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NATURA DEL CONTRATTO
(Comm. Centr. dec. n.1706 del 16/4/96)
La fornitura di manufatti e relativa posa in opera configura
contratto di appalto e non di compravendita qualora dal rapporto negoziale in
base alle stipulazioni pattizie risultano prevalenti gli aspetti rientranti
nella figura dell'appalto.
In relazione agli elementi che utilmente possono essere richiamati
al fine di stabilire la natura del contratto, quando oggetto del rapporto sono
beni che si inseriscono come componenti di beni di maggiore complessità, di cui
vanno a costituire parte integrante, l'elemento differenziale è sicuramente
desumibile dal dato che la cosa rientri oggettivamente in una produzione
seriale ovvero in una produzione specifica, di volta in volta necessaria in
riferimento alle particolari caratteristiche del bene richiesto dal committente.
° ° ° ° ° ° °
(Comm.
Centr., dec. n. 2274 del 10/5/96)
Quando oggetto del contratto è una cosa da prodursi da parte
dell'obbligato, il criterio della prevalenza del facere sul dare, che distingue
l'appalto dalla vendita di cosa futura, va inteso con riguardo alla comune
intenzione delle parti, ricorrendo tale prevalenza allorché essi abbiano
considerato l'attività produttiva non come strumento per ottenere il bene da
trasferire, ma come oggetto dell'obbligazione.
La circostanza che l'obbligato sia solito produrre cose del
medesimo genere non qualifica il contratto come vendita di cosa futura se
quest'ultimo debba svolgere attività superiori rispetto alle sue ordinarie per
dotare la cosa di caratteristiche richieste dal cliente tali da differenziare la
cosa da quelle prodotte normalmente.