immobile in corso di costruzione nel contratto preliminare dovrà
essere indicata anche la quota del promissario acquirente relativa all'intero
fabbricato che sarà espressa in millesimi e calcolata, sulla base della
superficie utile, in un'apposita relazione asseverata da un tecnico abilitato
da allegarsi al contratto.
Si
segnala che questo adempimento è diverso rispetto a quello della redazione
delle tabelle millesimali dell'edificio prevista ai fini condominiali.
Per
gli immobili in corso di costruzione gli effetti della trascrizione si
produrranno con la realizzazione del rustico (completamento della copertura ed
esecuzione delle mura perimetrali delle singole unità immobiliari).
L'art.
2825 bis è relativo all'ipoteca iscritta, dall'istituto di credito, a garanzia
del mutuo acceso presso di esso dal costruttore-promotore per la costruzione
dell'immobile. Se nel preliminare è previsto l'accollo della quota di mutuo
relativa all'unità immobiliare da parte dell'acquirente, l'ipoteca del mutuo
prevarrà sulla trascrizione effettuata dal promissario acquirente.
L'art.
2775 bis stabilisce che, in caso di trascrizione del compromesso (senza
l'accollo della quota di mutuo di cui all'art. 2825 bis illustrato in
precedenza), i crediti del promissario acquirente siano privilegiati a
condizione che al momento della trascrizione del pignoramento non siano cessati
gli effetti della trascrizione del compromesso (si vedano i termini di cui
all'art. 2645 bis).
Nel
caso in cui i crediti del promissario acquirente, nei confronti del venditore,
siano composti in parte da contanti e in parte conseguenti ad un mutuo
ipotecario stipulato dal promissario acquirente, la quota relativa a
quest'ultimo mutuo sarà privilegiata.