I.R.PE.F. – CESSIONE
D’AZIENDA - ADDIZIONALI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - SOSTITUTO
D’IMPOSTA - RISOLUZIONE DEL MINISTERO
DELLE FINANZE 24/7/2002, N. 248/E
Le addizionali regionali, provinciali e comunali all’IRPEF
devono essere trattenute, ai sensi dell’art. 50 dei decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446:
- in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo
di paga successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di
conguaglio di fine anno, e non oltre il periodo di paga relativamente al quale
le ritenute sono versate nel mese di dicembre (quindi, non oltre il periodo di
paga di novembre, le cui ritenute sono versate entro il 16 dicembre);
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in un’unica
soluzione, nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di
conguaglio.
Nel caso sottoposto al vaglio del Ministero delle Finanze,
definito con la risoluzione 24 luglio 2002, n. 248/E sopra citata, l’istante
chiedeva chiarimenti in ordine al sostituto d’imposta da reputarsi obbligato,
in caso di trasferimento di azienda, all’effettuazione della trattenuta
dell’importo relativo alle addizionali regionali, provinciali e comunali
determinato in sede di conguaglio di fine anno dal primo datore di lavoro; era
dubbio, infatti, se il prelievo di tali somme dovesse essere operato dal
sostituto originario in un’unica soluzione, o dal nuovo sostituto in un numero
massimo di undici rate.
Risoluzione 24 luglio 2002, n. 248/E
Nel caso di specie, i lavoratori di una società erano stati
“trasferiti” ad un altro ente appartenente al medesimo gruppo, per effetto di
una cessione di un ramo d’azienda. Nel contratto stipulato tra le due società,
era espressamente previsto, con effetto dalla data di efficacia del
conferimento, il mero trasferimento dei contratti di lavoro dei dipendenti
occupati nell’azienda ceduta a favore della cessionaria, senza alcun
riferimento alla liquidazione delle competenze ordinariamente dovute in caso di
cessazione del rapporto (quale, a titolo esemplificativo, il trattamento di
fine rapporto).
La società cedente, come scritto in precedenza, ha adito
l’amministrazione finanziaria in merito al soggetto da reputarsi obbligato
all’effettuazione del prelevamento dell’importo delle addizionali regionali,
provinciali e comunali determinato dal primo datore in sede di conguaglio di
fine anno, coincidente, a suo giudizio, con il nuovo sostituto.
L’Agenzia delle Entrate ha pienamente accolto la soluzione
prospettata, chiarendo che, in caso di trasferimento d’azienda e di conseguente
continuazione dei rapporti di lavoro in capo al cessionario, il soggetto
deputato all’effettuazione delle trattenute a titolo di addizionali regionali,
provinciali e comunali è il nuovo sostituto d’imposta.
Conseguentemente, anche qualora il conguaglio di fine anno
sia stato effettuato dal datore di lavoro che cede l’azienda, il nuovo
sostituto d’imposta dovrà:
- provvedere a prelevare l’importo delle addizionali
contabilizzato ma non trattenuto o non ancora interamente trattenuto (fermo
restando l’obbligo del sostituto d’imposta originario di porre in essere tutti
gli adempimenti necessari per consentire di provvedere correttamente al
riguardo);
- operare in maniera rateizzata, nel numero massimo di
undici rate.
E’ bene ribadire che, ai fini dell’applicazione di tale
principio, è necessario che il trasferimento dell’azienda sia avvenuto “senza
soluzione di continuità”, ossia, in base ai criteri dettati dagli artt. 2112 e
2558 c.c., che vi sia stata la continuazione in capo al nuovo datore dei
rapporti di lavoro in essere nell’azienda ceduta, con conservazione da parte
dei lavoratori di tutti i diritti ed i benefici che da essi derivino (ivi
compreso il diritto al prelievo delle addizionali all’IRPEF in un numero
massimo di undici rate).
Al contrario, qualora sia configurabile una vera e propria cessazione di tali rapporti, l’importo delle addizionali dovrà, invece, essere trattenuto dal datore di lavoro originario, in un’unica soluzione, nel periodo di paga nel quale sono state svolte le operazioni di conguaglio.